Cassazione Civile, Ordinanza n. 28640/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, opposto dall'ufficio, di sospendere la riscossione di una cartella esattoriale relativa a tributi e sanzioni per l'anno d'imposta 2004. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento del diniego; la commissione regionale aveva confermato, ritenendo impugnabile l'atto di diniego e applicabile la disciplina agevolativa prevista dalla legge n. 423 del 1995, con lettura favorevole al contribuente del rapporto con l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario e asserita appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa, perché il diniego sarebbe atto discrezionale non ricompreso nell'art. 19 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR qualificato il diniego di sospensione come atto impugnabile, equiparandolo al rigetto di una domanda di definizione agevolata; 3) violazione/falsa applicazione dell'art. 1 l. 423/1995 e dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997, per avere la CTR ritenuto che la disciplina sopravvenuta avesse eliminato, ai fini dell'agevolazione, il requisito dell'iscrizione all'albo del professionista autore dell'omesso versamento.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice tributario e corretta l'impugnabilità del diniego di sospensione, poiché l'elenco degli atti ex art. 19 d.lgs. 546/1992 è suscettibile di interpretazione estensiva e la natura discrezionale del provvedimento non sposta la giurisdizione. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'art. 1 l. 423/1995 e l'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 operano su piani diversi: la prima disciplina una sospensione/sgravio speciale della riscossione, la seconda una causa generale di non punibilità; non vi è abrogazione implicita né automatica sostituzione della norma speciale da parte di quella generale. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
L'elenco degli atti impugnabili non è tassativo e può essere interpretato estensivamente; la verifica della riconducibilità dell'atto a una categoria dell'elenco attiene alla proponibilità dell'azione, non alla giurisdizione.
La giurisdizione tributaria ha carattere generale nella materia tributaria, indipendentemente dalla specie dell'atto impugnato.
Ha configurato la giurisdizione tributaria come giurisdizione generale radicata per materia.
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7
Prevede una disciplina speciale di sospensione della riscossione e di sgravio delle soprattasse e pene pecuniarie in presenza di condotta illecita di determinati professionisti, nonché una possibile sospensione/rateazione per difficoltà economiche; non richiede, secondo la lettura della Corte, che la norma generale sopravvenuta ne abbia abrogato i presupposti speciali.
art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997
Integra una causa generale di non punibilità del contribuente per omesso versamento addebitabile al fatto di un terzo; non sostituisce né abroga la disciplina speciale dell'art. 1 L. 423/1995.
Ha giustificato la rimessione alla trattazione delle Sezioni Unite civili.
Costituisce il veicolo dei motivi di ricorso esaminati dalla Corte.
artt. 24, 53 e 97 Cost.
Richiamati per sostenere l'interpretazione estensiva dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 in coerenza con la tutela del contribuente e il buon andamento della P.A.
art. 103 Cost.
Non comporta una riserva assoluta di giurisdizione in favore del giudice amministrativo sugli atti discrezionali.
Massime di principio
- In materia tributaria, la giurisdizione del giudice speciale si determina per materia e non viene meno per il solo fatto che l'atto impugnato abbia natura discrezionale; la non perfetta tipizzazione dell'atto nell'art. 19 d.lgs. 546/1992 incide sulla proponibilità dell'azione, non sulla giurisdizione.
- L'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 d.lgs. 546/1992 è suscettibile di interpretazione estensiva, specie quando sia in gioco la tutela del contribuente e la coerenza sistematica dell'ordinamento tributario.
- La disciplina speciale della sospensione della riscossione per fatti illeciti di professionisti incaricati e la norma generale sulla non punibilità per fatto del terzo operano su piani diversi: la seconda non abroga la prima, salvo un'esplicita incompatibilità normativa.
- Quando una disciplina speciale e una generale convivono, occorre verificare se possano applicarsi in modo parallelo e non confliggente; la lex posterior generalis non deroga automaticamente alla lex prior specialis.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e riesaminare la controversia nei limiti dell'oggetto originario della lite e dei motivi introdotti.
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