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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34187/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della sentenza d'appello era solo apparente, perché non indicava i motivi dell'appello dell'Ufficio né svolgeva un autonomo percorso argomentativo, limitandosi a una formula generica di dissenso rispetto alla pretesa erariale. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 emesso con metodo sintetico, a seguito di questionario, con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito dichiarato sulla base di indici di capacità contributiva: il possesso di quattro autovetture e la titolarità di un immobile in usufrutto, recuperando IRPEF, addizionali e sanzioni. La contribuente ha contestato la pretesa deducendo che l'immobile in usufrutto non fosse utilizzabile, e che le autovetture non dimostrassero la capacità contributiva nei termini affermati dall'Ufficio, anche perché due non risultavano iscritte al PRA e la quarta sarebbe stata acquistata con la vendita della terza e con risparmi. La CTP ha accolto il ricorso della contribuente; la CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o meramente grafica, in violazione delle norme sul contenuto della sentenza e dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione della disciplina sull'accertamento sintetico e delle norme sull'onere della prova, sostenendo che la contribuente non avesse fornito prova sufficiente della giustificazione degli elementi di capacità contributiva, dei costi di manutenzione dei veicoli e di redditi esenti o non imponibili idonei a sostenere il tenore di vita.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza è censurabile per nullità solo quando sia mancante, meramente apparente o incomprensibile, cioè quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
  • La motivazione per relationem è valida solo se il giudice indica in modo puntuale gli atti o i capi della decisione richiamati, le ragioni di doglianza esaminate e un autonomo iter argomentativo che dimostri una reale adesione critica, non una mera conferma acritica.
  • In sede di appello, specie nel processo tributario, la decisione non può limitarsi a formule generiche di rigetto della pretesa fiscale: deve confrontarsi con i motivi specifici dell'appello e con il contenuto della sentenza di primo grado.
  • Quando il motivo di ricorso per cassazione è accolto per nullità della motivazione, resta assorbito l'esame delle ulteriori censure che investono il merito della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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