Cassazione Civile, Ordinanza n. 09942/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte danneggiata ha agito per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall’esondazione del fiume Tronto verificatasi tra l’8 e il 10 aprile 1992. Il giudice di merito aveva accolto l’eccezione del Ministero ritenendo prescritto il diritto risarcitorio in applicazione del termine decennale di cui all’art. 2947, comma 3, c.c., individuando il dies a quo nel rinvio a giudizio, nel dicembre 2000, del funzionario ministeriale ritenuto responsabile del fatto di inondazione colposa. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha denunciato falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal rinvio a giudizio del tecnico, ma solo da un momento successivo in cui fosse divenuta conoscibile, con ordinaria diligenza e sul piano tecnico-scientifico, la riferibilità causale dei danni alle carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche; in particolare, ha allegato che tale conoscenza sarebbe maturata solo dopo la definizione del processo penale, con sentenza del 2008/2009, e che quindi l’azione risarcitoria proposta nel 2018 doveva ritenersi tempestiva grazie alla messa in mora del 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla decorrenza della prescrizione, ribadendo che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., nel risarcimento del danno da fatto illecito il termine inizia quando il danneggiato abbia avuto, o avrebbe potuto avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno al comportamento del terzo. Ha confermato che tale conoscibilità può derivare anche dal rinvio a giudizio dell’autore del fatto o da una condanna di primo grado, senza che occorra l’accertamento definitivo del nesso causale in sede penale. Nel caso concreto, il rinvio a giudizio del funzionario ministeriale è stato ritenuto elemento idoneo a far decorrere la prescrizione, sicché l’azione civile risultava tardiva. La Corte ha inoltre rilevato l’inammissibilità della produzione del parere pro veritate ex art. 372 c.p.c. e, definendo il giudizio in conformità alla proposta accelerata, ha applicato anche le condanne alle spese e alle sanzioni processuali previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere, usando l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al comportamento del terzo.
Nel caso di danno da fatto illecito connesso a reato, si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato.
Il fatto dannoso è stato ricondotto al reato di inondazione colposa contestato al funzionario ministeriale.
È richiamato per la determinazione del termine del reato rilevante ai fini dell’art. 2947, comma 3, c.c., nella formulazione vigente all’epoca dei fatti.
È inammissibile la produzione in cassazione di documenti non riconducibili agli atti rilevanti per la nullità della sentenza o l’ammissibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formulata come falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La sindacabilità dell’accertamento di merito resta limitata ai vizi motivazionali nei ristretti limiti attualmente ammessi.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione accelerata.
La parte ricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale accelerato.
La definizione conforme alla proposta accelerata comporta la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
È applicata la condanna a una somma in favore della cassa delle ammende nel caso di abuso del processo.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione comincia a decorrere quando il danneggiato abbia avuto, o avrebbe potuto avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno al comportamento altrui; non è necessario l’accertamento definitivo del nesso causale in sede penale.
- La conoscibilità rilevante ai fini della prescrizione può derivare anche da atti e vicende del procedimento penale, come il rinvio a giudizio o una condanna di primo grado, se idonei a rendere ragionevolmente percepibile al danneggiato la possibile origine illecita del pregiudizio.
- La valutazione sulla decorrenza della prescrizione è accertamento di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e senza violazione di legge.
- In cassazione non sono ammissibili documenti nuovi estranei ai limiti dell’art. 372 c.p.c., salvo quelli pertinenti alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso.
- La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può legittimare la condanna per responsabilità aggravata e le conseguenze economiche previste dall’art. 96 c.p.c.
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