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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25586/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di investimento gestiti tramite un promotore finanziario di banca Fideuram, il quale avrebbe operato anche fuori dalla gestione ufficiale del conto corrente intestato ai clienti, con investimenti destinati a San Marino e documentazione/rendicontazioni predisposte dal promotore stesso. In primo grado la banca e il promotore erano stati condannati in solido alla restituzione di una somma superiore a un milione di euro. In appello la Corte territoriale ha rideterminato il danno risarcibile, ha ritenuto i clienti corresponsabili nella misura del 50% ex art. 1227 c.c. e ha condannato i medesimi a restituire parte delle somme alla banca, oltre a porre a carico del promotore l'obbligo di manleva. I ricorrenti principali hanno censurato la sentenza d'appello lamentando violazione dell'art. 31 d.lgs. 58/1998, dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i comportamenti anomali dei clienti non potevano escludere né ridurre la responsabilità solidale della banca per l'illecito del promotore, trattandosi di responsabilità che prescinde dalla colpa dell'intermediario e che richiede il nesso di occasionalità necessaria. Hanno inoltre dedotto vizio motivazionale e violazione degli artt. 31 TUF, 2049 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando l'affermazione di una collusione o acquiescenza consapevole dei clienti e lamentando l'omessa considerazione di circostanze che, a loro avviso, dimostravano la piena riconducibilità del promotore alla banca. La banca, con ricorso incidentale, ha a sua volta contestato l'interpretazione delle comunicazioni intercorse con i clienti e ha sostenuto che questi ultimi non avevano assolto l'onere della prova, che la prova negativa non poteva essere addossata alla banca e che, in ogni caso, l'anomalia e la consapevolezza dei clienti avrebbero interrotto il nesso di occasionalità necessaria, escludendo o riducendo più incisivamente la responsabilità dell'intermediario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibili le censure che, sotto la veste di violazioni di legge o di vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Ha inoltre giudicato infondata la doglianza della banca sul preteso mancato assolvimento dell'onere probatorio e sulla pretesa interruzione del nesso di occasionalità necessaria, osservando che la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento in fatto sufficientemente analitico circa le condotte anomale dei clienti, la loro rilevanza ai fini del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e la permanenza del nesso tra l'attività del promotore e la responsabilità dell'intermediario ex art. 31 TUF. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti costituite; è stato altresì disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. n. 58/1998

    La responsabilità dell'intermediario per l'illecito del promotore permane quando l'attività dannosa sia connessa al rapporto di preposizione; il nesso di occasionalità necessaria non è escluso automaticamente da condotte anomale del cliente, ma solo da un accertamento in fatto che evidenzi collusione o consapevole acquiescenza tale da interrompere il collegamento funzionale.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del danneggiato può ridurre il risarcimento quando il suo comportamento abbia concretamente contribuito alla produzione del danno; l'apprezzamento della percentuale di concorso è rimesso al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce il carico probatorio a parte diversa da quella prevista dalla struttura della fattispecie; non ricorre quando si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere dedotta in cassazione una violazione dell'art. 115 c.p.c. per la sola errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell'art. 116 c.p.c. è denunciabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove d'ufficio fuori dai limiti o abbia attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale natura; non è sufficiente contestare la lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo formalmente di diritto è inammissibile se, in sostanza, mira a una rivalutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente non è più deducibile l'insufficienza della motivazione; è scrutinabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 31, terzo comma, T.U.F.

    Richiamato dalla banca per contestare la responsabilità dell'intermediario e sostenere l'interruzione del nesso di occasionalità, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce dell'accertamento di merito.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità dell'intermediario per il fatto del preposto; la sua applicazione è stata sostanzialmente ricondotta al medesimo criterio del nesso funzionale con l'attività affidata al promotore.

  • art. 1228 c.c.

    Richiamato in via difensiva dalla banca; la Corte ha affrontato la questione come responsabilità dell'intermediario per fatto del promotore nel quadro della preposizione funzionale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Base del procedimento camerale in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dell'intermediario per l'operato del promotore finanziario, il nesso di occasionalità necessaria non viene meno per il solo fatto che il cliente abbia posto in essere modalità di investimento anomale o non conformi alla gestione ordinaria; occorre un accertamento concreto della collusione o della consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione delle regole del promotore.
  • La condotta del danneggiato può integrare concorso colposo ex art. 1227 c.c. e ridurre il risarcimento solo se il giudice accerta specificamente che tale comportamento abbia contribuito causalmente al danno; la determinazione della percentuale di concorso è apprezzamento di merito.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, salvo che si alleghi effettiva violazione delle regole sull'onere della prova o l'uso distorto di prove legali.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito erroneamente il carico probatorio tra le parti; non quando la parte censuri, in realtà, la sufficienza o la persuasività della prova valutata dal merito.
  • Il giudice di merito può fondare il riconoscimento del concorso colposo e la verifica della permanenza del nesso funzionale anche su elementi documentali e comportamentali plurimi, purché dia conto in modo analitico delle ragioni per cui tali elementi rivelino o non escludano la consapevolezza del cliente e la riconducibilità dell'attività del promotore alla sfera dell'intermediario.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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