Cassazione Civile, Ordinanza n. 25922/2024 del 02/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta regionale di pagamento di contributi sul materiale estratto da una cava per più annualità, fondata su disposizioni di legge regionale. La società ha impugnato la pretesa dinanzi al giudice tributario, ma i ricorsi di merito sono stati rigettati. In cassazione la società ha articolato sei motivi: nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; illegittimità costituzionale delle norme regionali istitutive del contributo in riferimento a vari parametri costituzionali; violazione delle norme del TFUE; violazione della legge regionale del 2008; violazione e falsa applicazione delle leggi regionali applicate; violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo l’applicabilità del termine breve anziché decennale. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la Regione ha dichiarato di non opporsi, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, una volta conosciuta dalla controparte prima dell’udienza, produce l’estinzione del processo; l’eventuale accettazione rileva solo ai fini delle spese. Poiché entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 17 L.R. Campania n. 15 del 2005
norma regionale posta a fondamento della richiesta di pagamento del contributo sul materiale estratto
art. 19 L.R. Campania n. 1 del 2008
norma regionale che ha confermato e disciplinato la pretesa contributiva
art. 117, quarto comma, Cost.
richiamato in relazione alla competenza regionale a disciplinare la materia
art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
richiamato per il limite della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente
artt. 3, 23, 53, 117 e 119 Cost.
parametri evocati dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità costituzionale delle norme regionali
artt. 26, 28, 37 e 56 TFUE
richiamati dalla ricorrente per dedotta violazione del diritto dell'Unione
art. 2946 c.c.
richiamato dalla sentenza di merito come termine di prescrizione ordinaria applicabile
art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
invocato dalla ricorrente come termine prescrizionale più breve
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
norma processuale richiamata nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
norma processuale richiamata nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il requisito motivazionale
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come base dei motivi di ricorso
art. 306 c.p.c.
la Corte precisa che non si applica al giudizio di cassazione
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
consente la comunicazione della rinuncia agli avvocati delle parti costituite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato quando il giudizio si estingue
Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429
richiamata per il principio sulla perfezione della rinuncia al ricorso e sull'estinzione del processo
Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140
richiamata in tema di effetti della rinuncia al ricorso
Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474
richiamata in tema di effetti della rinuncia al ricorso
Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485
richiamata per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 3173
richiamata per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, una volta conosciuta dalla controparte prima dell'udienza, produce l'estinzione del processo anche senza una formale notificazione, perché l'atto non richiede un'accettazione per spiegare effetti processuali.
- L'eventuale accettazione della rinuncia da parte della controparte rileva soltanto ai fini della regolazione delle spese, non già ai fini del perfezionamento dell'estinzione.
- Quando le parti concordano sulla cessazione della materia del contendere e sulla compensazione delle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio e disporre la compensazione integrale delle spese di legittimità.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- In tema di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 306 c.p.c. non trova applicazione, mentre la disciplina speciale dell'art. 390 c.p.c. consente la comunicazione agli avvocati delle parti costituite.
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