Sentenza n. 648/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’annullamento degli atti del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito 26 ottobre 2023 n. -OMISSIS-e bandito, su base regionale, con decreto dipartimentale dello stesso Ministero in data 6 dicembre 2023 prot. R. -OMISSIS-, per quanto riguarda i posti previsti nella Regione Veneto per la classe di concorso B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie, limitatamente: a) al provvedimento di non superamento della prova orale da parte del ricorrente; b) alla griglia di valutazione dell’elaborato della prova pratica del ricorrente e dei verbali di valutazione di tale prova; c) di tutti i verbali della Commissione; d) del decreto dell’U.S.R. Veneto in data 17 gennaio 2025 n. -OMISSIS- di approvazione della graduatoria di merito, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente; e) di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non superamento della prova orale, valutazione della prova pratica e graduatoria di merito del concorso per la classe B011, nella parte in cui non comprende il ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, classe B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie, deducendo tre motivi. Con il primo ha contestato il punteggio di 56/100 attribuito alla prova pratica, lamentando eccesso di potere, illogicità, ingiustizia manifesta, falsi presupposti, difetto di ragionevolezza, istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. Ha sostenuto, anche sulla base di una perizia di parte redatta da un docente universitario, che la prova meritasse punteggi più elevati con riferimento alla competenza progettuale e padronanza dei contenuti, all'uso di metodologie, strumenti e tecniche e all'analisi e rappresentazione dei risultati; ha inoltre dedotto che prove pratiche di altri nove candidati, ritenute sufficienti, presentassero caratteristiche analoghe o meno approfondite rispetto alla propria, configurando una disparità di trattamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della regola dell'anonimato, sostenendo che le griglie trasmesse in sede di accesso riportassero generalità e regione dei candidati e che non fosse dimostrato che le prove fossero state corrette prima dello scioglimento dell'anonimato. Con il terzo motivo ha contestato la congruità dei tempi di correzione, rilevando che in una seduta di circa cinque ore la Commissione avrebbe corretto tredici elaborati, sciolto l'anonimato di 68 concorrenti e fissato le date delle prove orali, in violazione degli artt. 15 d.P.R. 487/1994 e 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla valutazione della prova pratica, ha ritenuto che il parere di parte non potesse sostituirsi alla valutazione della Commissione, espressione di discrezionalità tecnica, e che non emergessero macroscopici errori logici, travisamenti dei fatti o manifeste illogicità e irragionevolezze. La Commissione aveva applicato criteri e descrittori predeterminati in una griglia, sicché l'onere motivazionale risultava soddisfatto; le ulteriori spiegazioni rese dall'Amministrazione in giudizio avevano natura illustrativa e non integrativa della motivazione. Le contestazioni del ricorrente miravano quindi a ottenere una non consentita sostituzione del giudizio tecnico della Commissione con quello del candidato o del perito di parte. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata una palese modificazione del metro valutativo: la diversa valutazione di elaborati diversi rientra nella fisiologica discrezionalità della Commissione. Il motivo sull'anonimato è stato respinto perché i verbali attestavano la predisposizione di codici alfanumerici, la correzione anonima e lo scioglimento dell'anonimato soltanto al termine delle operazioni valutative. Tali verbali, quali atti pubblici fidefacienti fino a querela di falso, non potevano essere contestati in via ordinaria; il ricorrente non aveva proposto querela di falso. Anche la censura sulla durata delle correzioni è stata disattesa, poiché i tempi impiegati dalla Commissione non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità, non consentendo di stabilire, di per sé, se la valutazione del singolo candidato sia stata in concreto viziata. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero, liquidate in 2.500 euro oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, del bando di concorso
Nei casi in cui l’Allegato A del Decreto ministeriale preveda lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio [...]. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
La prova orale è composta dalla prova pratica e dal colloquio, valutati mediante media aritmetica; il superamento richiede almeno 70/100.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché la Commissione aveva utilizzato criteri e descrittori predeterminati in una griglia, ritenuti sufficienti a motivare il giudizio.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza non risultano violati, non essendo stati dimostrati né una valutazione tecnica manifestamente illogica, né la violazione dell'anonimato o un concreto pregiudizio derivante dai tempi di correzione.
art. 15 d.P.R. 487/1994
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alle modalità e ai tempi di correzione, ma la relativa censura è stata respinta.
art. 2700 c.c.
I verbali delle operazioni della Commissione fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale e dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza; pertanto, le contestazioni ordinarie del contenuto dei verbali non sono ammissibili.
art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Ha consentito la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto contro gli atti concorsuali.
Massime di principio
- La valutazione delle prove concorsuali costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della Commissione e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto evidenti, travisamento manifesto, illogicità o irragionevolezza manifeste; non è consentito sostituire alla valutazione della Commissione quella del candidato o di un perito di parte.
- La perizia o il parere pro veritate prodotto dal candidato non può, di per sé, confutare il giudizio della Commissione esaminatrice, salvo che evidenzi un macroscopico errore logico o un travisamento manifesto degli elementi valutati.
- Nelle prove concorsuali la disparità di trattamento è configurabile solo in via eccezionale quando sia documentato un palese mutamento del metro o dell'orientamento valutativo della Commissione; la diversa valutazione di elaborati diversi, anche se trattano temi o argomenti analoghi, rientra nella fisiologica discrezionalità tecnica.
- L'impiego di criteri, indicatori e descrittori di livello predeterminati in una griglia di valutazione può soddisfare l'obbligo di motivazione del giudizio concorsuale, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore per ogni singolo profilo dell'elaborato, purché non emergano manifeste contraddizioni o errori.
- Quando i verbali della Commissione attestano che le prove sono state corrette mediante codici identificativi e che lo scioglimento dell'anonimato è avvenuto solo dopo la valutazione, tali attestazioni fanno fede fino a querela di falso; in assenza di querela di falso, il candidato non può contestarne ordinariamente il contenuto.
- I tempi impiegati da una Commissione esaminatrice nella correzione delle prove non sono, di regola, autonomamente sindacabili, se non è dimostrato un concreto collegamento tra la durata delle operazioni e l'alterazione o l'inadeguatezza della valutazione del singolo candidato.
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