Sentenza del 02/09/2024 n. 23518 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’intimazione di pagamento e il successivo pignoramento presso terzi relativi al recupero di un credito d’imposta del 2005, ritenuto indebitamente compensato. Pulsar sosteneva di avere appreso dell’esistenza della cartella solo con la notifica dell’intimazione. La CTP aveva rigettato il ricorso nel merito, ritenendo legittimo il recupero perché il credito non era stato indicato in dichiarazione e riguardava un investimento già agevolato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388/2000; aveva inoltre dichiarato il difetto di giurisdizione sulle doglianze contro il pignoramento. In appello, la CTR della Campania, sezione di Salerno, aveva annullato l’intimazione, giudicando irregolare la notifica della cartella per mancata produzione della cartolina verde. Equitalia ha proposto quattro motivi: i primi due contestavano l’applicazione delle regole sulla notifica e l’efficacia nel caso concreto della pronuncia della Corte costituzionale; il terzo e il quarto sostenevano che il vizio di notifica non incide sull’esistenza dell’atto e che il ricorso del contribuente ne aveva sanato la nullità, avendo consentito il raggiungimento dello scopo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale adesivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo nella parte ammissibile e ha dichiarato inammissibile la censura sull’asserita ultroneità della notifica al legale rappresentante, perché Equitalia non aveva specificato quando e come la questione fosse stata introdotta nel giudizio. Ha rigettato anche il secondo motivo: finché la ritualità dell’atto è sub iudice, il rapporto non è esaurito e la validità della notifica va valutata considerando gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale; nel caso, inoltre, l’avviso di deposito risultava affisso nel Comune diverso da quello in cui si trovava la sede legale della società. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo principale e il terzo motivo del ricorso incidentale adesivo: la notifica condiziona l’efficacia dell’atto, non la sua esistenza, e il raggiungimento dello scopo mediante impugnazione può rendere irrilevanti i vizi di nullità o inesistenza della notifica, se l’atto è impugnato prima della scadenza del termine per esercitare il potere impositivo. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione, che dovrà esaminare anche le ulteriori doglianze di merito della società e regolare le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
In caso di irreperibilità relativa, la notifica secondo l’art. 140 c.p.c. si perfeziona solo con l’esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti, compresa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa; la sola spedizione non basta.
Art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
La disposizione, coordinata con l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, comporta che per la cartella notificata in caso di irreperibilità relativa si applichi il procedimento dell’art. 140 c.p.c., con tutti i suoi adempimenti.
Art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Nel caso di irreperibilità relativa, la norma concorre a imporre il procedimento notificatorio dell’art. 140 c.p.c.; nel caso concreto, l’avviso di deposito doveva riferirsi al Comune della sede legale della contribuente.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Il contribuente può impugnare il solo atto consequenziale per far valere l’omessa notifica del presupposto, oppure impugnare anche quest’ultimo per contestare la pretesa nel merito. Il giudice deve individuare quale scelta sia stata compiuta e decidere di conseguenza.
Massime di principio
- Per la notifica di una cartella in caso di irreperibilità relativa, non è sufficiente spedire la raccomandata informativa: occorre completare gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., inclusa la sua effettiva ricezione. La corretta individuazione del Comune presso cui eseguire gli adempimenti è rilevante.
- La sopravvenuta dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma processuale incide sulla valutazione della ritualità di un atto quando tale questione è ancora sub iudice: il rapporto non è esaurito finché la validità e l’efficacia dell’atto sono ancora in discussione.
- Un vizio di notifica non determina, di per sé, l’inesistenza dell’atto tributario: la notifica ne condiziona l’efficacia. Nullità o inesistenza della notifica possono risultare irrilevanti se l’atto ha raggiunto il proprio scopo, in particolare quando il destinatario lo impugna tempestivamente.
- Quando si impugna un atto consequenziale lamentando la mancata notifica dell’atto presupposto, il giudice deve distinguere tra la domanda limitata al vizio di notifica e quella che investe anche il presupposto e la pretesa tributaria. Nel primo caso verifica la notifica e gli eventuali effetti sulla decadenza; nel secondo esamina anche l’esistenza della pretesa.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico quando e come una questione sia stata proposta nei precedenti gradi; in mancanza, la censura che presuppone tale circostanza è inammissibile.
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