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Sentenza

Sentenza n. 653/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento in parte qua - del Decreto n. 4 del 7.7.2025 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Soverzene, avente ad oggetto “Intervento di riqualificazione del centro storico di Soverzene mediante la realizzazione di parcheggi per residenti. Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione art. 22 bis DPR 327/2001 e ss.mm.ii” - della comunicazione della data di immissione in possesso prot. numero 1883/2025 del 12.7.2025, avente ad oggetto: “intervento per la riqualificazione del centro storico di Soverzene mediante la realizzazione di parcheggi per residenti. Notifica decreto di occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione delle aree, ai sensi dell'art. 22-bis del DPR n. 327/2001, con contestuale comunicazione della determinazione dell'indennità provvisoria e della data di immissione in possesso”, notificati al ricorrente in data 16.7.2025, nella parte in cui veniva comunicata alla Da Ronch Sas la data del 5.8.2025 ore 9,00 per l'immissione in possesso degli immobili occorrenti per l'esecuzione; veniva decretata a favore del Comune di Soverzene l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio delle aree occorrenti all'esecuzione dei lavori, così come individuate nell'Allegato A (e per quanto qui concerne, fabbricato censito al Foglio 5, part. 187, sub 1, 2 e 3 del Catasto del Comune di Soverzene) e veniva determinata in via provvisoria l'indennità di espropriazione già stabilita come da allegato sub A) alla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 31 del 4.7.2024 (doc. 1); - del verbale di immissione in possesso del 5.8.2025 non conosciuto; nonché, per quanto occorre possa. - della approvazione del progetto definitivo in parte qua (sempre con riferimento all'immobile in proprietà del ricorrente), di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 4.4.2024; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente; PER LA DECLARATORIA - dell'illegittima immissione in possesso, occupazione e/o utilizzazione da parte del Comune di Soverzene dell'immobile di proprietà della Società ricorrente, sin dal febbraio del 2025, con irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi e abbattimento del fabbricato esistente; NONCHE' PER LA CONDANNA - del Comune di Soverzene al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi connessi al pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subìto per l'indebita utilizzazione e trasformazione dell'area e per l'illegittima occupazione sine titulo; IN VIA SUBORDINATA - solo per scrupolo difensivo, si chiede che il TAR fissi un termine al Comune di Soverzene al fine dell'emanazione del provvedimento di acquisizione coattiva dell'area ai sensi dell'art. 42bis DPR 32/72001, con corresponsione degli indennizzi ivi previsti per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subìto nonché per il periodo di occupazione senza titolo.

Giustizia amministrativa202501911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, comunicazione di immissione in possesso e verbale di immissione in possesso, nonché atti presupposti relativi alla realizzazione di parcheggi pubblici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria ha impugnato il decreto comunale di occupazione d'urgenza adottato il 7 luglio 2025 ai sensi dell'art. 22-bis d.P.R. 327/2001, la comunicazione della data di immissione in possesso e il relativo verbale, contestando che il Comune avesse già appreso il bene, demolito il fabbricato e iniziato i lavori dal febbraio 2025 senza un previo valido decreto di occupazione o di esproprio. Ha dedotto la violazione degli artt. 22-bis e 42-bis d.P.R. 327/2001 e dell'art. 42 Cost., nonché dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU, con eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, carenza assoluta dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà. Secondo la ricorrente, l'apprensione e la trasformazione irreversibile del bene avrebbero configurato un'occupazione sine titulo o appropriativa, con conseguente diritto alla restituzione o al risarcimento integrale del danno, quantificato in euro 100.326,86. In subordine ha chiesto la fissazione di un termine per l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il Comune ha sostenuto che l'intervento fosse inserito in un procedimento espropriativo fondato sulla valida dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 4 aprile 2024, mai impugnata, e che il decreto di occupazione costituisse atto attuativo e successivamente adottato per formalizzare la disponibilità dell'area. Ha inoltre dedotto il degrado e la pericolosità dell'immobile e ha contestato la cognizione del giudice amministrativo sulle questioni relative alla quantificazione dell'indennità, attribuite al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto l'occupazione usurpativa, realizzata in assenza originaria di una valida dichiarazione di pubblica utilità o di qualsiasi procedimento espropriativo, dall'occupazione appropriativa o acquisitiva, che si colloca invece nell'ambito di un procedimento espropriativo validamente avviato ma non concluso. Ha rilevato che l'occupazione dell'immobile era inserita in un procedimento fondato sulla dichiarazione di pubblica utilità disposta con la deliberazione del 4 aprile 2024, comunicata alla società e mai impugnata. La circostanza che le lavorazioni fossero iniziate prima dell'adozione formale del decreto di occupazione non è stata ritenuta idonea a travolgere l'intero procedimento espropriativo né a fondare, allo stato, il risarcimento. Il decreto impugnato è stato qualificato come atto attuativo di provvedimenti presupposti e relativo a un subprocedimento strumentale e anticipatorio; l'eventuale illegittimità del decreto non incide sulla validità dell'intera procedura quando il potere ablatorio, fondato su una valida dichiarazione di pubblica utilità, sia ancora esercitabile. Poiché la dichiarazione di pubblica utilità del 2024 conservava efficacia e il termine quinquennale per l'adozione del decreto di esproprio non era decorso, il procedimento non era esaurito e non si configurava ancora un illecito permanente risarcibile. È stata respinta anche la richiesta subordinata di acquisizione sanante ex art. 42-bis, poiché tale istituto presuppone l'utilizzazione del bene in assenza di un valido titolo espropriativo non più riconducibile al procedimento ablatorio ordinario; nel caso concreto il procedimento ordinario era ancora in corso e il Comune poteva procedere con il decreto di esproprio. Il TAR ha inoltre precisato che le pretese economiche riferite alla distruzione del fabbricato e alle conseguenze delle lavorazioni nel periodo anteriore al decreto di occupazione, ove ancora proponibili, attengono alla determinazione dell'indennità e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 53 e 54 d.P.R. 327/2001. La società potrà riproporre la domanda risarcitoria o sollecitare l'art. 42-bis qualora il decreto di esproprio non venga emanato entro il termine quinquennale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 22-bis d.P.R. 327/2001

    Disciplina l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione; l'eventuale adozione tardiva del relativo decreto non travolge necessariamente l'intero procedimento quando permane una valida dichiarazione di pubblica utilità e il potere ablatorio non è esaurito.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    L'acquisizione sanante presuppone un'utilizzazione del bene in assenza di un valido titolo espropriativo non più riconducibile al procedimento ablatorio ordinario; non è necessaria né applicabile mentre il procedimento espropriativo ordinario è ancora validamente in corso.

  • art. 13 d.P.R. 327/2001

    La dichiarazione di pubblica utilità conserva efficacia entro il termine stabilito per l'adozione del decreto di esproprio, che nel caso esaminato può essere emanato entro cinque anni dalla dichiarazione divenuta efficace.

  • art. 53 d.P.R. 327/2001

    Le controversie relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie concernenti la determinazione dell'indennità espropriativa.

  • art. 16 d.P.R. 327/2001

    Rileva quale base procedimentale per la comunicazione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità.

  • art. 42 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a tutela della proprietà privata, ma il TAR non ne ricava una violazione idonea a determinare l'accoglimento del ricorso.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela della proprietà, senza che il TAR ravvisi, allo stato del procedimento espropriativo, una conseguenza invalidante o risarcitoria.

Massime di principio

  • Quando l'apprensione e l'utilizzazione di un bene si inseriscono in un procedimento espropriativo fondato su una valida dichiarazione di pubblica utilità, l'avvio delle lavorazioni prima della formale adozione del decreto di occupazione d'urgenza non determina automaticamente l'illegittimità dell'intero procedimento né fa sorgere, finché il potere ablatorio resta esercitabile, un illecito permanente risarcibile.
  • L'eventuale illegittimità del decreto di occupazione d'urgenza, quale atto attuativo di provvedimenti presupposti e relativo a un subprocedimento strumentale rispetto alla sequenza espropriativa, non travolge l'intera procedura quando la dichiarazione di pubblica utilità è valida, efficace e non è decorso il termine per l'adozione del decreto di esproprio.
  • L'illecito permanente derivante dall'occupazione illegittima e dalla trasformazione del bene può essere configurato, ai fini della restituzione o del risarcimento, quando il potere espropriativo si sia definitivamente esaurito, in particolare per la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza l'adozione del decreto di esproprio.
  • L'acquisizione sanante prevista dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 presuppone che l'utilizzazione del bene sia priva di un valido titolo espropriativo e non possa più essere ricondotta al procedimento ablatorio ordinario; essa non trova applicazione mentre l'amministrazione conserva il potere di concludere ordinariamente l'espropriazione.
  • Le controversie concernenti differenze o pretese economiche riferibili alla determinazione dell'indennità espropriativa, comprese quelle relative al periodo di utilizzazione del bene e alle conseguenze delle lavorazioni considerate nella quantificazione indennitaria, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 53 e 54 d.P.R. 327/2001.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiEspropriazione per pubblica utilità
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereRiparto di giurisdizione

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