Cassazione Civile, Ordinanza n. 29333/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da 12 avvisi di accertamento catastale con cui l'Ufficio del Territorio aveva revisato il classamento e la rendita di unità immobiliari ubicate in Milano, via Montenapoleone n. 8, ai sensi dell'art. 3, comma 58, L. n. 662/1996, su richiesta del Comune di Milano collegata alla revisione catastale prevista dall'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. La società contribuente aveva impugnato gli avvisi deducendo, in sintesi, difetto di motivazione: secondo il primo motivo, l'atto si limitava a richiamare la nota comunale di richiesta dell'aggiornamento catastale, senza riportare l'istruttoria svolta dal Comune per individuare immobili di comparazione; secondo il secondo motivo, mancava comunque la descrizione delle caratteristiche degli immobili comparati e la CTR aveva erroneamente richiamato giurisprudenza relativa al diverso istituto della revisione per microzone. La CTR aveva rigettato gli appelli ritenendo sufficiente la motivazione degli avvisi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l'originario ricorso della società contribuente, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Il Collegio ha fatto proprio un precedente tra le stesse parti e sul medesimo complesso immobiliare, ritenendo che l'avviso di riclassamento non soddisfacesse l'onere motivazionale imposto dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata, perché non indicava specificamente gli immobili similari, il loro classamento e le caratteristiche analoghe idonee a giustificare la revisione.
Norme richiamate
art. 3, comma 58, L. n. 662/1996
La revisione del classamento catastale deve essere motivata in modo specifico; quando si fonda sulla comparazione con immobili similari, l'atto deve indicare i fabbricati comparabili, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che giustificano il riclassamento.
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
Richiamato come base della richiesta del Comune di Milano, ma ritenuto non sufficiente, da solo, a integrare la motivazione del singolo avviso di riclassamento.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
L'atto impositivo deve contenere una motivazione idonea a consentire al contribuente di comprendere il presupposto concreto della rettifica e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge in tema di motivazione degli avvisi.
La Corte, ritenendo la causa matura, ha cassato la sentenza e deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.
Massime di principio
- In tema di revisione del classamento catastale, la motivazione dell'avviso non può arrestarsi a formule generiche o al mero richiamo della rendita, della categoria e della classe attribuite: deve esplicitare il concreto presupposto della modifica.
- Quando il riclassamento si fonda sulla comparazione con fabbricati similari, l'amministrazione deve indicare in modo puntuale gli immobili di raffronto, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che sorreggono il giudizio di similitudine.
- Il richiamo alla richiesta del Comune o a un'istruttoria amministrativa presupposta non basta, se nell'atto non sono trasfuse le circostanze concrete che rendono verificabile la legittimità del riclassamento.
- La motivazione dell'atto catastale deve essere tale da consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa.
- Se il vizio di motivazione dell'avviso emerge chiaramente dagli atti e la questione è già coperta da un precedente conforme tra le stesse parti, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario.
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