Cassazione Civile, Ordinanza n. 23061/2026 del 11/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’esecuzione di lavori pubblici per la costruzione di un complesso scolastico. Una società subappaltatrice, che aveva eseguito lavori in forza di un contratto di subappalto collegato all’appalto principale, ha chiesto il pagamento diretto di un corrispettivo residuo pari a euro 133.743,62 alla stazione appaltante, sostenendo che il bando, il contratto d’appalto e l’autorizzazione al subappalto prevedessero il pagamento diretto da parte del Comune. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo tra l’altro che mancassero i presupposti formali per il pagamento e che il meccanismo di cui all’art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006 non creasse un rapporto obbligatorio diretto tra stazione appaltante e subappaltatore. La Corte d’appello, invece, aveva accolto la domanda, valorizzando la scelta del pagamento diretto e ritenendo che il subappaltatore avesse una posizione creditoria direttamente azionabile verso la stazione appaltante, anche richiamando la normativa successiva e la finalità di tutela delle micro e piccole imprese. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 per avere applicato categorie della disciplina successiva del d.lgs. 50/2016; 2) violazione dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 e dell’art. 2741 c.c. per avere ritenuto che il pagamento diretto valga anche in caso di fallimento dell’appaltatrice, derogando alla par condicio creditorum; 3) violazione della stessa norma e dell’art. 32 del contratto d’appalto per avere ritenuto esigibile il credito senza stato di avanzamento lavori e senza formale proposta motivata di pagamento dell’appaltatore; 4) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere reputato provato l’an e il quantum del credito sulla base di una relazione tecnica ritenuta dal ricorrente inconcludente e contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che il meccanismo del pagamento diretto previsto dall’art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006 è compatibile soltanto con un appalto in corso con impresa in bonis e non opera quando, a seguito della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, il contratto si scioglie ipso iure. In tal caso il subappaltatore non può vantare una posizione di credito diretto verso la stazione appaltante, ma resta creditore concorsuale dell’appaltatore fallito, da soddisfare secondo la par condicio creditorum. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006
"nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore..."
La norma disciplina l’alternativa tra pagamento diretto al subappaltatore e pagamento all’appaltatore previa trasmissione delle fatture quietanzate; tale meccanismo opera solo nell’appalto in corso con impresa in bonis e non quando il contratto si scioglie per fallimento dell’appaltatore.
art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016
Richiamato dalla Corte d’appello come disciplina successiva valorizzante il pagamento diretto ai subappaltatori; la Cassazione rileva che tale normativa non può essere utilizzata per estendere la disciplina previgente a fattispecie anteriori.
art. 2741 c.c.
La Corte lo richiama in relazione alla tesi del ricorrente secondo cui il pagamento diretto non può derogare alla par condicio creditorum nel caso di fallimento dell’appaltatore.
art. 81 l.fall.
Il fallimento dell’appaltatore determina lo scioglimento ipso iure del contratto di appalto, con conseguente venir meno delle clausole negoziali che presuppongono il rapporto in corso.
art. 140, comma 1, d.lgs. 163/2006
Richiamato per la disciplina dello scioglimento del contratto di appalto in caso di fallimento dell’appaltatore.
art. 1271 c.c.
Anche qualificando il meccanismo come delegazione o mandato di pagamento, il negozio resta privo di autonomia rispetto al contratto di appalto e ne segue la sorte quando questo si scioglie.
artt. 78 e 72 l.fall.
Richiamati per affermare che la clausola di pagamento diretto, essendo accessoria al contratto di appalto, segue lo scioglimento del rapporto principale.
art. 32 del contratto d’appalto
"contestualmente alla sottoscrizione del SAL"
La Corte di cassazione non decide sul punto, perché assorbe i motivi relativi ai presupposti formali del pagamento diretto.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel quarto motivo come norme processuali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla valutazione delle prove; il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- Il pagamento diretto del subappaltatore previsto nella disciplina degli appalti pubblici, quando inserito come modalità alternativa di regolazione dei rapporti, non crea un diritto autonomo e svincolato dal contratto principale, ma opera solo entro la cornice del rapporto di appalto ancora efficace.
- Se interviene il fallimento dell’appaltatore, con conseguente scioglimento ipso iure del contratto di appalto, viene meno anche il meccanismo del pagamento diretto al subappaltatore, poiché la clausola accessoria segue la sorte del rapporto principale.
- In caso di fallimento dell’appaltatore, il subappaltatore resta creditore concorsuale dell’appaltatore fallito e non può pretendere il pagamento dalla stazione appaltante in deroga alla par condicio creditorum.
- La qualificazione del meccanismo come delegazione di pagamento non muta l’esito, perché il negozio è privo di autonomia rispetto al contratto di appalto cui accede e ne segue le vicende estintive.
- La disciplina successiva degli appalti non può essere utilizzata per attribuire alla normativa previgente effetti o categorie non presenti ratione temporis.
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