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Sentenza

Sentenza n. 649/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’annullamento a) del provvedimento dell’INAIL, Direzione territoriale di Vicenza, assunto in data 7 maggio 2025 con cui è stata disposta nei confronti della società ricorrente la non ammissione della richiesta di finanziamento da essa presentata in adesione all’Avviso pubblico ISI 2023 per il Veneto; b) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anteriore o successivo, compresa la comunicazione di preavviso di non ammissione in data 6 marzo 2025;

Giustizia amministrativa202501227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione a finanziamento di una domanda presentata nell'ambito dell'Avviso pubblico ISI 2023, unitamente al preavviso di non ammissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente finanziatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'INAIL ha dichiarato non ammissibile la domanda di finanziamento relativa all'acquisto di un trattore. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 7, 11 e 19 dell'Avviso pubblico ISI 2023 e dell'allegato 5, del d.P.R. n. 1124/1965 e del d.lgs. n. 375/1993, nonché degli artt. 3 e 6 l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., lamentando difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione. La società ha sostenuto che uno dei due soci era iscritto alla gestione agricola INPS-INAIL ed era in regola con la contribuzione, mentre l'altro socio era iscritto alla Gestione Artigiana INPS; ha inoltre dedotto di non avere una propria autonoma posizione previdenziale perché priva di dipendenti e di essere comunque coperta attraverso il socio coltivatore diretto. Ha affermato che l'Avviso non richiederebbe alle imprese agricole prive di dipendenti una posizione assicurativa autonoma e che l'interpretazione dell'INAIL determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alle imprese con lavoratori dipendenti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1 dell'Avviso, dell'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, nonché sviamento, sostenendo che l'esclusione fosse incompatibile con la finalità dell'Avviso di sostenere interventi per la salute e sicurezza sul lavoro e di ridurre emissioni, rumorosità e rischi infortunistici. È stata proposta anche domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il provvedimento era plurimotivato e poggiava su due distinti presupposti: l'assenza di un rapporto assicurativo INPS della società per l'attività oggetto dell'intervento e la mancata iscrizione del socio lavoratore alla gestione agricola INPS. Anche ammettendo, sulla scorta di precedenti della stessa Sezione, che il primo presupposto non fosse idoneo a fondare l'esclusione, il provvedimento poteva comunque reggere sulla seconda motivazione. L'art. 7 dell'Avviso richiede infatti che i soci che svolgono attività lavorativa per l'impresa, anche se iscritti a gestioni separate INPS, siano in regola con gli obblighi contributivi e li assolvano in proprio con riferimento all'attività d'impresa oggetto del finanziamento. Ne consegue che, per le imprese agricole, i soci lavoratori devono risultare iscritti alla gestione agricola INPS. Tale requisito è stato ritenuto coerente con l'art. 1, comma 5-bis, d.lgs. n. 99/2004. La regolarità contributiva del socio Giovanni, iscritto alla gestione agricola, non poteva sanare la mancata iscrizione alla medesima gestione dell'altro socio, Egidio, indicato nella domanda come socio lavoratore. Il secondo motivo è stato respinto perché l'Avviso richiede sia requisiti oggettivi, relativi alla natura e alle finalità dell'intervento, sia requisiti soggettivi riferiti all'operatore economico richiedente. Il possesso dei soli requisiti oggettivi, anche se l'intervento è coerente con le finalità di tutela della salute e sicurezza, non consente l'ammissione quando manchi un requisito soggettivo previsto dall'Avviso. La domanda risarcitoria è stata respinta poiché la legittimità dell'azione amministrativa esclude la configurabilità di un danno ingiusto. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7 Avviso pubblico ISI 2023

    I soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate INPS, devono essere in regola con gli obblighi contributivi e assolvere tali obblighi in proprio e con riferimento all’attività di impresa oggetto del finanziamento.

    Per l'accesso al finanziamento, i soci lavoratori di un'impresa agricola devono essere iscritti alla gestione agricola INPS ed essere in regola con gli obblighi contributivi riferiti all'attività finanziata.

  • art. 1, comma 5-bis, d.lgs. n. 99/2004

    L’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.

    La disposizione conferma la necessità dell'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola per il socio riconducibile alla figura dell'imprenditore agricolo professionale.

  • art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle finalità di tutela della salute e sicurezza sul lavoro perseguite dall'Avviso; il giudice ha comunque ritenuto prevalente la mancanza del requisito soggettivo di ammissione.

  • art. 30 c.p.a.

    Non espressamente indicato nella motivazione, ma rilevante per la domanda risarcitoria; il rigetto deriva dall'assenza di un danno ingiusto, essendo stata accertata la legittimità dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di non ammissione a un finanziamento è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, l'illegittimità o l'inidoneità di una di esse non comporta l'annullamento dell'atto se le altre motivazioni risultano legittime e sufficienti a sostenerlo.
  • Se un avviso pubblico richiede che i soci che svolgono attività lavorativa per un'impresa agricola siano in regola con gli obblighi contributivi riferiti all'attività finanziata, tale requisito implica l'iscrizione dei soci lavoratori alla gestione agricola INPS; la regolarità contributiva di un socio non sana la mancata iscrizione alla gestione agricola di un altro socio indicato come lavoratore.
  • Nei procedimenti di concessione di finanziamenti pubblici, il possesso dei requisiti oggettivi relativi all'intervento proposto non è sufficiente quando manchi anche uno dei requisiti soggettivi richiesti dalla lex specialis in capo all'impresa richiedente o ai suoi soci lavoratori.
  • La legittimità del diniego o della non ammissione a un finanziamento esclude, in radice, la qualificazione del pregiudizio lamentato dal richiedente come danno ingiusto risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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