Sentenza n. 828/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 495/2025, nel giudizio R.G. n. 327/2025, pubblicata in data 10.07.2025, notificata in data 05.08.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.614,66, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, e di € 341,83, a titolo di incidenza dell’indennità sostitutiva sul TFR, il tutto oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cuneo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di indennità sostitutiva delle ferie non godute, incidenza sul TFR e accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 5 agosto 2025, con la quale erano state liquidate somme per complessivi 4.956,49 euro, oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi. Ha chiesto l'ordine di pagamento del capitale e degli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l'inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto regolare la produzione della sentenza civile, attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. nella formulazione vigente e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza, nonché l'assenza di contestazioni sull'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente. Ha ritenuto il compenso commissariale compreso nella retribuzione ordinaria del dirigente o funzionario pubblico incaricato. Ha inoltre applicato una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute, ulteriore rispetto agli interessi già previsti dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata infine disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la serialità delle inerzie ministeriali relative al pagamento dell'indennità per ferie non godute a docenti a tempo determinato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche si applica anche al giudizio di ottemperanza.
come riformulato dall'art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
La sentenza civile prodotta per l'ottemperanza può essere attestata conforme all'originale; dopo l'abrogazione della necessità della spedizione in forma esecutiva, tale adempimento è sufficiente ai fini della produzione del titolo.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina della copia attestata conforme del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute e decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta; essa si aggiunge agli interessi già riconosciuti dal giudicato, avendo funzione sanzionatoria e sollecitatoria.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'incaricato, il relativo compenso è compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
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