Cassazione Civile, Ordinanza n. 02963/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società che operava nel settore della costruzione e assemblaggio di articoli in alluminio aveva partecipato a una procedura INAIL per ottenere un contributo destinato a progetti di miglioramento della sicurezza sul lavoro. Per completare l’iter le veniva richiesta una perizia giurata conforme a un fac-simile dell’ente; la società incaricava un ingegnere. La perizia veniva poi ritenuta difforme rispetto alle richieste dell’INAIL e ciò contribuiva all’esclusione della società dalla procedura. La società citava quindi il professionista chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità professionale. In appello il professionista otteneva la riforma della condanna di primo grado, perché la Corte territoriale riteneva che, pur sussistendo una colpa nella redazione della perizia, mancasse il nesso causale tra tale errore e il danno, poiché l’esclusione sarebbe comunque derivata dalla successiva documentazione dovuta dalla società, risultata carente e non veritiera. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: violazione della disciplina dell’Avviso pubblico quadro; violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c. in relazione agli artt. 40 e 41 c.p.; violazione delle regole sulla genuinità/falsità e sul disconoscimento dei documenti; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione della testimonianza del direttore territoriale INAIL. Ha sostenuto in sostanza che l’errore del professionista fosse causalmente decisivo per la perdita del contributo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente escluso la sussistenza del nesso eziologico tra l’errore professionale nella perizia e il danno lamentato, perché dai testi e dagli atti risultava che la società avrebbe comunque dovuto presentare ulteriore documentazione completa e veritiera, mancante o non conforme, la cui carenza era di per sé idonea a determinare l’esclusione o la revoca del beneficio. La censura della società mirava in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell’intimato. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come rito sommario utilizzato per introdurre la domanda risarcitoria in primo grado.
indicato come parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei motivi di ricorso.
richiamato dalla ricorrente per censurare la condotta professionale del tecnico.
richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità del prestatore d’opera intellettuale.
richiamati dalla ricorrente in relazione al nesso causale.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte rileva che la doglianza era sostanzialmente diretta a ottenere un nuovo esame del merito.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite che limita la censura alla sola violazione dei canoni legali di prova.
art. 24 del provvedimento di gara
richiamato dalla Corte d’appello per affermare che la documentazione falsa o non veritiera avrebbe comunque comportato l’esclusione dalla procedura.
Cass. S.U. n. 5792 del 2023
richiamata per ribadire i limiti della censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato implicitamente nel dispositivo per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale, la colpa del professionista non basta da sola a fondare il risarcimento: è necessario provare che la specifica condotta contestata sia stata causa efficiente del danno lamentato.
- Quando il danno dipende dall’esito di una procedura amministrativa o concorsuale articolata in più passaggi, occorre verificare se l’evento pregiudizievole sia stato determinato davvero dall’errore del professionista oppure da autonome e ulteriori carenze imputabili alla parte assistita.
- La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito; la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti rigorosi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
- L’accertamento del nesso causale e la valutazione della credibilità delle prove testimoniali rientrano nel giudizio di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione логicamente e giuridicamente coerente.
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