Cassazione Civile, Ordinanza n. 02636/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla Procura contro il decreto di liquidazione del compenso emesso a favore di un difensore per attività svolta in un procedimento di protezione internazionale patrocinato a spese dello Stato. La Procura contestava la liquidazione assumendo che l'attività difensiva fosse solo apparente o comunque insignificante, anche alla luce della serialità dei ricorsi dello stesso avvocato in materia. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo che il decreto fosse comunque entrato nella sfera di conoscibilità della Procura e che spettasse a quest'ultima dimostrare di aver proposto il ricorso entro trenta giorni da tale momento. Con il ricorso per cassazione, la Procura ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto, poiché la schermata SICID non proverebbe l'effettiva comunicazione nelle forme di legge, pur esistendo un indirizzo PEC; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata considerata l'attestazione del Direttore Amministrativo dell'Ufficio Affari Civili, secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul P.M. la prova della data di effettiva conoscibilità dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per la totale carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha inoltre osservato che, comunque, la decisione del Tribunale era conforme all'interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità: l'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale comunicazione/notificazione, opera il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. Poiché l'opposizione era stata proposta il 6 ottobre 2020 contro un decreto emesso il 31 luglio 2018, essa era comunque tardiva anche rispetto al termine lungo, tenuto conto pure della sospensione feriale. La Corte ha aggiunto che non vi era luogo a provvedere sulle spese, né al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un ufficio del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
sommaria esposizione dei fatti di causa
Il ricorso è inammissibile se manca una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere la controversia e i precedenti gradi di giudizio.
La Corte richiama il tema della validità della comunicazione dell'atto, precisando che l'opposizione non può fondarsi solo sulla contestazione della forma se il giudice ha accertato l'ingresso del provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario.
La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta non idonea a superare la ratio della decisione, che ha valorizzato la tardività del ricorso rispetto al termine comunque applicabile.
art. 84 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170.
art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di liquidazione delle spese di giustizia è opponibile con il rimedio previsto per le opposizioni in materia di spese di giustizia.
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario
L'opposizione segue il rito sommario, con conseguente assimilazione del provvedimento all'ordinanza appellabile ex art. 702-quater c.p.c.
Si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
In assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento, l'impugnazione resta soggetta al termine lungo semestrale dalla pubblicazione, che funge da limite generale per i provvedimenti decisori e definitivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rendere intellegibile la vicenda processuale e sostanziale.
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione manca, resta comunque applicabile il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c.
- La contestazione sulla ritualità della comunicazione non esclude la tardività dell'impugnazione quando risulti che il provvedimento sia comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario e il ricorso sia stato proposto oltre il termine lungo.
- Nei provvedimenti emessi in materia di spese di giustizia, il sistema processuale non consente che l'impugnazione resti priva di un termine finale: in difetto di comunicazione/notificazione, il limite è assicurato dall'art. 327 c.p.c.
- Per il ricorso proposto dal Pubblico Ministero non opera la condanna alle spese né il raddoppio del contributo unificato.
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