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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25923/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva dedotto di avere erogato, nel corso del 2013, prestazioni sanitarie asseritamente remunerabili dalla azienda sanitaria in base a una convenzione ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, chiedendo il pagamento di euro 66.619,68 per prestazioni eseguite prima della stipulazione della convenzione e il risarcimento del danno, in via subordinata l'indennizzo da arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. La controparte aveva resistito, chiedendo il rigetto e in via riconvenzionale la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la remunerazione di prestazioni anteriori al rinnovo dell'accreditamento. In appello la Corte territoriale ha rigettato la domanda ritenendo decisiva la carenza di prova sul volume e sull'ammontare delle prestazioni, osservando che non vi era riscontro obiettivo della documentazione richiamata e che, quindi, non poteva ritenersi provata la non contestazione ex art. 115 c.p.c. La ricorrente per cassazione ha dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che erogazione e quantificazione delle prestazioni erano pacifiche e documentate; (2) violazione degli artt. 329 c.p.c., 2909 c.c. e 112 c.p.c., assumendo che sulla effettiva erogazione delle prestazioni si fosse formato giudicato interno e che la Corte d'appello avesse pronunciato oltre i limiti devoluti e senza corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la censura non denunciava un vizio cassatorio ma, al più, un errore di fatto revocatorio. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo: non vi era giudicato interno sull'effettiva erogazione delle prestazioni, poiché quella circostanza costituiva solo premessa logica della decisione di primo grado e non un capo autonomo; inoltre la Corte d'appello poteva fondare il rigetto sulla mancanza di prova del quantum e sulla conseguente assenza di non contestazione, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né il limite del devolutum. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    La convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie viene richiamata come titolo del rapporto, ma non può fondare il pagamento di prestazioni se manca la prova dei relativi presupposti e se non vi è accreditamento valido per il periodo considerato.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è stata evocata in via subordinata, ma la sua proposta non può superare la carenza del presupposto fattuale dell'erogazione provata delle prestazioni e non può essere usata per aggirare i limiti legali alla remunerazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione opera solo se il fatto storico e il relativo contenuto risultano effettivamente provati e allegati; la sua invocazione non è sufficiente quando manca riscontro obiettivo sulla natura e sul volume delle prestazioni.

  • art. 329 c.p.c.

    Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza di primo grado, non sulle mere premesse logiche della decisione.

  • art. 2909 c.c.

    La cosa giudicata vincola solo il decisum autonomamente impugnabile, non le affermazioni che fungono da antecedenti logico-giuridici della statuizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice d'appello rigetta la domanda sulla base di una autonoma ricostruzione dei fatti e di una diversa qualificazione giuridica, restando entro il petitum e la causa petendi.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    È richiamato in relazione alle memorie integrative e alla contestazione delle fatture, rilevando ai fini della valutazione del thema decidendum e della prova documentale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore del giudice che attribuisca esistenza a un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti, o viceversa, non integra di regola un vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c. quando si traduca in una svista percettiva sulla realtà documentale: in tal caso può porsi un errore di fatto revocatorio, non un vizio di legittimità.
  • Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza, cioè sulle statuizioni dotate di propria individualità decisoria; non si estende alle mere premesse logiche o alle ricostruzioni fattuali strumentali alla decisione.
  • Il giudice d'appello può confermare la decisione di primo grado anche con argomentazioni diverse, purché resti entro il petitum e la causa petendi e non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata contestazione non può essere invocata quando manchi una base probatoria obiettiva del fatto storico allegato, poiché la non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati e provati nel loro contenuto essenziale.
  • La domanda subordinata di arricchimento senza causa presuppone comunque la dimostrazione del fatto materiale generatore dell'arricchimento e dell'impoverimento; essa non può supplire alla mancanza di prova della prestazione dedotta a fondamento della pretesa principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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