Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18206/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per riduzione del personale intimato a un dirigente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Il dirigente ha chiesto di accertare l'illegittimità del recesso per violazione dell'art. 4 L. n. 223/1991 e la condanna delle società convenute al risarcimento pari a 24 mensilità. In appello sono state affrontate, tra le altre, questioni sulla mancata riunione del giudizio con altri procedimenti analoghi, sull'asserita incapacità a testimoniare di un teste, sulla correttezza della procedura collettiva nei confronti dei dirigenti, sulla mancata ammissione di prova testimoniale e sulla dedotta unicità del centro di imputazione tra le società del gruppo. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha articolato cinque motivi: 1) omessa pronuncia e vizio motivazionale per la mancata riunione dei procedimenti; 2) vizio motivazionale e eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 4 L. n. 223/1991 per la mancata iniziale comunicazione della procedura al sindacato dei dirigenti; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione di prova testimoniale; 5) vizio motivazionale e violazione dei principi sul gruppo di imprese per la ritenuta insussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi, quarti e quinti motivi, osservando in sintesi che: la riunione dei procedimenti è rimessa al potere discrezionale del giudice e non è sindacabile in cassazione; l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio e, comunque, il motivo non indicava la tempestiva reiterazione dell'eccezione dopo l'assunzione della prova; la procedura collettiva per i dirigenti era stata correttamente svolta con le forme previste dalla normativa, e comunque la censura tendeva a un riesame di merito; l'omessa pronuncia su istanze istruttorie non integra omissione di pronuncia su domande o eccezioni di merito; il motivo sull'unitarietà del gruppo era precluso dalla doppia conforme e comunque eccedeva i limiti del vizio motivazionale denunciabile. Il terzo motivo è stato respinto nel merito: la Corte ha richiamato la disciplina, come integrata dalla L. n. 161/2014, che estende ai dirigenti la procedura di mobilità con incontri appositi, e ha valorizzato l'accertamento di fatto secondo cui la comunicazione e gli incontri con l'associazione dei dirigenti avevano consentito l'esercizio del controllo sindacale, senza prova di un concreto pregiudizio informativo. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 223/1991

    "violazione dell’art. 4L. n. 223/1991"; "comunicazione prevista dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991"

    Nella procedura di licenziamento collettivo la comunicazione deve assicurare trasparenza e consentire il controllo sindacale; per i dirigenti, dopo l'integrazione normativa, si procede con appositi incontri.

  • art. 24 L. n. 223/1991

    "comma 1-quinquies dell’art. 24 della l. n. 223 del 1991"

    La disciplina, come modificata, estende la procedura di mobilità ai dirigenti e prevede per essi incontri specifici nell'esame con il sindacato.

  • art. 246 c.p.c.

    "eccezione ex art. 246 c.p.c."

    L'incapacità a testimoniare è correlata al diretto coinvolgimento del teste nel rapporto controverso e non è rilevabile d'ufficio; l'eccezione va reiterata tempestivamente dopo l'assunzione della deposizione, altrimenti la nullità si sana.

  • art. 157 c.p.c.

    "ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste"

    La nullità della testimonianza resa da soggetto incapace si sana se non eccepita immediatamente nei modi previsti.

  • art. 112 c.p.c.

    "Vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c."

    L'omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo a domande o eccezioni di merito, non a questioni processuali o istanze istruttorie.

  • art. 360 c.p.c.

    "art. 360 c. 1 n. 4"; "art. 360 c. 1 n. 5"

    I motivi erano formulati con riferimento a vizi motivazionali non più compatibili con l'attuale assetto dell'art. 360 c.p.c.; il n. 5 non può essere usato per ottenere un riesame del merito.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    "art. 151, disp. att., c.p.c."

    La mancata riunione di controversie connesse non è sanzionata da nullità; può rilevare solo se abbia inciso sulle spese di lite.

  • art. 348 ter c.p.c.

    "ricorrenza di una cd. “doppia conforme”"

    In presenza di doppia conforme è precluso il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., salvo l'indicazione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    "occorr[e] dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo dei dirigenti la legittimità della procedura va valutata alla luce della disciplina speciale integrata dagli interventi normativi successivi e degli appositi incontri con la rappresentanza sindacale dei dirigenti.
  • La censura di carenze informative nella procedura collettiva è fondata solo se si dimostra non soltanto l'incompletezza o inesattezza dei dati, ma anche che tale difetto abbia concretamente impedito o limitato il controllo sindacale.
  • La riunione di procedimenti connessi è un potere discrezionale del giudice e la sua omissione non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione, salvo specifiche ricadute processuali previste dalla legge.
  • L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un diretto coinvolgimento del teste nel rapporto controverso; l'eccezione deve essere tempestivamente ribadita dopo l'assunzione della prova, altrimenti la nullità si sana.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito, non rispetto a istanze istruttorie o questioni processuali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già compiuto un accertamento di fatto insindacabile, specie in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.