Sentenza n. 824/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza sentenza n. 2733/2024, emessa da Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 3877/2024, pubblicata in data 24.10.2024, notificata in data 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 632,44, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente, e di € 397,43, a titolo di compenso individuale accessorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme per retribuzione professionale docente e compenso individuale accessorio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a pagare € 632,44, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente, nonché € 397,43 a titolo di compenso individuale accessorio. Il ricorrente ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi, escludendo le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza civile era stata notificata al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha rilevato che il titolo giudiziale era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, e validamente notificato al Ministero. Ha inoltre ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, termine ormai decorso alla data del ricorso. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato e non vi era contestazione dell'inadempimento, il Collegio ha ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dalla sentenza civile entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, considerata la serialità dell'inadempimento ministeriale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere attestata conforme all'originale ai fini della notificazione del titolo, senza necessità della spedizione in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della disciplina che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia adempiuto alle statuizioni giudiziali.
- Ai fini dell'ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il titolo giudiziale civile validamente attestato conforme all'originale può essere notificato senza necessità della spedizione in forma esecutiva, secondo la disciplina risultante dall'art. 475 c.p.c. e dal d.lgs. 149/2022.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche deve essere rispettato anche prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
- Accertata l'inottemperanza e decorso il termine assegnato all'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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