Cassazione Civile, Ordinanza n. 34187/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della sentenza d'appello era solo apparente, perché non indicava i motivi dell'appello dell'Ufficio né svolgeva un autonomo percorso argomentativo, limitandosi a una formula generica di dissenso rispetto alla pretesa erariale. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 emesso con metodo sintetico, a seguito di questionario, con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito dichiarato sulla base di indici di capacità contributiva: il possesso di quattro autovetture e la titolarità di un immobile in usufrutto, recuperando IRPEF, addizionali e sanzioni. La contribuente ha contestato la pretesa deducendo che l'immobile in usufrutto non fosse utilizzabile, e che le autovetture non dimostrassero la capacità contributiva nei termini affermati dall'Ufficio, anche perché due non risultavano iscritte al PRA e la quarta sarebbe stata acquistata con la vendita della terza e con risparmi. La CTP ha accolto il ricorso della contribuente; la CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o meramente grafica, in violazione delle norme sul contenuto della sentenza e dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione della disciplina sull'accertamento sintetico e delle norme sull'onere della prova, sostenendo che la contribuente non avesse fornito prova sufficiente della giustificazione degli elementi di capacità contributiva, dei costi di manutenzione dei veicoli e di redditi esenti o non imponibili idonei a sostenere il tenore di vita.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente il sindacato di legittimità sulla nullità della sentenza o del procedimento quando la motivazione sia mancante, apparente o incomprensibile.
art. 1, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato tra le norme sul contenuto della sentenza tributaria, in relazione alla censura di motivazione apparente.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione manca o è solo apparente.
richiesto un minimo di esposizione argomentativa idonea a rendere comprensibile la decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve rispettare il minimo costituzionale.
artt. 32 e 38, commi quarto, quinto e sesto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati dall'Ufficio a sostegno della disciplina dell'accertamento sintetico e della prova contraria del contribuente.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella dimostrazione della capacità contributiva e delle giustificazioni offerte dal contribuente.
richiamato nel secondo motivo, senza specifica elaborazione ulteriore nella decisione.
richiamato nel secondo motivo, senza specifica elaborazione ulteriore nella decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza è censurabile per nullità solo quando sia mancante, meramente apparente o incomprensibile, cioè quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice indica in modo puntuale gli atti o i capi della decisione richiamati, le ragioni di doglianza esaminate e un autonomo iter argomentativo che dimostri una reale adesione critica, non una mera conferma acritica.
- In sede di appello, specie nel processo tributario, la decisione non può limitarsi a formule generiche di rigetto della pretesa fiscale: deve confrontarsi con i motivi specifici dell'appello e con il contenuto della sentenza di primo grado.
- Quando il motivo di ricorso per cassazione è accolto per nullità della motivazione, resta assorbito l'esame delle ulteriori censure che investono il merito della pretesa tributaria.
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