Sentenza n. 823/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 529/2025 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 7179/2024, pubblicata in data 25.02.2025, notificata il 05.03.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 2.147,58, a titolo di retribuzione professionale docente, e di € 632,03, a titolo di compenso individuale accessorio, per un totale di € 2.779,61, oltre interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive e compensi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere euro 2.147,58 a titolo di retribuzione professionale docente ed euro 632,03 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il titolo era stato notificato al Ministero tramite PEC presso il domicilio reale, dopo attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha rilevato che la sentenza civile era passata in giudicato, regolarmente attestata e notificata, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che il Ministero non aveva adempiuto al giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente, assegnando anche al commissario il termine di sessanta giorni per l'integrale esecuzione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della seriale inerzia amministrativa nell'esecuzione di analoghi giudicati.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 475 c.p.c.
È richiamato quanto all'attestazione di conformità della sentenza all'originale ai fini della notificazione del titolo esecutivo.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina dell'attestazione e della spedizione del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- L'attestazione di conformità della sentenza all'originale, effettuata ai sensi dell'art. 475 c.p.c. come modificato dal d.lgs. 149/2022, è sufficiente ai fini della notificazione del titolo nei confronti dell'amministrazione, non essendo più necessaria la spedizione in forma esecutiva per i titoli formati dopo il 28 febbraio 2023.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inadempienza non contestata dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso è compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza e non dà luogo a un'ulteriore liquidazione.
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