Cassazione Civile, Ordinanza n. 25918/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal ritardo nel pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, di prestazioni sanitarie rese da una casa di cura privata in regime di accreditamento provvisorio per gli anni 2003-2007. La struttura chiede gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 e, in subordine, gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sostenendo di avere prodotto le fatture e che il CTU avesse effettuato i calcoli su tale documentazione. L'azienda sanitaria resiste eccependo, tra l'altro, la mancata costituzione in mora, l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 e la necessità di un contratto scritto specifico per far sorgere il diritto alla remunerazione. In appello, la corte territoriale ha riconosciuto in linea di principio la riconducibilità del rapporto alla 'transazione commerciale' e l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002, ma ha comunque rigettato l'appello ritenendo non prodotte le fatture da cui sarebbe derivato il diritto agli interessi. Nel ricorso principale la società denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e violazione del d.lgs. n. 231 del 2002 e degli artt. 1224 e 1282 c.c.; nel ricorso incidentale l'azienda sanitaria censura l'affermazione secondo cui l'accreditamento sarebbe sufficiente e sostiene che occorresse comunque un contratto scritto di negoziazione budget, mancante per il periodo 2003-2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale dell'azienda sanitaria, ritenendone i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, perché la forma scritta è necessaria per i contratti con la P.A. e, nel caso delle prestazioni sanitarie accreditate, il diritto alla remunerazione e agli interessi moratori discende dall'esistenza di un contratto scritto successivo all'accreditamento, non dal solo provvedimento amministrativo. Ha poi accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che la Corte d'appello aveva apoditticamente affermato la mancata produzione delle fatture, nonostante dalla ricostruzione difensiva e dalla CTU risultasse che tali fatture erano state prodotte ed esaminate; ha inoltre richiamato il principio per cui, nelle transazioni commerciali, la fattura o richiesta equivalente rileva per la decorrenza degli interessi moratori salvo prova contraria del debitore. Il terzo motivo del ricorso principale è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura è stata accolta perché la corte di merito ha affermato l'omessa produzione di documenti senza considerare quanto risultava dagli atti e dalla consulenza tecnica.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.
Si applica alle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate solo se il rapporto è regolato da un contratto scritto successivo all'8 agosto 2002 qualificabile come transazione commerciale; la fattura rileva per la decorrenza degli interessi moratori.
Prevede gli interessi moratori dovuti nelle transazioni commerciali in caso di ritardo nel pagamento.
Richiamato dalla ricorrente quale base per la domanda di interessi moratori.
La nozione di transazione commerciale comprende, nel caso concreto, il contratto scritto tra struttura privata accreditata e P.A. per l'erogazione di prestazioni sanitarie.
Nel testo applicabile ratione temporis, la trasmissione della fattura o richiesta equivalente segna il riferimento per la decorrenza degli interessi moratori, salvo prova contraria del debitore.
art. 11 d.lgs. n. 231 del 2002
Richiamato per la verifica dell'applicazione temporale della disciplina.
art. 1224, secondo comma, c.c.
Richiamato dalla struttura per chiedere il maggior danno da ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie.
Richiamato in relazione agli interessi sulle somme liquide ed esigibili; la ricorrente sosteneva che spettassero anche indipendentemente dalla costituzione in mora.
Il debitore, una volta allegata la decorrenza degli interessi dalla fattura, ha l'onere di provare che alla data indicata la prestazione non era ancora stata eseguita.
art. 8-bis d.lgs. n. 502 del 1992
Individua autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali come presupposti del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del SSN.
art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992
L'accreditamento istituzionale non vincola di per sé la P.A. a remunerare le prestazioni fuori dagli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
Gli accordi con le strutture private accreditate devono essere stipulati in forma scritta; in mancanza, l'accreditamento non basta a fondare il diritto al pagamento.
art. 8-ter d.lgs. n. 502 del 1992
È uno dei tre presupposti richiamati per la remunerabilità delle prestazioni sanitarie rese per il SSN.
art. 16 regio decreto n. 2440 del 1923
Richiamato come base della necessità della forma scritta per i contratti con la P.A.
art. 17 regio decreto n. 2440 del 1923
Richiamato come base della necessità della forma scritta per i contratti con la P.A.
Richiamata per il passaggio al regime di accreditamento e per l'accreditamento temporaneo/provvisorio.
Richiamata in relazione alla precedente convenzione esterna delle strutture sanitarie private.
legge regionale n. 2 del 2002, art. 28, comma 6
Richiamata nel ricorso incidentale dell'azienda sanitaria.
legge regionale n. 4 del 2003, art. 25, comma 4
Richiamata nel ricorso incidentale dell'azienda sanitaria.
Massime di principio
- Nelle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, il diritto alla remunerazione da parte dell'ente pubblico non deriva dal solo accreditamento, ma richiede anche la stipulazione di specifici accordi contrattuali in forma scritta.
- I contratti con la pubblica amministrazione, salvo diversa previsione di legge, devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità; non sono sufficienti comportamenti concludenti, convalide o ratifiche successive.
- Ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, rileva il contratto scritto che disciplina il rapporto economico tra struttura privata e amministrazione, non il mero provvedimento amministrativo di accreditamento.
- In materia di interessi moratori nelle transazioni commerciali, la fattura o richiesta di pagamento equivalente assume rilievo per la decorrenza degli interessi; una volta allegata, spetta al debitore provare che la prestazione non era ancora stata eseguita alla data indicata.
- Il giudice di merito non può affermare la mancata produzione di documenti decisivi in modo apodittico quando dagli atti o dalla consulenza tecnica risulti la loro effettiva esistenza e utilizzazione.
- In caso di ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie derivanti da transazioni commerciali, il creditore può cumulare la domanda di interessi moratori con quella di ulteriori conseguenze risarcitorie ove ne ricorrano i presupposti, ma il titolo e la prova dei relativi fatti costitutivi devono essere specificamente allegati e valutati.
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