Cassazione Civile, Ordinanza n. 21375/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni d’imposta 2004 e 2005 nei confronti di una contribuente deceduta, mediante applicazione del cd. redditometro, valorizzando in particolare la disponibilità di un’autovettura per il 50% e l’acquisto di un immobile del valore di euro 500.000. La CTP di Livorno aveva accolto i ricorsi; la CTR Toscana aveva rigettato gli appelli dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva, in entrambi i ricorsi riuniti, tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in violazione delle norme processuali indicate; (2) violazione delle norme sull’accertamento sintetico e sull’onere della prova, lamentando che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità degli accertamenti redditometrici e dato rilievo a elementi non idonei; (3) vizio motivazionale/omesso esame di fatti decisivi. Nel ricorso relativo al giudizio in cui era presente anche un ulteriore erede, la Corte aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un altro coerede; tale ordine non era stato tempestivamente adempiuto nei termini assegnati.
La decisione
La Corte ha preliminarmente confermato la riunione dei ricorsi per connessione. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 14653/2014 per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti di un coerede, ritenendo che l’inosservanza dell’ordine di integrazione comporti l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Quanto al ricorso iscritto al n. 14654/2014, ha accolto il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo: ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse apparente e che la decisione avesse erroneamente valutato l’accertamento sintetico e l’onere probatorio, poiché nel redditometro il contribuente deve provare l’inesistenza o la minore entità del reddito presunto; ha inoltre censurato il rilievo dato a una sentenza non definitiva relativa ad altra annualità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro processuale per la motivazione della sentenza tributaria e della sua nullità in caso di motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione manca o è solo apparente
la motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
invocato come vizio di legittimità per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nel testo ratione temporis consente l’accertamento sintetico sulla base di spese per incrementi patrimoniali e indici di capacità contributiva; l’onere di provare il contrario grava sul contribuente
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo di ricorso come norma collegata all’accertamento tributario
l’onere di provare l’inesistenza o la minore entità del reddito presunto grava sul contribuente
richiamato per la struttura presuntiva dell’accertamento sintetico
la disponibilità dei beni-indice integra una presunzione legale di capacità contributiva
richiamato insieme alle presunzioni, ma la Corte valorizza soprattutto la presunzione legale ex art. 2728 c.c.
richiamati per la trattazione camerale in Cassazione
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento della riunione dei procedimenti per economia processuale e certezza del diritto
d.m. 10 settembre 1992
indicato come fonte degli indici di capacità contributiva del redditometro
d.m. 19 novembre 1992
indicato come fonte degli indici di capacità contributiva del redditometro
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’inosservanza, anche parziale e tempestivamente rilevata, dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria del giudizio di merito determina l’inammissibilità del ricorso.
- L’integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione è necessaria non solo in presenza di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche di litisconsorzio necessario processuale, per evitare giudicati contrastanti su una medesima vicenda già trattata nel precedente grado.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando formalmente esiste ma non consente di comprendere l’iter logico-giuridico della decisione né di controllarne la correttezza.
- Nell’accertamento sintetico fondato sul redditometro, per il periodo ratione temporis applicabile, la disponibilità dei beni-indice e le spese per incrementi patrimoniali legittimano la presunzione di capacità contributiva, con conseguente spostamento sul contribuente dell’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
- Il giudice di merito deve verificare non solo la presenza degli indici di capacità contributiva, ma anche che l’atto di accertamento consenta al contribuente di comprendere le ragioni della ritenuta incongruità per le annualità considerate.
- In sede di ricorso per cassazione, il vizio motivazionale non può risolversi nella mera insufficienza della motivazione, ma richiede una reale anomalia motivazionale immediatamente desumibile dal testo della sentenza.
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