Cassazione Civile, Ordinanza n. 25921/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un decreto dirigenziale con cui la Regione Campania aveva richiesto a una società esercente attività di cava il pagamento di contributi connessi all’attività estrattiva, relativi al materiale estratto per gli anni 2012-2013 e 2008, fondati rispettivamente sugli artt. 17 della L.R. Campania n. 15/2005 e 19 della L.R. Campania n. 1/2008. La società aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario, sostenendo in origine il difetto di motivazione e di istruttoria del decreto. Dopo un primo andamento processuale segnato da una pronuncia sulla giurisdizione e da rinvio, la CTR aveva accolto l’appello regionale ritenendo che la CTP fosse incorsa in ultrapetizione, perché il ricorso introduttivo non avrebbe contestato specificamente la mancata indicazione dello scopo dei contributi; inoltre la CTR aveva escluso che fosse necessaria una motivazione puntuale, qualificando i contributi come di natura indennitaria e non tributaria. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ravvisato ultrapetizione, sostenendo che la contestazione di difetto di motivazione e istruttoria era già stata proposta e che il giudice di merito poteva comunque riqualificare i fatti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 17 L.R. 15/2005 e 19 L.R. 1/2008, affermando che i contributi non sarebbero in realtà collegati a un rapporto convenzionale e che, anche a volerli ritenere indennitari, il provvedimento avrebbe dovuto comunque motivare in modo specifico sulla correlazione tra prelievo e finalità. Con il terzo motivo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme regionali per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 117 e 119 Cost., oltre ai vincoli euro-unitari, contestando sia la destinazione delle somme all’aeroporto di Pontecagnano e al fondo di ecosostenibilità, sia la ragionevolezza e proporzionalità dei prelievi, anche perché presentati come indennità e non come tributi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva trascritto i passaggi essenziali del ricorso di primo grado, della sentenza della CTP e dell’atto di appello regionale, impedendo così la verifica della censura di ultrapetizione. Ha accolto il secondo motivo nei limiti della motivazione, valorizzando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2024, che ha chiarito natura, finalità e legittimità dei contributi regionali in materia estrattiva. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo: la mera proposizione di questioni di costituzionalità non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, e comunque le questioni risultano superate dall’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che esclude la natura tributaria dei contributi e ne riconosce la funzione indennitaria e ambientalmente orientata, con esclusione delle censure basate su artt. 23 e 53 Cost. e delle ulteriori doglianze di irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione della libertà di iniziativa economica e dei vincoli euro-unitari. Il testo disponibile non consente di ricostruire con assoluta certezza il dispositivo finale in modo integrale, ma il trattamento dei motivi indica un esito favorevole alla ricorrente quanto meno sul secondo motivo.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta ultrapetizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere l'erronea qualificazione giuridica del thema decidendum
considerato dalla Corte costituzionale come contributo non tributario con funzione indennitaria e finalità ambientale; la sentenza n. 57/2024 ne ha dichiarato illegittime solo alcune parole del comma 2
art. 19 L.R. Campania 1/2008
considerato contributo non tributario, destinato in parte al fondo per l'ecosostenibilità e in parte a spese di recupero ambientale e controllo dell'attività estrattiva
art. 23 Cost.
le censure sono respinte perché i contributi non hanno natura tributaria
art. 53 Cost.
le censure sono respinte perché i contributi non hanno natura tributaria
art. 3 Cost.
non è ravvisata irragionevolezza intrinseca o disparità di trattamento, poiché i contributi perseguono finalità ambientali e indennitarie e riguardano situazioni non omogenee
art. 41 Cost.
la libertà di iniziativa economica non è ritenuta illegittimamente compressa, poiché i limiti sono giustificati da utilità sociale e tutela ambientale
art. 117 Cost.
sono escluse sia la violazione della competenza statale in materia ambientale sia la violazione dei vincoli euro-unitari richiamati tramite il primo comma
art. 119 Cost.
richiamato nelle questioni di costituzionalità, ma non ritenuto violato sulla base dell'esito della giurisprudenza costituzionale
art. 191 TFUE
evocato come base dei principi ambientali europei, in particolare del principio "chi inquina paga"
art. 45 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
richiamato per la disciplina generale di cave e torbiere
art. 14 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
richiamato per la regola della concessione mineraria
art. 15 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
richiamato in tema di idoneità tecnica ed economica del concessionario
art. 1 L.R. Campania 54/1985
richiamato per la finalità di tutela ambientale della disciplina regionale sulle cave
art. 2 L.R. Campania 54/1985
richiamato per il PRAE e le finalità di difesa dell'ambiente e razionale utilizzazione delle risorse
art. 4 L.R. Campania 54/1985
richiamato per la distinzione tra autorizzazione e concessione e il loro carattere di titoli unici per la coltivazione
art. 6 L.R. Campania 54/1985
richiamato in relazione al deposito cauzionale destinato al recupero o ricomposizione del paesaggio alterato
art. 8 L.R. Campania 54/1985
richiamato per la documentazione della domanda di autorizzazione e il progetto di recupero
art. 9 L.R. Campania 54/1985
richiamato per la nozione di ricomposizione ambientale
art. 15 L.R. Campania 54/1985
richiamato per la richiesta di coltivazione da parte del terzo in caso di inerzia del proprietario
art. 17 L.R. Campania 54/1985
richiamato per la decadenza in caso di mancata esecuzione delle opere di recupero ambientale
art. 18 L.R. Campania 54/1985
la Corte lo qualifica come contributo destinato a interventi ulteriori rispetto alla ricomposizione ambientale, con natura indennitaria e non tributaria
art. 23 L.R. Campania 54/1985
richiamato per l'accertamento finale della rispondenza dei lavori alle prescrizioni autorizzative, con particolare riferimento alla ricomposizione ambientale
art. 28 d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128
richiamato per la denuncia di esercizio di cava ai fini del regime transitorio
richiamato per la proroga delle attività estrattive in regime transitorio in attesa del PRAE
art. 89 Norme Tecniche di Attuazione del PRAE
richiamato per la perdita di efficacia delle autorizzazioni transitorie alla data del 31 marzo 2007
art. 15 L.R. Campania 1/2008
richiamato per le finalità del fondo per la ecosostenibilità
art. 18 L.R. Campania 1/2008
richiamato per il contributo ambientale annuale dovuto dai titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive
art. 19 L.R. Campania 1/2008
richiamato per la destinazione del contributo al fondo per la ecosostenibilità, al recupero ambientale e al controllo dell'organo di vigilanza
art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
le questioni sono respinte perché le regioni possono intervenire con livelli di tutela più elevati nel rispetto della normativa statale
art. 117, primo comma, Cost.
le censure euro-unitarie sono ritenute superate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesti ultrapetizione o errori di qualificazione del thema decidendum deve essere autosufficiente: occorre riportare o localizzare in modo preciso gli atti e i passaggi essenziali del giudizio di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
- I contributi regionali imposti ai soggetti che esercitano attività estrattiva possono avere natura non tributaria e funzione indennitaria, quando sono collegati agli oneri e ai pregiudizi ambientali e territoriali prodotti dall'attività di cava e destinati a interventi di compensazione, recupero o miglioramento ambientale.
- La destinazione del gettito a opere infrastrutturali o a spese ambientali più ampie non è di per sé irragionevole, se il legislatore regionale persegue un miglioramento complessivo del territorio idoneo a compensare il disagio derivante dallo sfruttamento delle cave.
- Le questioni di legittimità costituzionale non possono essere dedotte come vizio autonomo del provvedimento impugnato: la Corte di cassazione può rilevarne la rilevanza solo in connessione con una censura processuale o sostanziale ritualmente proposta.
- Quando una disciplina regionale in materia ambientale non incide in modo ingiustificato su situazioni omogenee e si muove entro spazi di autonomia consentiti, non risultano fondati i profili di violazione degli artt. 3 e 41 Cost. né quelli relativi ai vincoli euro-unitari sul principio "chi inquina paga".
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