Cassazione Civile, Ordinanza n. 29428/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto aveva irrogato a un conducente/proprietario di motociclo una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 218 cod. strada, commessa mentre la patente era sospesa e il veicolo circolava in orari non consentiti da un precedente provvedimento prefettizio. Il destinatario dell’ordinanza aveva proposto opposizione, poi accolta in appello dal Tribunale, che aveva annullato la sanzione ritenendo illegittimo il verbale perché non riportava, a pena di nullità, l’indicazione della possibilità o meno di pagare in misura ridotta e delle relative modalità. La Prefettura ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 200 e 202 cod. strada e dell’art. 383 reg. esec. cod. strada, sostenendo che per le violazioni dell’art. 218, comma 6, il pagamento in misura ridotta non è consentito per legge e che, proprio per questo, non era necessario indicare nel verbale l’esclusione di tale facoltà. Sosteneva inoltre che, in tal caso, il verbale va trasmesso al prefetto entro dieci giorni e che la disciplina invocata dal Tribunale non era applicabile alla fattispecie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha interpretato gli artt. 200, 202, comma 3-bis, cod. strada e 383 reg. esec. cod. strada nel senso che, per la violazione dell’art. 218, comma 6, cod. strada, il pagamento in misura ridotta è escluso per previsione normativa e il verbale deve essere trasmesso al prefetto; pertanto non sussiste un obbligo, a pena di nullità, di indicare nel verbale che il pagamento in misura ridotta non è consentito. La Corte ha inoltre affermato che la validità della contestazione dipende dalla sua idoneità a garantire il diritto di difesa e che, nella specie, tale diritto non risultava compresso. Conseguentemente ha cassato la sentenza del Tribunale di Massa e ha rinviato allo stesso Tribunale, in diversa composizione, perché esamini gli altri motivi di appello rimasti assorbiti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 218, comma 6, d.lgs. 285/1992
È la violazione contestata; per essa il pagamento in misura ridotta non è consentito.
art. 200, comma 2, d.lgs. 285/1992
Individua il contenuto del verbale di contestazione, che non include l’indicazione dell’esclusione del pagamento in misura ridotta.
art. 202, comma 3-bis, d.lgs. 285/1992
Esclude il pagamento in misura ridotta per le violazioni ivi elencate e prevede la trasmissione del verbale al prefetto entro dieci giorni.
art. 383, comma 2, d.P.R. 495/1992
Impone di fornire i ragguagli sul pagamento in misura ridotta solo quando tale pagamento sia consentito.
È richiamato dal giudice di merito come rimedio giurisdizionale immediato in materia di opposizione a sanzioni amministrative.
Regola la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.
Massime di principio
- Nelle violazioni del codice della strada, la nullità della contestazione non deriva dalla mera omissione di informazioni non previste dalla legge o dal regolamento, ma solo da un effettivo pregiudizio del diritto di difesa del destinatario del verbale.
- Quando una specifica violazione è ricompresa tra quelle per le quali il pagamento in misura ridotta è escluso ex lege, il verbale non deve necessariamente avvertire dell’inapplicabilità di tale istituto, poiché l’assenza delle indicazioni sul pagamento ridotto può già far comprendere che esso non è praticabile.
- L’obbligo informativo previsto dal regolamento in materia di sanzioni stradali opera soltanto nei casi in cui il pagamento in misura ridotta sia consentito; non può essere esteso alle ipotesi nelle quali la legge lo esclude espressamente.
- La validità della contestazione di una violazione stradale va valutata in concreto in funzione della sua idoneità a consentire l’esercizio del diritto di difesa, e non sulla base di formalismi non previsti dal sistema normativo.
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