Cassazione Penale, Sentenza n. 9441/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di De Simone, censura la conferma della condanna per lesioni colpose gravi (art. 590-bis c.p.) per un sinistro stradale. I primi due motivi denunciano violazione degli artt. 194 e 546, lett. f), c.p.p. e vizio di motivazione: a detta della difesa l'evento sarebbe stato causato dalla manovra azzardata del Giovenco (motociclista), mentre De Simone avrebbe segnalato e iniziato la svolta in modo prudente e avrebbe adottato tutte le cautele possibili; si deduce anche che la dinamica e le lesioni sarebbero compatibili con l'assenza del casco. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva, chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria e una perizia non esperita in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e tesi a ottenere una diversa valutazione delle prove anziché a specificare travisamenti decisivi; ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (art. 606 c.p.p.) dopo la riforma del 2006 e confermato che non spetta alla Cassazione sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle risultanze. I giudici hanno poi richiamato il principio secondo cui chi svolta a sinistra deve assicurarsi della sicurezza della manovra anche durante la sua esecuzione, ritenendo che De Simone non si fosse adeguatamente accertato e non si fosse fermato alla vista del motociclo. Quanto al casco, è stato accertato che la vittima lo indossava e, comunque, la perdita di efficacia del nesso causale per mancato uso del casco non è stata ritenuta sussistente. Il terzo motivo è stato reputato generico e manifestamente infondato (mancata indicazione della specifica richiesta di rinnovazione in appello). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che sanziona le lesioni personali stradali colpose; applicata per la qualificazione dell'evento lesivo derivante dalla condotta di guida negligente o imprudente.
Richiamata come disciplina violata dalla condotta del conducente che ha eseguito una svolta sinistra senza rispettare la precedenza, costituendo colpa nella circolazione stradale.
Norma procedurale evocata nel ricorso rispetto alla formazione degli atti e dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente specificata.
Riferimento procedurale indicato dal ricorrente tra le censure; la Cassazione ha ritenuto le doglianze insufficientemente specifiche e tese a ridiscutere fatti già valutati in merito.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che delimita il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione: la Corte può sindacare la motivazione solo entro i limiti dell'adeguatezza delle considerazioni del giudice del merito, senza sostituirsi alla sua valutazione dei fatti; travisamento della prova è ammissibile solo se specificamente indicato.
Riferimento alla modifica normativa che ha ristretto il sindacato della Cassazione sulla motivazione, richiamata dalla sentenza per motivare il rigetto del ricorso che chiedeva una diversa valutazione dei fatti.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere semplicemente una diversa valutazione delle prove: i motivi devono indicare in modo preciso e specifico il presunto travisamento della prova o l'omissione di elementi decisivi
- Chi effettua una svolta a sinistra ha l'obbligo di accertarsi della sicurezza della manovra non solo prima di iniziarla, ma anche durante la sua esecuzione; l'arrestarsi o l'attenzione continua possono essere necessari per evitare il pericolo
- La mancata utilizzazione del casco da parte della vittima non determina automaticamente l'interruzione del nesso causale tra la condotta pericolosa e l'evento lesivo; occorre valutare se tale omissione sia eccezionale e idonea a interrompere il nesso
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello devono essere formulate con specificità e tempestività; il giudice d'appello può rigettare implicitamente la rinnovazione se il quadro probatorio appare già definito e non bisognevole di approfondimenti
- I motivi generici che si limitano ad esporre un'alternativa interpretativa dei fatti senza indicare errori specifici della motivazione del giudice sono inammissibili
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