Cassazione Civile, Ordinanza n. 18292/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza di merito sfavorevole. La controversia originaria riguardava la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva in relazione a un asserito rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano. Con il primo motivo di revocazione è stato dedotto un preteso errore di fatto della Corte di cassazione, sostenendosi che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato e avrebbe inoltre male qualificato la censura relativa all'art. 115 c.p.c., nonostante la prova documentale del rapporto. Con il secondo motivo è stata dedotta una violazione dei diritti fondamentali convenzionali, lamentando che la Corte non avrebbe esaminato con sufficiente rigore tutti gli elementi probatori da cui sarebbe emersa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. L'INPS si è costituito con controricorso resistendo all'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso per revocazione. Ha rilevato che l'asserito errore attiene a punti controversi e già decisi, sicché non integra errore di fatto revocatorio ma errore di giudizio, riferito alla valutazione delle risultanze processuali e alla dedotta cattiva applicazione dell'art. 115 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che potesse operare il rimedio di cui all'art. 391-quater c.p.c., poiché non era intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che avesse accertato una violazione della Convenzione; anche tale doglianza si risolveva comunque in una censura di giudizio sulla valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi respinto in limine, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
La censura ex art. 115 c.p.c. sulla valutazione del materiale istruttorio non è configurabile come errore di fatto revocatorio, ma come errore di giudizio.
Il rimedio revocatorio fondato su violazioni convenzionali presuppone l'intervento di una sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto la contrarietà della decisione alla Convenzione o ai suoi Protocolli.
Convenzione EDU
La deduzione di una violazione dei diritti convenzionali non è sufficiente, in sé, a fondare la revocazione in assenza di una decisione della Corte EDU.
Massime di principio
- L'errore revocatorio di fatto è configurabile solo se riguarda un fatto che non sia stato oggetto di controversia tra le parti e sul quale la decisione non abbia pronunciato; se il fatto è stato discusso e deciso, la censura resta errore di giudizio.
- La contestazione della valutazione delle prove o della lettura degli atti processuali da parte del giudice di legittimità non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, e non è deducibile con revocazione.
- La doglianza che l'ordinanza abbia trascurato elementi istruttori o abbia male applicato l'art. 115 c.p.c. non può essere riqualificata come errore revocatorio di fatto.
- La revocazione ex art. 391-quater c.p.c. richiede il presupposto specifico di una sentenza della Corte EDU che abbia accertato una violazione convenzionale imputabile alla decisione impugnata.
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