Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25921/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto dirigenziale con cui la Regione Campania aveva richiesto a una società esercente attività di cava il pagamento di contributi connessi all’attività estrattiva, relativi al materiale estratto per gli anni 2012-2013 e 2008, fondati rispettivamente sugli artt. 17 della L.R. Campania n. 15/2005 e 19 della L.R. Campania n. 1/2008. La società aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario, sostenendo in origine il difetto di motivazione e di istruttoria del decreto. Dopo un primo andamento processuale segnato da una pronuncia sulla giurisdizione e da rinvio, la CTR aveva accolto l’appello regionale ritenendo che la CTP fosse incorsa in ultrapetizione, perché il ricorso introduttivo non avrebbe contestato specificamente la mancata indicazione dello scopo dei contributi; inoltre la CTR aveva escluso che fosse necessaria una motivazione puntuale, qualificando i contributi come di natura indennitaria e non tributaria. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ravvisato ultrapetizione, sostenendo che la contestazione di difetto di motivazione e istruttoria era già stata proposta e che il giudice di merito poteva comunque riqualificare i fatti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 17 L.R. 15/2005 e 19 L.R. 1/2008, affermando che i contributi non sarebbero in realtà collegati a un rapporto convenzionale e che, anche a volerli ritenere indennitari, il provvedimento avrebbe dovuto comunque motivare in modo specifico sulla correlazione tra prelievo e finalità. Con il terzo motivo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme regionali per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 117 e 119 Cost., oltre ai vincoli euro-unitari, contestando sia la destinazione delle somme all’aeroporto di Pontecagnano e al fondo di ecosostenibilità, sia la ragionevolezza e proporzionalità dei prelievi, anche perché presentati come indennità e non come tributi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva trascritto i passaggi essenziali del ricorso di primo grado, della sentenza della CTP e dell’atto di appello regionale, impedendo così la verifica della censura di ultrapetizione. Ha accolto il secondo motivo nei limiti della motivazione, valorizzando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2024, che ha chiarito natura, finalità e legittimità dei contributi regionali in materia estrattiva. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo: la mera proposizione di questioni di costituzionalità non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, e comunque le questioni risultano superate dall’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che esclude la natura tributaria dei contributi e ne riconosce la funzione indennitaria e ambientalmente orientata, con esclusione delle censure basate su artt. 23 e 53 Cost. e delle ulteriori doglianze di irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione della libertà di iniziativa economica e dei vincoli euro-unitari. Il testo disponibile non consente di ricostruire con assoluta certezza il dispositivo finale in modo integrale, ma il trattamento dei motivi indica un esito favorevole alla ricorrente quanto meno sul secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta ultrapetizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere l'erronea qualificazione giuridica del thema decidendum

  • art. 17 L.R. Campania 15/2005

    considerato dalla Corte costituzionale come contributo non tributario con funzione indennitaria e finalità ambientale; la sentenza n. 57/2024 ne ha dichiarato illegittime solo alcune parole del comma 2

  • art. 19 L.R. Campania 1/2008

    considerato contributo non tributario, destinato in parte al fondo per l'ecosostenibilità e in parte a spese di recupero ambientale e controllo dell'attività estrattiva

  • art. 23 Cost.

    le censure sono respinte perché i contributi non hanno natura tributaria

  • art. 53 Cost.

    le censure sono respinte perché i contributi non hanno natura tributaria

  • art. 3 Cost.

    non è ravvisata irragionevolezza intrinseca o disparità di trattamento, poiché i contributi perseguono finalità ambientali e indennitarie e riguardano situazioni non omogenee

  • art. 41 Cost.

    la libertà di iniziativa economica non è ritenuta illegittimamente compressa, poiché i limiti sono giustificati da utilità sociale e tutela ambientale

  • art. 117 Cost.

    sono escluse sia la violazione della competenza statale in materia ambientale sia la violazione dei vincoli euro-unitari richiamati tramite il primo comma

  • art. 119 Cost.

    richiamato nelle questioni di costituzionalità, ma non ritenuto violato sulla base dell'esito della giurisprudenza costituzionale

  • art. 191 TFUE

    evocato come base dei principi ambientali europei, in particolare del principio "chi inquina paga"

  • art. 45 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443

    richiamato per la disciplina generale di cave e torbiere

  • art. 14 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443

    richiamato per la regola della concessione mineraria

  • art. 15 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443

    richiamato in tema di idoneità tecnica ed economica del concessionario

  • art. 1 L.R. Campania 54/1985

    richiamato per la finalità di tutela ambientale della disciplina regionale sulle cave

  • art. 2 L.R. Campania 54/1985

    richiamato per il PRAE e le finalità di difesa dell'ambiente e razionale utilizzazione delle risorse

  • art. 4 L.R. Campania 54/1985

    richiamato per la distinzione tra autorizzazione e concessione e il loro carattere di titoli unici per la coltivazione

  • art. 6 L.R. Campania 54/1985

    richiamato in relazione al deposito cauzionale destinato al recupero o ricomposizione del paesaggio alterato

  • art. 8 L.R. Campania 54/1985

    richiamato per la documentazione della domanda di autorizzazione e il progetto di recupero

  • art. 9 L.R. Campania 54/1985

    richiamato per la nozione di ricomposizione ambientale

  • art. 15 L.R. Campania 54/1985

    richiamato per la richiesta di coltivazione da parte del terzo in caso di inerzia del proprietario

  • art. 17 L.R. Campania 54/1985

    richiamato per la decadenza in caso di mancata esecuzione delle opere di recupero ambientale

  • art. 18 L.R. Campania 54/1985

    la Corte lo qualifica come contributo destinato a interventi ulteriori rispetto alla ricomposizione ambientale, con natura indennitaria e non tributaria

  • art. 23 L.R. Campania 54/1985

    richiamato per l'accertamento finale della rispondenza dei lavori alle prescrizioni autorizzative, con particolare riferimento alla ricomposizione ambientale

  • art. 28 d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128

    richiamato per la denuncia di esercizio di cava ai fini del regime transitorio

  • art. 16 L.R. Campania 15/2005

    richiamato per la proroga delle attività estrattive in regime transitorio in attesa del PRAE

  • art. 89 Norme Tecniche di Attuazione del PRAE

    richiamato per la perdita di efficacia delle autorizzazioni transitorie alla data del 31 marzo 2007

  • art. 15 L.R. Campania 1/2008

    richiamato per le finalità del fondo per la ecosostenibilità

  • art. 18 L.R. Campania 1/2008

    richiamato per il contributo ambientale annuale dovuto dai titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive

  • art. 19 L.R. Campania 1/2008

    richiamato per la destinazione del contributo al fondo per la ecosostenibilità, al recupero ambientale e al controllo dell'organo di vigilanza

  • art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

    le questioni sono respinte perché le regioni possono intervenire con livelli di tutela più elevati nel rispetto della normativa statale

  • art. 117, primo comma, Cost.

    le censure euro-unitarie sono ritenute superate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che contesti ultrapetizione o errori di qualificazione del thema decidendum deve essere autosufficiente: occorre riportare o localizzare in modo preciso gli atti e i passaggi essenziali del giudizio di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
  • I contributi regionali imposti ai soggetti che esercitano attività estrattiva possono avere natura non tributaria e funzione indennitaria, quando sono collegati agli oneri e ai pregiudizi ambientali e territoriali prodotti dall'attività di cava e destinati a interventi di compensazione, recupero o miglioramento ambientale.
  • La destinazione del gettito a opere infrastrutturali o a spese ambientali più ampie non è di per sé irragionevole, se il legislatore regionale persegue un miglioramento complessivo del territorio idoneo a compensare il disagio derivante dallo sfruttamento delle cave.
  • Le questioni di legittimità costituzionale non possono essere dedotte come vizio autonomo del provvedimento impugnato: la Corte di cassazione può rilevarne la rilevanza solo in connessione con una censura processuale o sostanziale ritualmente proposta.
  • Quando una disciplina regionale in materia ambientale non incide in modo ingiustificato su situazioni omogenee e si muove entro spazi di autonomia consentiti, non risultano fondati i profili di violazione degli artt. 3 e 41 Cost. né quelli relativi ai vincoli euro-unitari sul principio "chi inquina paga".

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.