Sentenza n. 218/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva, dell’ordinanza sindacale n. 16 dell’8.4.2017, emessa dal Comune di Fontana Liri avente ad oggetto lo sgombero per motivi igienico-sanitari dell’insediamento civile ubicato nel Comune di Fontana Liri, Via Tillo, denominato “Casa di Cura Villa Stefano”; di ogni altro atto presupposto, coordinato e conseguente a detto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di sgombero della struttura denominata Casa di Cura Villa Stefano, con allontanamento degli occupanti entro 72 ore per accertata inidoneità igienico-sanitaria e carenza di agibilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale con cui il Comune aveva disposto lo sgombero dell'immobile destinato a ospitare quindici richiedenti protezione internazionale, deducendo: violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 per difetto di motivazione, anche in relazione all'interesse pubblico connesso all'accoglienza dei migranti; eccesso di potere per manifesta ingiustizia e difetto di istruttoria, assumendo che il Comune avrebbe dovuto attendere la scadenza del termine di cinque giorni assegnato dall'ASL per la produzione della documentazione relativa all'agibilità, agli scarichi, all'allaccio idrico e alla conformità degli impianti. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di aver trasmesso la documentazione entro tale termine. L'ordinanza richiamava gli accertamenti della Polizia Locale e dell'ASL, dai quali emergevano l'inidoneità della struttura, la carenza dei requisiti igienico-sanitari e l'assenza o insufficienza della documentazione necessaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, affermando che la natura doverosa e vincolata dell'ordinanza contingibile e urgente esclude l'obbligo di previo avviso quando la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificarne il contenuto. Ha respinto anche la censura di difetto di motivazione, rilevando che l'ordinanza indicava chiaramente lo sgombero come conseguenza della mancanza di agibilità e dell'inidoneità dell'immobile a ospitare i migranti per carenza dei requisiti igienico-sanitari. Quanto al difetto di istruttoria e alla manifesta ingiustizia, il Collegio ha precisato che il termine di cinque giorni assegnato dall'ASL serviva a produrre documenti già esistenti e non a consentire l'acquisizione successiva di autorizzazioni o titoli allora inesistenti. Inoltre, anche dopo la proposizione del ricorso, la documentazione prodotta non aveva rimosso le criticità: risultavano ancora assenti la prescritta autorizzazione allo scarico e il certificato di agibilità, mentre erano state rilevate difformità della destinazione d'uso, irregolarità relative all'utenza idrica e la necessità di autorizzazioni preventive per eventuali attività socioassistenziali o sociosanitarie. Le segnalazioni certificate presentate dal ricorrente erano state ritenute insufficienti dal Comune. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale non è stata ritenuta necessaria nel caso di ordinanza avente contenuto doveroso e vincolato, quando l'apporto del privato non avrebbe potuto modificarne il contenuto.
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto poiché l'ordinanza indicava la mancanza di agibilità e l'inidoneità igienico-sanitaria dell'immobile quali ragioni dello sgombero.
Sono le disposizioni richiamate nell'ordinanza sindacale impugnata quale base del potere esercitato.
La mancanza dell'autorizzazione allo scarico dei reflui è stata considerata una persistente irregolarità della struttura, oggetto anche di contestazione amministrativa.
La struttura era interessata da una convenzione con la Prefettura per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; tale profilo era stato valorizzato in sede cautelare in relazione ai poteri sindacali.
Massime di principio
- Quando un'ordinanza contingibile e urgente ha contenuto doveroso e vincolato, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina illegittimità se la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto.
- L'obbligo di motivazione dell'ordinanza di sgombero per inidoneità igienico-sanitaria è assolto quando il provvedimento individua con chiarezza gli accertamenti e le carenze, quali la mancanza di agibilità e dei requisiti necessari all'utilizzo dell'immobile.
- Il termine assegnato dall'autorità sanitaria per produrre documenti già esistenti non può essere interpretato come termine per conseguire successivamente autorizzazioni, agibilità o altri titoli abilitativi originariamente mancanti.
- La successiva produzione di segnalazioni o documenti non rende illegittimo lo sgombero quando, all'esito delle verifiche amministrative e sanitarie, permangono le carenze sostanziali che avevano giustificato l'ordine di allontanamento.
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