Cassazione Penale, Ordinanza n. 38063/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato giudicato responsabile in primo grado del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata/riconducibile alla fascia più grave dell'art. 186 C.d.S., con condanna a mesi dieci di arresto ed euro 2.000 di ammenda; in appello la condanna è stata confermata nel merito, con la sola concessione del beneficio della non menzione. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione all'utilizzabilità dell'accertamento alcolemico, assumendo che mancasse l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. prima dell'esecuzione dell'alcoltest. Con un secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la fattispecie dovesse essere ritenuta di scarsa offensività.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la prova dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. può essere data anche per testimoni e che, nel caso concreto, la testimonianza acquisita era attendibile e dimostrava che al momento del controllo il pubblico ufficiale aveva chiesto all'imputato se volesse l'assistenza di un difensore, ricevendo un espresso diniego, pur in assenza di formale verbalizzazione. Ha poi ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva congruamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il tasso alcolemico molto elevato rispetto al limite legale e la verificazione di un sinistro stradale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
comma 2 lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies
La sentenza riguarda la fattispecie di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, con riferimento all'accertamento del tasso alcolemico e alle relative conseguenze sanzionatorie.
La Corte di appello ha concesso il beneficio della non menzione della condanna.
comma 1, lett. b), c) ed e)
Sono state invocate le tipiche censure di violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione a sostegno del ricorso per cassazione.
L'avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'accertamento alcolemico può essere provato anche tramite testimonianza; la mancanza di verbalizzazione formale non esclude di per sé la validità della prova dell'avviso.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'elevato tasso alcolemico e della verificazione di un sinistro stradale, elementi incompatibili con la minima offensività.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'alcoltest non richiede necessariamente una verbalizzazione formale, potendo essere fornita anche mediante prova testimoniale attendibile.
- La dedotta violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. non determina l'inutilizzabilità dell'accertamento se dagli atti risulta che l'interessato sia stato effettivamente avvisato e abbia espresso diniego all'assistenza difensiva.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte caratterizzate da un tasso alcolemico molto elevato e dalla verificazione di un sinistro stradale, poiché tali elementi denotano una offensività non minima.
- Quando il ricorso per cassazione non supera il vaglio di ammissibilità, il giudice condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista alla Cassa delle ammende.
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