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Sentenza

Sentenza n. 113/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare del decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Pescara in data 18/02/2025 nei confronti di -OMISSIS- con cui veniva intimato alla ricorrente di lasciare il territorio dello Stato italiano per motivi inerenti all’ordine pubblico.

Giustizia amministrativa202500089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di sicurezza e ordine pubblico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Prefetto di Pescara del 18 febbraio 2025, adottato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 30/2007, con cui le era stato intimato di lasciare il territorio italiano per motivi inerenti alla sicurezza e all'ordine pubblico. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia dovesse essere proposta davanti alla Sezione specializzata del Tribunale ordinario competente in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. Le controversie relative ai provvedimenti prefettizi di allontanamento dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, adottati per i motivi di pubblica sicurezza previsti dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 30/2007, sono soggette al rito sommario di cognizione e spettano alla Sezione specializzata del Tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 150/2011. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione al giudice ordinario e possibilità di prosecuzione mediante translatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, poiché il provvedimento impugnato indicava erroneamente il TAR Pescara quale giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 30/2007

    Disciplina i motivi di sicurezza pubblica e ordine pubblico che possono fondare l'allontanamento del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea o dei suoi familiari.

  • art. 21 d.lgs. 30/2007

    Rileva, insieme all'art. 20, ai fini dell'individuazione delle controversie relative ai provvedimenti di allontanamento devolute al giudice ordinario.

  • art. 22, n. 2, d.lgs. 30/2007

    È richiamato dall'Amministrazione in combinato disposto con l'art. 21 per sostenere la competenza della Sezione specializzata del Tribunale ordinario.

  • art. 17 d.lgs. 150/2011

    Attribuisce al Tribunale ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità emanante, le controversie relative ai provvedimenti di allontanamento considerate dalla decisione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario mediante translatio iudicii dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, previa instaurazione del contraddittorio, il ricorso è maturo per la decisione.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto l'impugnazione dei provvedimenti prefettizi di allontanamento di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, adottati per i motivi di pubblica sicurezza o per gli ulteriori motivi previsti dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 30/2007, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.
  • La controversia sull'allontanamento di un cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare deve essere proposta davanti alla Sezione specializzata del Tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non impedisce la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario competente, mediante translatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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