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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27219/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione alla stima dell'indennità dovuta per l'espropriazione di due aree di terreno, comprese in una più ampia superficie, disposta con decreto prefettizio. La società proprietaria ha contestato la quantificazione dell'indennità, deducendo che il fondo avrebbe dovuto essere valutato come seminativo irriguo e non asciutto, che la stima aveva trascurato il deprezzamento dell'area residua e il valore di alcuni manufatti insistenti sul suolo. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'opposizione, riconoscendo un diverso valore del terreno ma negando l'indennizzo per i manufatti e per l'occupazione legittima. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dei criteri di stima e omessa valutazione degli elementi che avrebbero imposto il riconoscimento di un 'valore d'attesa' del terreno, anche alla luce di atti di cessione di terreni asseritamente omogenei; 2) violazione delle norme sull'indennità di occupazione legittima e omesso esame della relativa domanda, che si assumeva proposta nell'opposizione ma non decisa; 3) violazione dei criteri sull'indennizzabilità dei manufatti e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i beni sul fondo erano precari e realizzati da soggetti terzi nell'ambito dell'esecuzione dell'opera.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito e della vocazione edificatoria/intermedia del fondo, questione già adeguatamente motivata dalla Corte d'appello con argomenti non sindacabili in cassazione. Ha rigettato il terzo motivo, ritenendo corretta la decisione di negare l'indennizzo per i manufatti in mancanza di prova della loro legittimità urbanistica e osservando che gravava sulla proprietaria l'onere di dimostrarne la natura precaria o comunque la non necessità di titolo abilitativo. Ha invece accolto il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa all'indennità di occupazione legittima, che risultava ritualmente proposta insieme a quella di espropriazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 Cost.

    Richiamato come parametro in materia di indennizzo per espropriazione, a fondamento della tutela proprietaria e della necessità di una corretta liquidazione dell'indennità.

  • art. 39 L. n. 2359/1865

    Richiamato quale criterio normativo per la determinazione dell'indennità di espropriazione.

  • art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU

    Invocato come parametro convenzionale di tutela del diritto di proprietà e dell'equa indennità.

  • art. 20 L. n. 865/1971

    Richiamato in relazione alla domanda di indennità di occupazione legittima.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia sulla domanda di indennità di occupazione.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella censura relativa alla mancata decisione su una domanda ritualmente proposta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la domanda relativa all'indennità di occupazione legittima, se ritualmente proposta, deve essere esaminata dal giudice; la sua omissione integra vizio di omessa pronuncia denunciabile in cassazione.
  • La censura che miri a rimettere in discussione la valutazione del fondo espropriato, la sua vocazione e il suo valore di mercato, quando la Corte di merito abbia già fornito una motivazione adeguata su omogeneità comparativa, localizzazione e attitudine edificatoria o intermedia, è inammissibile in cassazione perché sollecita un nuovo esame del merito.
  • Per ottenere l'indennizzo di manufatti insistenti sull'area espropriata, il proprietario deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa la legittimità urbanistica del bene oppure la sua natura precaria e quindi la non necessità di titolo abilitativo; in difetto di tale prova, il mancato riconoscimento dell'indennità è legittimo.
  • Quando il bene espropriato non presenti i requisiti per una stima fondata su comparazioni con aree omogenee, il giudice può ricorrere a una stima analitica ancorata alla concreta coltura o utilizzazione agricola del suolo, purché il percorso logico sia adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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