Sentenza n. 821/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza a firma del responsabile del servizio tecnico del Comune di Viù, dell’-OMISSIS-, notificata in pari data, con cui, relativamente alla S.C.I.A. di cui al prot.-OMISSIS- presentata dal sig. -OMISSIS- avente per oggetto “rifacimento muro e recinzione esistente con sopraelevazione dello stesso, con riporto e livellamento terreno per miglioramento area giardino”, è stata disposta la demolizione di tutte le opere in fase di realizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Dpr 380/2001 e s.m.i.; - della precedente autorizzazione (nulla-osta) rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino con atto -OMISSIS-, a firma del Dirigente Servizio Viabilità, limitatamente nella parte in cui il predetto atto autorizzatorio avrebbe imposto l’arretramento del muro di contenimento con sovrastante recinzione per un’ampiezza di mt 5,50 rispetto all’attuale asse stradale (mezzeria della carreggiata); - del successivo atto autorizzatorio (nulla-osta) in data -OMISSIS- della Città Metropolitana di Torino, a firma del medesimo Dirigente in data -OMISSIS-; - dell’ulteriore atto adottato in data -OMISSIS-, facente seguito all’istanza di riesame presentata dal sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto preliminare, presupposto, conseguente e conseguenziale, anche non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione delle opere realizzate in relazione a una SCIA, nonché nulla-osta e ulteriori atti della Città Metropolitana di Torino relativi all’arretramento di un muro di contenimento e della sovrastante recinzione
Esito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del responsabile del servizio tecnico del Comune di Viù che disponeva, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, la demolizione di tutte le opere in corso di realizzazione relative al rifacimento e alla sopraelevazione di un muro e di una recinzione, con riporto e livellamento del terreno. Sono stati inoltre impugnati i nulla-osta e gli ulteriori atti della Città Metropolitana di Torino concernenti l’arretramento del muro di contenimento e della recinzione rispetto all’asse stradale. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare, il ricorrente ha dichiarato di aver dato esecuzione ai provvedimenti impugnati e di essersi integralmente adeguato alle prescrizioni impartite, affermando il venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo inequivocabile la dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, conseguente all’esecuzione dei provvedimenti impugnati e all’integrale adeguamento alle prescrizioni amministrative. La richiesta di compensazione delle spese è stata respinta. Il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, richiamando e valutando le motivazioni dell’ordinanza cautelare di rigetto, e ha condannato il ricorrente al pagamento di complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, da ripartire in parti uguali tra il Comune di Viù e la Città Metropolitana di Torino.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione delle opere.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate per la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 35 c.p.a. nel quadro normativo della decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione inequivocabile del ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, determinata dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati e dall’integrale adeguamento alle prescrizioni amministrative, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito presumibile della controversia alla luce delle ragioni già esaminate, anche in sede cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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