Cassazione Civile, Ordinanza n. 36421/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Un istituto di credito aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un fideiussore, per il pagamento di somme dovute in relazione a rate insolute di un mutuo ipotecario garantito. L'opponente aveva contestato la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, dedotto l’usurarietà degli interessi applicati al mutuo, chiesto il rilievo officioso della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale, lamentato la mancata prova del quantum debeatur e il rigetto della richiesta di consulenza tecnica, nonché invocato un documento relativo a un giudizio promosso da altro fideiussore per ottenere una riduzione dell’importo garantito. In cassazione ha riproposto sei motivi: nullità/inesistenza della notifica; omessa o tardiva considerazione dell’usura; omesso rilievo officioso della nullità per interessi usurari; nullità della fideiussione per contrasto con l’art. 2 l. n. 287/1990; mancata prova del quantum e mancata c.t.u.; omesso esame del documento prodotto in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla notificazione, qualificando i vizi denunciati come nullità e non inesistenza, quindi sanabili per raggiungimento dello scopo. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi sull’usura, evidenziando da un lato l’inammissibilità per difetto di decisività/contestualità processuale e, dall’altro, che la nullità per interessi usurari è rilevabile d’ufficio solo se fondata su elementi già acquisiti agli atti e ritualmente dedotti. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla fideiussione ABI per mancata allegazione e localizzazione dei fatti costitutivi della nullità e, comunque, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla nullità parziale dei contratti "a valle" di intese anticoncorrenziali, escludendo la rilevabilità d’ufficio della nullità totale. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla c.t.u. e sul quantum per difetto di specificità, per non corretta formulazione del vizio e per mancato rispetto degli oneri di autosufficienza e di specifica indicazione degli atti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla disciplina della notificazione, ma il vizio denunciato è stato ricondotto alla categoria della nullità e non dell’inesistenza.
artt. 7 e 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
Le irregolarità nella notificazione a mezzo posta sono state considerate idonee, al più, a determinare nullità sanabile, non inesistenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale di diversi motivi di ricorso per violazione di legge.
La nullità della notificazione è stata ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo mediante la proposizione dell’opposizione.
Definisce la nozione di interesse usurario, richiamata per individuare i presupposti della nullità della clausola di mutuo.
La clausola che prevede interessi usurari è nulla; la nullità colpisce la sola clausola sugli interessi e non l’intero contratto.
La nullità può essere rilevata d’ufficio, ma solo se i presupposti di fatto sono già acquisiti al giudizio.
È stata richiamata per escludere, in linea generale, l’estensione automatica della nullità dell’intera fideiussione o del contratto, privilegiando la nullità parziale.
art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287
La disciplina antitrust è stata richiamata per la dedotta nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI.
Usato dalla Corte per dichiarare inammissibili i motivi di ricorso che non prospettano una violazione decisiva delle norme processuali o che non incidono sul contenuto della decisione.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare e localizzare specificamente i documenti e gli atti richiamati, pena inammissibilità del motivo.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo che non critica specificamente la decisione impugnata integra un "non motivo" ed è inammissibile.
Richiamato nel testo quale parametro di inammissibilità del motivo, in relazione alla sua non decisività e difetto di specifica censura.
È stato evocato dal ricorrente come sede per precisare le allegazioni sull’usura; la Corte ha però ritenuto decisive le preclusioni e l’assenza di elementi già acquisiti.
Il divieto di nuove prove in appello e il tema delle preclusioni sono stati richiamati per escludere la rilevanza del documento prodotto tardivamente.
È stato richiamato per affermare che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo può fondare opposizione tardiva, non l’inefficacia del decreto in via diversa.
È il rimedio per far valere la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione.
Richiamato nel ragionamento sul regime dell’inefficacia del decreto ingiuntivo e sulla tempestività dell’opposizione; nel testo è usato in collegamento con gli effetti della notificazione.
È stato richiamato in tema di dovere del giudice di sottoporre alle parti la questione di nullità rilevata d’ufficio.
Richiamato in relazione alla prova del quantum debeatur e all’onere di allegazione dei fatti fondanti la pretesa di riduzione del credito.
Richiamato tra le clausole tipiche della fideiussione ABI contestate come anticoncorrenziali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1-bis dell'art. 13
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La notificazione compiuta in un luogo errato o con irregolarità formali non è inesistente se l’attività notificatoria è comunque riconoscibile nei suoi elementi essenziali; in tal caso il vizio è di nullità ed è sanabile per raggiungimento dello scopo o mediante rinnovazione.
- La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo può essere fatta valere nel giudizio di opposizione o, se ha impedito la conoscenza tempestiva del decreto, con l’opposizione tardiva; non legittima di per sé altre forme di contestazione successiva sul titolo esecutivo.
- La nullità della clausola che prevede interessi usurari è rilevabile d’ufficio, ma solo se i fatti costitutivi della nullità risultano già acquisiti in giudizio; il giudice non può supplire alla totale assenza di allegazioni o di supporto fattuale nel processo.
- Nel giudizio di cassazione, una censura sulla violazione di norme processuali è ammissibile solo se la violazione è decisiva e incide sul contenuto della decisione; un errore privo di incidenza sul dispositivo è inammissibile.
- La deduzione di nullità contrattuali o di altre questioni rilevabili d’ufficio richiede che il ricorrente indichi specificamente dove e come i relativi fatti siano stati introdotti e discussi nel giudizio di merito, nel rispetto dell’onere di specifica localizzazione degli atti.
- In tema di fideiussioni conformi allo schema ABI, la nullità non è automaticamente totale: il rimedio tendenzialmente è la nullità parziale limitata alle clausole che riproducono l’intesa vietata, salvo prova di una diversa volontà delle parti o di un’effettiva interdipendenza dell’intero assetto negoziale.
- L’omessa ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio non integra, di regola, violazione di legge sostanziale; può rilevare solo come vizio processuale o come vizio di motivazione nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la semplice riproposizione di tesi generali o astratte, non collegate alla motivazione, integra un non motivo inammissibile.
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