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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25924/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una struttura sanitaria privata provvisoriamente accreditata e l’azienda sanitaria locale per l’anno 2014. La struttura sosteneva di aver erogato prestazioni ospedaliere in base a un contratto del 4 dicembre 2014 che fissava un tetto di spesa di euro 4.736.580, ma che le prestazioni rese e non integralmente pagate dalla ASL giustificassero la condanna al saldo residuo. La ASL, invece, deduceva che alcune prestazioni fossero inappropriate in base al DCA n. 17/2014 e che, pertanto, una quota delle somme richieste non fosse rimborsabile, richiamando anche una determina dirigenziale del 2015 con richiesta di nota di credito. In cassazione la struttura privata ha censurato la sentenza d’appello per nullità ex art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale con cui chiedeva la riforma della statuizione sugli interessi, sostenendo che dovessero applicarsi gli interessi convenzionali previsti dal contratto e non quelli liquidati dal primo giudice. La ASL, con ricorso incidentale, ha dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario, vizio di motivazione sulla ritenuta fondatezza della domanda e violazione del d.lgs. n. 231/2002 sostenendo che gli interessi moratori ivi previsti non fossero applicabili alla vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della struttura sanitaria limitatamente al vizio di omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo agli interessi, rilevando la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva dato atto dell’esistenza del gravame incidentale ma non vi aveva deciso né in motivazione né in dispositivo. Ha rigettato il ricorso incidentale della ASL: il primo motivo sulla giurisdizione è stato dichiarato inammissibile per formazione del giudicato interno, poiché la questione non era stata tempestivamente sollevata nei gradi di merito; il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta esistente e logicamente comprensibile quanto alla insufficienza dei documenti prodotti dalla ASL a dimostrare i ricalcoli e le note di credito; il terzo motivo è stato rigettato perché, essendo il contratto stato stipulato nel 2014, il rapporto rientrava nella nozione di transazione commerciale e poteva essere soggetto al d.lgs. n. 231/2002. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e impugnazioni ritualmente proposte; l’omessa decisione sull’appello incidentale integra nullità della sentenza

  • art. 702-bis c.p.c.

    usato come rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    invocato per il motivo di giurisdizione nel ricorso incidentale

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010

    richiamato per delimitare la giurisdizione nelle controversie sui controlli di appropriatezza in ambito sanitario

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sul momento oltre il quale la questione di giurisdizione non è più proponibile

  • art. 37 c.p.c.

    interpretato nel senso che il difetto di giurisdizione è rilevabile solo finché non si sia formato il giudicato esplicito o implicito

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    l’acquiescenza alla decisione sul merito comporta preclusione a contestare la giurisdizione se il capo implicito è passato in giudicato

  • art. 132, secondo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto come parametro del vizio motivazionale, ma la motivazione è stata ritenuta esistente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato unitamente all’art. 132 c.p.c. sul contenuto della motivazione

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    applicabile al rapporto in quanto contratto scritto concluso nel 2014 tra struttura accreditata e ente pubblico, rientrante nella nozione di transazione commerciale

  • art. 2 d.lgs. n. 231 del 2002

    la prestazione sanitaria resa in base a contratto scritto post 8 agosto 2002 è qualificabile come transazione commerciale

  • art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002

    prevede gli interessi moratori per il ritardo nell’adempimento nelle transazioni commerciali

  • art. 11, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2002

    richiamato dalla ricorrente incidentale, ma ritenuto non ostativo perché il contratto rilevante era stato stipulato nel 2014

  • art. 6 del contratto del 4 dicembre 2014

    prevedeva interessi convenzionali/maggiorazioni in caso di ritardo nel pagamento del saldo

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello ritualmente devoluto integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., anche quando il giudice abbia esposto in narrativa l’esistenza dell’impugnazione ma non l’abbia affrontata nel decisum.
  • La questione di giurisdizione non è proponibile per la prima volta in cassazione quando sul punto si sia formato giudicato implicito o esplicito nel giudizio di merito, in particolare se la parte abbia prestato acquiescenza alla decisione sul merito senza contestare la giurisdizione.
  • Nelle controversie tra struttura sanitaria accreditata e ASL sui controlli di appropriatezza, la giurisdizione dipende dall’oggetto concreto del contendere: se si discute del solo esito del controllo e delle conseguenze patrimoniali, la controversia appartiene al giudice ordinario; se si contestano le modalità di esercizio del potere amministrativo, può venire in rilievo la giurisdizione amministrativa.
  • Ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata sulla base di un contratto scritto concluso dopo l’8 agosto 2002 possono integrare una transazione commerciale e legittimare il riconoscimento degli interessi moratori.
  • Il giudice di merito può disattendere le pretese di abbattimento o ricalcolo formulate dall’amministrazione quando la documentazione prodotta non consenta di verificare in modo intelligibile la base di calcolo e i presupposti delle riduzioni operate; non è sufficiente un mero richiamo a prospetti interni o dichiarazioni unilaterali non controllabili.
  • La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la parte ritiene erronea la valutazione delle prove; il vizio denunciabile non coincide con la mera non condivisione del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneProveIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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