Sentenza n. 819/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione area tecnica n. 143 del 15.3.2022 del Comune di Oleggio avente ad oggetto “Sito di cava in località S. Eustachio - C.na Malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402, cod. regionale 269) - approvazione del "piano di caratterizzazione - revisione 1" di febbraio 2022 - ai sensi del d.lgs. 152/2006” (e quindi del piano di caratterizzazione come approvato) comunicata a Inerti Pedemontani S.A.S. in data 15.3.2022; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, e quindi – per quanto occorrer possa: - della comunicazione di avvio del procedimento di conferenza dei servizi semplificata (senza riunione) con nota del 19.11.2021, prot. 0030469 del Comune di Oleggio di valutazione del piano di caratterizzazione, conosciuta da Inerti in data 19.11.2021; - del parere della Provincia di Novara, settore Ambiente, del 20.12.2021, conosciuto da Inerti in data 18.1.2022; - del parere Arpa Piemonte del 20.12.2021, conosciuto da Inerti in data 18.1.2022; - del parere ASL NO del 20.12.2021, conosciuto da Inerti in data 18.1.2022; - della nota del Comune di Oleggio con cui si avanzavano richieste di modifiche ed integrazioni nei confronti di Colabeton datata 18.01.2022 conosciuta da Inerti in data 18.1.2022; - della nota del 3.3.2022 con cui il Comune di Oleggio ha richiesto, a conclusione della Conferenza dei Servizi già in essere, parere agli Enti competenti entro il 10.3.2022, conosciuta da Inerti in data 3.3.2022; - del parere Arpa Piemonte, firmato in data 10.3.2022, relativo a Valutazione del documento “Rev.1 – Recepimento osservazioni I CdS” al Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo al sito in bonifica “Colabeton”, conosciuto da Inerti in data 20.4.2022; - del parere ASL NO, prot. Comune di Oleggio 6873 del 14.3.2022, conosciuto da Inerti in data 20.4.2022; - del parere Provincia di Novara, settore Ambiente, prot. Comune di Oleggio 7055 del 14.3.2022, conosciuto da Inerti in data 20.4.2022; - dei verbali della conferenza dei servizi ove esistenti, di contenuto ed estremi ignoti alla ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/11/2022: - della Determinazione dell'Area Tecnica n. 628 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Sito di cava in località S. Eustachio – C.na Malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402 cod. regionale 269) concessione di proroga dei termini di cui alla determina n. 143 del 15.03.2022”, conosciuta in data 15.9.2022; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, e quindi – per quanto occorrer possa: - nulla osta alla richiesta di proroga della Provincia di Novara, Settore Ambiente, con prot. 23076, in data 9.9.2022 (conosciuto in data 9.9.2022); di ASL NO con prot. del Comune 24082 del 9.9.2022 e di Arpa Piemonte, con prot. del Comune 24363 del 13.09.2022 (di contenuto ignoto a parte ricorrente); - comunicazione datata 20.10.2022, prot. 0028638 di attivazione della conferenza dei servizi avente ad oggetto “sito di cava in Località S. Eustachio – C.na Malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402 cod. regionale 269) valutazione proposta di integrazione al piano di caratterizzazione approvato con determina n. 142 del 15.03.2022. Conferenza dei servizi semplificata (senza riunione)” (conosciuta in data 20.10.2022); - nonché degli atti già impugnati con il ricorso originario Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/10/2023: - della Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023, avente ad oggetto “Sito di cava in località S. Eustachio - c.na malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402, cod. regionale 269) - approvazione atti delle conferenze dei servizi del 20.10.2022 – 30.12.2022 – 03.03.2023”, pubblicata – a quanto risulta – all'Albo Pretorio dal giorno 29.8.2023 per i 15 giorni successivi e non comunicata alla ricorrente, e quindi pure dell'approvato PdC – Rev.02, nonché delle approvate proposte di integrazioni, ubicazioni trincee, monitoraggio biogas e l'ampliamento rete di monitoraggio piezometrica; - atti e verbali delle conferenze dei servizi del 20.10.2022, del 30.12.2022 e del 3.3.2023 (di contenuto ignoto alla Società scrivente, salvo per quanto richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023); - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, e quindi – per quanto occorrer possa: - del contributo della Provincia di Novara con protocollo del Comune n. 30252 del 08.11.2022 (conosciuto in pari data); - del contributo dell'ASL NO con protocollo del Comune del 14.11.2022, prot. n. 30836, richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023 (di contenuto ignoto alla Società ricorrente, ad eccezione di quanto riportato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023); - del contributo di ARPA Piemonte con protocollo del Comune del 21.11.2022 prot. n. 31467, richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023 (di contenuto ignoto alla Società ricorrente, ad eccezione di quanto riportato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023); - della nota distinta al protocollo del Comune 35788 del 30.12.2022 con cui il Comune di Oleggio ha richiesto pareri sulle proposte di integrazioni (conosciuta in pari data); - del contributo della Provincia di Novara distinta al protocollo del Comune del 13.01.2023, prot. n. 1326 (conosciuto in pari data); - del contributo di ARPA Piemonte distinto al protocollo del Comune in data 17.01.2023, prot. n. 1676, richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023 (di contenuto ignoto alla Società ricorrente, ad eccezione di quanto riportato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023); - del contributo di ASL NO distinto al protocollo del Comune del 19.01.2023, prot. 2020, richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023 (di contenuto ignoto alla Società ricorrente, ad eccezione di quanto riportato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023); - della nota prot. 6556 del 03.03.2023 di attivazione del procedimento della conferenza di servizi semplificata (o asincrona) senza riunione ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/90 (conosciuta in pari data); - del contributo della Provincia di Novara distinto al protocollo del Comune n. 9054 del 28.03.2023 conosciuto in pari data); - del contributo di ARPA Piemonte distinto al protocollo del Comune n. 9687 del 03.04.2023, richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023 (di contenuto ignoto alla Società ricorrente, ad eccezione di quanto riportato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023); - del contributo di ASL NO distinto al protocollo del Comune n. 13873 del 11.05.2023, richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023 (di contenuto ignoto alla Società ricorrente, ad eccezione di quanto riportato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023); - nonché degli atti già impugnati con il ricorso originario e motivi aggiunti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/11/2024: - della Determinazione dell’Area tecnica del Comune di Oleggio n. 605 del 2.9.2024, avente ad oggetto “Sito di cava in località S. Eustachio - C.na Malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402, cod. regionale 269) - approvazione con prescrizioni del modello concettuale definitivo di cui alla conferenza dei servizi del 27.06.2024”, nonché della relazione di sintesi delle indagini e del Modello Concettuale Definitivo; - degli atti e verbali della conferenza dei servizi indetta con prot. 18006 del 27.6.2024; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, e quindi, per quanto occorrer possa: - del contributo della Provincia di Novara, prot. 19877/2024 del 23.07.2024; - dei contributi dell’ASL NO, distinto al prot. indicato dal Comune 21343 del 27.7.2024 e del contributo di Arpa Piemonte, distinto al prot. indicato dal Comune 21406 del 29.07.2024; - della convocazione del Tavolo Tecnico Prot. 0026709 del 25/09/2024; - del verbale della seduta del Tavolo Tecnico con gli Enti del 26.09.2024; - della nota del Responsabile di Servizio di Prot. 0027703 del 2.10.2024, avente ad oggetto “Sito di cava in località S. Eustachio – C.na Malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402 cod. regionale 269) nuovo termine per la presentazione dell’analisi del rischio” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/11/2025: - della determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. – Illuminazione Pubblica – Videosorveglianza – Ambiente n. 511 del 20.08.2025 del Comune di Oleggio, avente ad oggetto “Sito di cava in località S. Eustachio - C.na Malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402, cod. regionale 269) - Conferenze dei servizi del 19.11.2024 e del 11.04.2025 - Integrazioni al modello concettuale definitivo – Piano di gestione del biogas – Analisi del rischio sito-specifica. Approvazione con prescrizioni” (e quindi degli atti approvati); - atti e verbali della conferenza dei servizi indetta con prot. 31976 del 19.11.2024; - atti e verbali della conferenza dei servizi indetta con prot. 10020 del 11.04.2025, per l’esame delle integrazioni del 14.03.2025 e del 30.04.2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, e quindi, per quanto occorrer possa: - dei contributi della Provincia di Novara, del 19.12.2024 prot. indicato dal Comune 34943 e del 07.05.2025 prot. indicato dal Comune n. 12275; - dei contributi dell’ASL NO, del 20.12.2024 prot. indicato dal Comune 35165 e del 14.05.2025 prot. indicato dal Comune n. 13278; - dei contributi di ARPA Piemonte del 20.12.2024 prot. indicato dal Comune n. 35310 e del 13.05.2025 prot. indicato dal Comune n. 13128; - della richiesta del Comune di integrazioni a Colabeton di cui al prot. 956 del 13.01.2025; - della convocazione e del verbale della seduta del tavolo tecnico di confronto e chiarimento, richiesto dal Comune con prot. 10012 del 11.04.2025 e svoltosi in data 18.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti endoprocedimentali e istruttori del procedimento di bonifica ambientale, inclusi l'approvazione del piano di caratterizzazione e delle sue revisioni, la proroga dei termini, l'approvazione del modello concettuale definitivo e dell'analisi di rischio sito-specifica, nonché i relativi pareri, contributi e atti delle conferenze di servizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria dei terreni ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti adottati dal Comune di Oleggio nell'ambito del procedimento di bonifica di un sito interessato da attività di cava e da possibili contaminazioni. Sono state dedotte plurime censure di violazione delle garanzie partecipative, carenza e inadeguatezza dell'istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza delle valutazioni tecniche e delle prescrizioni contenute negli atti approvati. Le impugnazioni hanno riguardato, in particolare, il piano di caratterizzazione e le sue revisioni, gli atti delle conferenze di servizi, la proroga dei termini di esecuzione, il modello concettuale definitivo, l'analisi di rischio sito-specifica, il piano di gestione del biogas e le prescrizioni relative ai monitoraggi e ai futuri interventi di bonifica. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che gli atti impugnati fossero meramente istruttori ed endoprocedimentali, privi di autonoma efficacia lesiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso e tutti i motivi aggiunti per originaria carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte. Il Collegio ha rilevato che gli atti impugnati — approvazione del piano di caratterizzazione, modello concettuale definitivo e analisi di rischio, nonché pareri, prescrizioni e verbali delle conferenze di servizi — sono strumenti istruttori e prodromici all'eventuale approvazione del progetto di bonifica e non producono, nei confronti della proprietaria non qualificata come responsabile dell'inquinamento, una lesione certa, attuale, concreta, definitiva e irreversibile. L'approvazione del piano di caratterizzazione è immediatamente lesiva, secondo il giudice, per chi contesti di essere responsabile dell'inquinamento o gli specifici obblighi di esecuzione delle opere previste; tale situazione non ricorreva, poiché gli obblighi di caratterizzazione gravavano sulla società ritenuta responsabile dell'inquinamento. L'interesse della proprietaria è invece quello alla bonifica dell'area e può essere inciso soltanto dal provvedimento finale che approvi un progetto di bonifica inadeguato o insufficiente, oppure dall'atto che arresti il procedimento. In quella sede potranno essere fatti valere anche i vizi degli atti istruttori presupposti. Il TAR ha inoltre sottolineato che la frammentazione delle impugnazioni contro i singoli atti endoprocedimentali rischia di ritardare il procedimento di bonifica. Le spese sono state compensate per la problematicità delle questioni.
Norme richiamate
art. 242 d.lgs. 152/2006
al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare le misure di prevenzione, svolgere le indagini preliminari e, in caso di superamento delle CSC, presentare un piano di caratterizzazione; sulla base della caratterizzazione si procede all'analisi di rischio e, se necessario, alla presentazione del progetto operativo di bonifica
La norma struttura il procedimento di bonifica in fasi successive. Il piano di caratterizzazione, il modello concettuale e l'analisi di rischio hanno natura prodromica rispetto all'eventuale approvazione del progetto di bonifica e, di regola, non sono autonomamente lesivi per il proprietario non responsabile dell'inquinamento.
art. 100 c.p.c.
L'interesse deve essere personale, attuale e concreto
L'interesse a ricorrere manca quando l'atto impugnato non determina una lesione attuale, concreta e immediata della posizione giuridica del ricorrente.
art. 14-bis l. 241/1990
La conferenza di servizi semplificata è stata utilizzata nell'ambito del procedimento, ma la decisione non individua una specifica violazione o interpretazione decisiva della disposizione.
art. 76, comma 4, c.p.a.
Richiamato per l'ordine logico di esame delle questioni preliminari.
art. 276, comma 2, c.p.c.
Richiamato, unitamente all'art. 76, comma 4, c.p.a., per l'esame prioritario dell'eccezione di inammissibilità.
Massime di principio
- Gli atti di approvazione del piano di caratterizzazione, del modello concettuale definitivo e dell'analisi di rischio, adottati nell'ambito del procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, hanno natura istruttoria ed endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili dal proprietario dell'area non qualificato come responsabile dell'inquinamento, salvo che producano una lesione attuale, concreta e immediata della sua posizione.
- L'approvazione del piano di caratterizzazione può avere immediata efficacia lesiva nei confronti del soggetto che contesti di essere responsabile dell'inquinamento o che contesti specifici obblighi di esecuzione delle opere previste dal piano; tale immediata lesività non sussiste, invece, per il proprietario dell'area che non sia destinatario degli obblighi di caratterizzazione.
- L'interesse del proprietario non responsabile dell'inquinamento è diretto alla bonifica dell'area e può essere leso dal provvedimento finale che approvi un progetto di bonifica inadeguato o insufficiente, oppure dall'atto che arresti il procedimento; in tale sede possono essere dedotti anche i vizi degli atti istruttori e presupposti.
- La frammentazione delle impugnazioni contro i singoli atti istruttori, interlocutori ed endoprocedimentali del procedimento di bonifica non è ammissibile in assenza di una lesione attuale e autonoma e può determinare un ingiustificato ritardo nella realizzazione degli interventi di risanamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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