Cassazione Civile, Ordinanza n. 17279/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per differenze IMU relative agli anni 2012 e 2013, emesso da un Comune sul presupposto che non spettasse l'esenzione per abitazione principale, poiché i coniugi avrebbero avuto residenze/dimore abituali in Comuni diversi e non sarebbero stati entrambi residenti nell'immobile agevolato. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e la commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del Comune. In cassazione il Comune ha proposto due motivi: violazione dell'art. 8 d.lgs. 504/1992 e degli artt. 143 e 144 c.c., nonché travisamento della prova, sostenendo l'insussistenza del diritto all'esenzione IMU per la prima casa in assenza della residenza di entrambi i coniugi nell'immobile considerato. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale limitatamente alla compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del Comune e ha rigettato anche il ricorso incidentale del contribuente. Ha ritenuto infondato il motivo del Comune alla luce dell'intervento della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato illegittima la previsione normativa che subordinava l'abitazione principale anche alla dimora e residenza anagrafica del nucleo familiare. Ne deriva che l'esenzione IMU spetta al possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, anche se il coniuge ha residenza in altro Comune. Quanto alle spese, la compensazione operata nei gradi di merito è stata ritenuta giustificata dalla particolare incertezza della questione prima della pronuncia costituzionale; anche le spese di legittimità sono state compensate. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
Richiamato dal Comune come norma violata; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva proposta dal ricorrente alla luce della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina dell'abitazione principale ai fini IMU.
Evocati dal Comune per sostenere che la residenza dei coniugi e il nucleo familiare incidano sull'agevolazione; la Corte esclude che tale impostazione impedisca l'esenzione al possessore che risieda e dimori abitualmente nell'immobile.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per travisamento della prova.
art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. n. 201/2011
[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che richiedeva anche il riferimento al nucleo familiare; pertanto la nozione di abitazione principale va riferita al solo possessore che vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
artt. 3, 31 e 53 Cost.
Richiamati nella motivazione della Corte costituzionale n. 209/2022, riportata dalla Cassazione, a fondamento dell'illegittimità della disciplina che collegava l'agevolazione IMU al nucleo familiare.
Massime di principio
- In tema di IMU sull'abitazione principale, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina previgente, non è richiesto che il nucleo familiare del possessore abbia residenza e dimora abituale nell'immobile; è sufficiente che vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente il possessore.
- La presenza del coniuge in un diverso Comune non esclude di per sé il beneficio fiscale per l'immobile nel quale il singolo possessore abbia residenza anagrafica e dimora abituale.
- Quando una questione è stata definita solo successivamente dalla Corte costituzionale, l'incertezza normativa pregressa può giustificare la compensazione delle spese di lite anche in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che presuppone la necessaria coincidenza della residenza del nucleo familiare con l'immobile agevolato è infondato se la disciplina applicabile è stata espunta dall'ordinamento per contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 Cost.
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