Sentenza n. 548/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento del SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico - ad oggetto "provvedimento conclusivo negativo del Procedimento nr. 2773/2024/SUAP" - del 14 agosto 2025, prot. n. 28610; - e per quanto occorrer possa del parere del Comune di Sassuolo, Settore II, Servizio Ufficio di Piano - Urbanistica - Cartografico del 12 agosto 2025, prot. n. 38117 e del 14 aprile 2025, prot. 7815; parere del Comune di Sassuolo, Settore II, Ambiente e Territorio, Servizio Edilizia Privata del 16 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione conclusiva negativa della Conferenza di servizi relativa al permesso di costruire in deroga per la realizzazione di una tettoia destinata al deposito di materie prime, motivata per relationem mediante il parere negativo del Comune di Sassuolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la determinazione negativa del SUAP e il presupposto parere comunale, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2, comma 8-bis, e dell’art. 14-bis, commi 2, lettera c), e 3, della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, leale collaborazione e buona fede procedimentale. Sosteneva che il parere del Comune fosse stato espresso oltre il termine perentorio previsto per la Conferenza di servizi e non avrebbe quindi potuto fondare la determinazione conclusiva; inoltre, il dissenso avrebbe dovuto indicare le modalità per il suo superamento. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 14 e 20 del d.P.R. n. 380/2001, delle disposizioni del PTCP provinciale, del PTPR regionale, degli strumenti urbanistici comunali e dell’art. 18 della l.r. n. 24/2017, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, perplessità manifesta e violazione della trasparenza. In particolare, lamentava che la Conferenza non avesse esaminato le proprie osservazioni riguardanti la tutela delle acque e la fascia ECO e sosteneva che la VALSAT fosse necessaria per nuovi atti di pianificazione, ma non per uno specifico progetto. L’intervento era stato già oggetto di un precedente diniego, impugnato con altro ricorso e confermato dal TAR con sentenza n. 922/2025, che aveva accertato il contrasto con la pianificazione urbanistica comunale e la necessità di approfondimenti ambientali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto riconosciuto che, nella Conferenza di servizi decisoria, il termine per l’espressione dei pareri è perentorio e che il parere tardivo è, in linea generale, inefficace. Tuttavia, ha ritenuto irrilevante la tardività del parere comunale nel caso concreto, poiché il contrasto dell’intervento con la pianificazione comunale era stato già accertato, tra le medesime parti, dalla sentenza n. 922/2025, non appellata e quindi passata in giudicato; tale accertamento era comunque pienamente efficace al momento della Conferenza. Il contrasto con la pianificazione comunale costituiva autonomamente un ostacolo alla realizzazione dell’intervento. Il TAR ha inoltre ritenuto necessaria la VALSAT, poiché il progetto richiedeva una modifica degli strumenti urbanistici comunali e del regime delle tutele ambientali. Ai sensi degli artt. 18 e 19 della l.r. n. 24/2017, la VALSAT accompagna l’approvazione o la variazione degli strumenti di pianificazione, valuta gli effetti ambientali delle scelte e le possibili alternative e individua misure di prevenzione, mitigazione o compensazione. L’intervento non rientrava nei casi tassativi di esclusione previsti dall’art. 19, comma 6, della medesima legge regionale. La determinazione negativa, motivata per relationem al parere comunale, è stata dunque ritenuta legittima per la sussistenza sia del contrasto urbanistico già giudizialmente accertato sia della mancanza della necessaria VALSAT. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 14-bis l. 241/1990
Il termine per l’espressione dei pareri nell’ambito della Conferenza di servizi decisoria è perentorio; i pareri espressi tardivamente sono, in linea generale, inefficaci.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della tardività del parere e alla conclusione del procedimento.
art. 92 c.p.a.
La sentenza precedente, non appellata, è stata considerata passata in giudicato e il relativo accertamento è stato ritenuto rilevante nel giudizio successivo.
artt. 18 e 19 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
La VALSAT costituisce parte integrante della pianificazione e deve accompagnare l’approvazione o la variazione degli strumenti urbanistici, salvo i casi tassativi di esclusione previsti dall’art. 19, comma 6.
art. 19, comma 6, l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Le ipotesi di esclusione dalla VALSAT sono tassative; il progetto esaminato non rientrava in esse.
art. 20 d.P.R. 380/2001
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
art. 23 r.d. n. 1443/1927
Richiamato nella vicenda per sostenere la pertinenzialità mineraria del manufatto; la questione non è stata posta a fondamento dell’accoglimento, essendo il ricorso respinto per il contrasto urbanistico e la mancanza della VALSAT.
Massime di principio
- Nella Conferenza di servizi decisoria il termine assegnato alle amministrazioni per esprimere il proprio parere è perentorio e il parere tardivo è, in via generale, inefficace.
- La tardività del parere non determina l’illegittimità della determinazione conclusiva quando la contrarietà dell’intervento alla pianificazione sia stata già accertata, tra le medesime parti, da una sentenza passata in giudicato e tale accertamento costituisca autonomo ostacolo alla realizzazione dell’opera.
- Quando un progetto richiede la modifica degli strumenti urbanistici e del regime delle tutele ambientali, la VALSAT è necessaria anche nell’ambito del procedimento relativo allo specifico progetto, poiché l’obbligo riguarda gli effetti ambientali delle scelte di pianificazione e delle relative variazioni.
- Le ipotesi di esclusione dalla VALSAT previste dalla legislazione regionale sono tassative e non possono essere estese a interventi che comportino variazioni della pianificazione urbanistica o delle tutele ambientali.
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