Cassazione Civile, Ordinanza n. 25910/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Un soggetto e la società da lui amministrata avevano agito per il risarcimento dei danni conseguenti al protesto di un assegno bancario. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda; in appello aveva insistito solo la persona fisica, lamentando che la corte territoriale avesse ritenuto legittimo il protesto elevato nei suoi confronti per mancanza di fondi. Il ricorrente sosteneva che l'assegno recasse chiaramente, sotto la firma, il timbro e i dati della società, sicché la sottoscrizione doveva essere imputata alla società e non a lui personalmente, quale amministratore unico. Denunciava inoltre che, anche volendo ritenere il titolo riferibile alla società, il protesto non poteva comunque essere elevato per mancanza di fondi del conto intestato alla persona fisica, poiché nei casi di firma apposta in nome di soggetto diverso dal correntista la causale corretta sarebbe quella relativa alla firma non corrispondente al nominativo del correntista. Deduceva infine nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte d'appello ritenuto applicabile una causale e, al contempo, omesso di trarne le conseguenze giuridiche corrette. Il quarto motivo era solo una richiesta di effetto espansivo della cassazione sulle parti dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, quando l'assegno è sottoscritto sotto il timbro della società ed è quindi riferibile a un soggetto diverso dal correntista, non è legittimo il protesto elevato contro la persona fisica per mancanza totale o parziale di fondi del conto intestato a quest'ultima. È stato ribadito che l'assunzione di obbligazione cartolare in nome altrui richiede procura o potere ex lege e sottoscrizione con indicazione della qualità, anche per facta concludentia come l'apposizione del timbro sociale. La sentenza di merito è stata ritenuta errata perché aveva equiparato le conseguenze della carenza di fondi sul conto della persona fisica a quelle del protesto dovuto a firma non corrispondente al correntista, mentre si tratta di fattispecie diverse quanto alla causale e al soggetto protestato.
Norme richiamate
art. 11 l. ass.
Per la valida assunzione di un'obbligazione cambiaria in nome altrui sono necessari sia un potere rappresentativo sia la sottoscrizione con indicazione della qualità, anche senza formule sacramentali, purché risulti ai terzi che il titolo è assunto per conto altrui.
artt. 1, 11, 14, 15, 62, 63 l. ass.
Sono le disposizioni richiamate dal ricorrente e dal giudice per individuare soggetti obbligati e disciplina del protesto, ma la Corte decide soprattutto sul requisito della riferibilità della firma e sulla conseguente legittimità del protesto.
art. 3-bis d.l. n. 381 del 1995
Richiamato come base della circolare ministeriale attuativa usata per qualificare le causali del protesto.
art. 34 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
Richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione del protesto degli assegni.
artt. 1176, 1218 c.c.
Evocati dal ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria, ma non decisivi nella soluzione della Corte di legittimità.
art. 2043 c.c.
Richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana per il danno derivante da protesto illegittimo.
art. 132 c.p.c.
Invocato per sostenere la nullità della motivazione, ma la Corte ha deciso la controversia sul diverso e assorbente profilo della erronea qualificazione del protesto.
art. 336 c.p.c.
Richiamato solo per chiedere l'effetto espansivo della cassazione sulle parti dipendenti, senza costituire un motivo autonomo.
Massime di principio
- L'obbligazione cartolare assunta in nome altrui è valida solo se il sottoscrittore è munito di potere rappresentativo e rende percepibile ai terzi, anche mediante il timbro sociale e le modalità concrete della firma, di agire per conto del rappresentato.
- Quando un assegno è chiaramente riferibile a una società o ad altro soggetto diverso dal correntista, il protesto non può essere elevato nei confronti della persona fisica titolare del conto solo perché quel conto non presenta fondi sufficienti; occorre guardare al soggetto cui il titolo è effettivamente imputabile.
- Se la firma di traenza non corrisponde al nominativo del correntista, la causale del protesto deve essere coerente con tale difformità e non può essere trasformata in un protesto per mancanza di fondi contro un soggetto diverso dal reale firmatario.
- Non è corretto ritenere equivalenti, ai fini della legittimità del protesto e delle sue conseguenze, l'ipotesi di insufficienza di fondi sul conto del correntista e quella di emissione del titolo da parte di un soggetto diverso, perché cambiano il presupposto del protesto e il destinatario delle relative conseguenze.
- In presenza di titolo cartolare emesso in nome di un ente, l'interesse giuridicamente rilevante è individuare il soggetto obbligato sul piano cartolare, non la solvibilità del correntista formalmente intestatario del conto se questi non è il reale emittente del titolo.
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