Cassazione Civile, Ordinanza n. 34319/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica presso la sede di un'associazione, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2008. L'Ufficio contestava che l'ente, pur formalmente costituito come associazione culturale, svolgesse in realtà attività commerciale di spettacolo e somministrazione di bevande con finalità lucrative, negando quindi il diritto al regime agevolato di cui agli artt. 73, 148 e 149 TUIR. L'avviso era stato notificato al soggetto che aveva sottoscritto la dichiarazione dei redditi dell'associazione, ritenuto responsabile per le sanzioni. In primo e secondo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento, con conferma della CTR della decisione che aveva ritenuto l'attività commerciale marginale rispetto a quella istituzionale. In cassazione l'Agenzia deduceva, con unico motivo, violazione degli artt. 73, 148 e 149 TUIR, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di verificare correttamente i requisiti per il regime agevolato, avesse valorizzato elementi irrilevanti e avesse errato nel riparto dell'onere della prova; il controricorrente eccepiva l'inammissibilità del motivo, sostenendo che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sull'art. 2697 c.c. e sull'art. 115 c.p.c. non fossero formulate nei termini consentiti dal sindacato di legittimità: non risultava che il giudice di merito avesse invertito l'onere della prova o utilizzato prove inesistenti nel processo, ma solo che avesse apprezzato il materiale probatorio in modo non condiviso dall'Ufficio. Il motivo, quindi, celava una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Conseguentemente, la Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese di lite. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché la ricorrente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul regime fiscale degli enti e sulla qualificazione soggettiva dell'associazione ai fini dell'imposizione
richiamato quale norma sulle condizioni per il riconoscimento del regime agevolato degli enti associativi
richiamato quale norma sulla perdita della qualifica fiscale agevolata dell'ente
la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, non già quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre
richiamato per affermare che la valutazione comparativa delle prove è attività riservata al giudice di merito e non sindacabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.
la sua violazione ricorre solo se l'onere probatorio è stato addossato a una parte diversa da quella tenuta secondo la struttura della fattispecie; non ricorre se si contesta soltanto l'apprezzamento della prova svolto dal giudice
il motivo era formalmente ricondotto alla violazione di legge, ma in realtà mirava a contestare la ricostruzione del fatto
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
non applicato perché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
L. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia realmente invertito il riparto dell'onere probatorio rispetto ai fatti costitutivi e alle eccezioni; non è sufficiente censurare il modo in cui il giudice ha valutato le prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri del giudice; non può invece essere utilizzata per contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove ritualmente acquisite.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando il giudice di merito afferma che l'Ufficio non ha dimostrato la prevalenza dell'attività commerciale o la perdita dei requisiti agevolativi, non vi è automaticamente violazione dell'art. 2697 c.c.; occorre che sia dimostrata una vera e propria inversione dell'onere della prova.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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