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Sentenza

Sentenza n. 652/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento della determinazione prot. -OMISSIS- in data 28 novembre 2019 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della Leva – II Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione con la quale è stata confermata la dichiarazione di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-” che ha provocato il decesso del Primo Maresciallo E.I. -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere n. -OMISSIS- in data 26 novembre 2019;

Giustizia amministrativa202301377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione ministeriale del 28 novembre 2019, fondata sul parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 26 novembre 2019, che aveva confermato la non dipendenza da causa di servizio della patologia letale contratta da un militare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (erede del militare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che aveva colpito il coniuge, successivamente deceduto. Il militare aveva prestato servizio in missioni internazionali nei Balcani dal 26 dicembre 1995 al 5 dicembre 1996 e dal 30 novembre 2000 al 22 febbraio 2001, in aree già interessate dall'impiego di munizionamento all'uranio impoverito. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto e illogicità della motivazione, incongruità e travisamento, nonché violazione della normativa in materia di rischio tipizzato. Ha sostenuto che l'esposizione a polveri tossiche, metalli pesanti e micro- e nanoparticelle derivanti dalle esplosioni, anche mediante inalazione e ingestione, fosse causalmente o concausalmente collegata alla patologia. Ha contestato l'omessa considerazione delle particelle metalliche rinvenute nei tessuti del militare, delle relazioni medico-legali e degli studi scientifici prodotti, nonché la valutazione meramente generica e statistica svolta dal Comitato, priva di un esame concreto delle condizioni di servizio e della posizione individuale. Ha inoltre richiamato l'art. 603 del codice dell'ordinamento militare e la disciplina del rischio professionale specifico, deducendo che l'amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto provato che il militare avesse operato in teatri esteri già contaminati da residui bellici e particolato metallico, svolgendo attività operative senza adeguate misure di protezione continuative, e che la patologia fosse insorta successivamente all'esposizione. Ha attribuito rilievo alla presenza, nei tessuti del militare, di particelle submicroniche non biodegradabili e di metalli pesanti, nonché alle relazioni medico-legali che indicavano una correlazione con elevato grado di probabilità scientifica tra esposizione ambientale e patologia. Al contrario, i pareri del Comitato di Verifica non avevano considerato adeguatamente tali elementi, non avevano valutato concretamente le specifiche condizioni di servizio e si erano fondati su motivazioni generiche, su dati epidemiologici e sull'indicazione di fattori di rischio individuali senza dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della malattia. Applicando i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il giudice ha ritenuto che il militare avesse dimostrato il servizio prestato in condizioni ambientali od operative tipizzate, l'esposizione a un rischio professionale specifico e la successiva insorgenza della patologia, mentre l'amministrazione non aveva assolto all'onere della prova contraria. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 2.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 603 codice dell'ordinamento militare

    ha inteso facilitare il riconoscimento della causa di servizio, attraverso disposizioni integrative del sistema prefigurato in generale dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in considerazione delle acquisizioni scientifiche e più in generale della consapevolezza ormai raggiunta anche in sedi istituzionali circa la pericolosità per la salute umana dell'utilizzo a scopi bellici dell'uranio impoverito

    La norma tipizza un rischio professionale specifico connesso a particolari condizioni ambientali od operative, trasferendo sull'amministrazione l'onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.

  • art. 1078, lett. d), d.P.R. 90/2010

    condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto

    Definisce le particolari condizioni ambientali od operative rilevanti ai fini del rischio professionale specifico.

  • art. 11 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Costituisce il riferimento del giudizio medico-legale necessario per il riconoscimento della causa di servizio, integrato dalla disciplina speciale sul rischio professionale specifico.

  • art. 15 c.p.a.

    Ha disciplinato la riassunzione del giudizio davanti al TAR territorialmente competente dopo la declinatoria di incompetenza del TAR Lazio.

  • art. 2087 codice civile

    È richiamato dall'Adunanza Plenaria quale criterio sistematico per il riparto dell'onere probatorio tra militare e amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un militare dimostra di avere prestato servizio in missioni nazionali o internazionali, poligoni di tiro o siti di stoccaggio di munizionamento, in particolari condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio di malattia, e dimostra che la patologia si è manifestata successivamente ed è espressiva di quel rischio, opera il regime del rischio professionale specifico previsto dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare.
  • Nel regime del rischio professionale specifico, il militare o l'avente causa non è tenuto a dimostrare, mediante un accertamento medico-legale ordinario, la precisa correlazione eziologica tra la patologia e l'ambiente di servizio; spetta invece all'amministrazione fornire la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
  • Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio deve esaminare concretamente le condizioni ambientali e operative del servizio, le risultanze medico-scientifiche individuali e gli eventuali elementi di contaminazione riscontrati nei tessuti del militare; una motivazione generica, fondata su dati statistici o su fattori di rischio generali, non è sufficiente se non dimostra una specifica origine extra-lavorativa della patologia.
  • Il richiamo a fattori di rischio individuali o a studi epidemiologici generali non assolve l'amministrazione dall'onere probatorio se il parere non confronta tali elementi con la concreta esposizione del militare, con la documentazione medico-legale e con le risultanze istruttorie specifiche del caso.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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