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Sentenza

Sentenza n. 651/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’annullamento a) della deliberazione della Giunta Comunale di Venezia 28 luglio 2022 n. 167 avente a oggetto «Revisione dei “pianini” di Campo San Gallo, Campo Santa Maria del Giglio, Campo San Maurizio, Zattere (Ponte Molin – Ponte Longo), Campo SS. Filippo e Giacomo, Campo San Bartolomeo, Riva del Ferro, Campo San Lio, Campo San Canzian, Campiello de la Cason, Strada Nova Est, Strada Nova Ovest, Rio Terà San Leonardo, Lista di Spagna – Sabioni, Area Realtina, Riva del Vin, Campo dei Frari. Approvazione dell’Intesa fra SABAP, Regione e Comune ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”»; b) del presupposto verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 24 giugno 2022; c) dell’art. 5 del regolamento COSAP – Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 8 marzo 1999 n. 35 e ss.mm.ii.; d) del regolamento del Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 4 marzo 2021 n. 9; e) del provvedimento comunale in data 21 dicembre 2022 prot. 2022/589501 con il quale è stata respinta la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata dalla ricorrente; f) di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Giustizia amministrativa202300230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione comunale di revisione dei pianini dei plateatici, diniego di concessione ordinaria di occupazione di suolo pubblico e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, che aveva beneficiato durante l'emergenza Covid-19 di una concessione temporanea e straordinaria per l'occupazione di 14,14 mq di suolo pubblico antistante il locale, aveva chiesto la trasformazione del titolo in concessione ordinaria. Il Comune, nell'ambito della revisione dei pianini relativi ai plateatici della città storica, non aveva previsto l'area richiesta e aveva successivamente respinto l'istanza. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e del principio di trasparenza, sostenendo che la revisione del pianino fosse un procedimento a istanza di parte e che la ricorrente avrebbe dovuto essere coinvolta prima della sua approvazione. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per genericità, perplessità, difetto di accertamento e di motivazione, contestando il mancato rilievo della precedente disciplina, l'esperienza positiva della concessione emergenziale, l'assenza di sopralluoghi e di adeguata valutazione della viabilità, nonché l'incerta individuazione del locale storico antistante indicato come ragione ostativa. Il terzo motivo censurava il diniego finale per violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, assumendo che il Comune non avesse esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha qualificato i pianini come atti di pianificazione concernenti la disciplina degli spazi pubblici concedibili e i criteri localizzativi dei plateatici, non assimilabili a piani urbanistici attuativi. In quanto atti di pianificazione e programmazione, essi rientrano nell'art. 13 l. 241/1990 e non sono soggetti alla comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, il procedimento di revisione non era a istanza di parte e non imponeva l'invio del preavviso di rigetto agli operatori interessati prima dell'approvazione. Il giudice ha ritenuto sufficiente il coinvolgimento delle associazioni di categoria previsto dalla disciplina applicabile. Quanto alla motivazione, gli atti di pianificazione sono esclusi dall'obbligo generale di motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. 241/1990; le scelte amministrative, ampiamente discrezionali, sono sindacabili solo per manifesta illogicità, contraddittorietà, ingiustificatezza o errori di fatto, non ravvisati nel caso concreto. Il precedente pianino non prevedeva effettivamente il plateatico richiesto e la concessione rilasciata durante la pandemia aveva carattere eccezionale e transitorio, sicché non poteva costituire parametro per la successiva disciplina ordinaria. Il riferimento al locale storico antistante è stato ritenuto sufficientemente identificabile. Quanto al diniego finale, non era necessaria un'analitica confutazione delle singole osservazioni, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logica; in ogni caso, il diniego era vincolato dalla precedente scelta pianificatoria e sarebbe stato applicabile l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune di Venezia € 3.000,00 oltre accessori; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti del Ministero della Cultura non costituito.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 241/1990

    Gli atti di pianificazione e programmazione sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento previsto per i procedimenti amministrativi puntuali.

  • art. 3, comma 2, l. 241/1990

    Gli atti di pianificazione e programmazione sono esclusi dall'obbligo generale di motivazione; le relative scelte sono sindacabili nei limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà, ingiustificatezza o dell'errore di fatto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto opera nel procedimento puntuale di diniego, ma non dove si discuta della formazione di un atto generale di pianificazione non qualificabile come procedimento a istanza di parte; il provvedimento finale non richiede l'analitica confutazione di ogni osservazione.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La violazione procedimentale non determina l'annullamento quando il contenuto del provvedimento era vincolato dalla pianificazione previamente approvata e non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non impone la comunicazione di avvio per il procedimento di formazione di atti di pianificazione e programmazione esclusi dall'art. 13 l. 241/1990.

Massime di principio

  • I pianini comunali che individuano gli spazi pubblici concedibili per plateatici e stabiliscono i criteri localizzativi delle occupazioni sono atti di pianificazione e programmazione, non piani urbanistici attuativi; la loro formazione non costituisce procedimento a istanza di parte.
  • Per gli atti di pianificazione e programmazione opera l'esclusione prevista dall'art. 13 l. 241/1990, sicché l'amministrazione non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai singoli operatori interessati né a trasmettere loro il preavviso di rigetto prima dell'approvazione dell'atto generale.
  • Le scelte contenute in un atto di pianificazione, connotate da ampia discrezionalità, non richiedono una motivazione analitica riferita a ogni posizione individuale e sono sindacabili solo per errori di fatto, manifesta illogicità, contraddittorietà o ingiustificatezza.
  • Una concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico rilasciata durante l'emergenza sanitaria, per esigenze eccezionali di distanziamento sociale, non costituisce parametro vincolante per la successiva disciplina ordinaria dei plateatici dopo la cessazione dell'emergenza.
  • Nel procedimento di rilascio di una concessione di suolo pubblico, il provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente idonea; se il diniego è vincolato dalla pianificazione previamente approvata, può trovare applicazione l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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