Sentenza n. 205/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 26571 del 19.7.2016, notificato in data 20.7.2016, di accertamento di inottemperanza rispetto all’ordinanza di demolizione n. 40/2014 ed acquisizione del bene al patrimonio immobiliare comunale; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione e contestuale acquisizione del bene al patrimonio immobiliare comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che, richiamando l'ordinanza di demolizione del fabbricato abusivo, il verbale di verifica dell'inottemperanza e una precedente sentenza penale di demolizione, aveva accertato la mancata esecuzione dell'ordine demolitorio e disposto la contestuale acquisizione del bene al patrimonio comunale. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 15 della l.r. Lazio n. 15/2008, sostenendo che l'atto non individuasse analiticamente l'area acquisita, limitandosi a richiamare il mappale catastale relativo al fabbricato. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio, ai fini processuali, il mancato deposito della cartolina di ricevimento comprovante il perfezionamento della notificazione del ricorso al Comune, rimasto non costituito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile per il mancato deposito della cartolina di ricevimento della notificazione al Comune resistente e, comunque, infondato nel merito. Quanto alla censura sostanziale, ha ritenuto che il provvedimento impugnato individuasse con sufficiente precisione l'area oggetto di acquisizione mediante l'indicazione della particella e del mappale catastale corrispondenti al manufatto. Ha inoltre affermato che il preventivo frazionamento catastale non è necessario per la produzione dell'effetto acquisitivo in favore del Comune, essendo richiesto soltanto ai fini della successiva trascrizione. Le spese sono state integralmente compensate, con formula "nulla per le spese".
Norme richiamate
La disposizione disciplina gli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, compresa l'acquisizione gratuita dell'opera e dell'area al patrimonio comunale; nel caso esaminato, l'individuazione catastale mediante particella e mappale è stata ritenuta sufficiente.
La norma è stata invocata dalla ricorrente insieme all'art. 31 del d.P.R. 380/2001, ma la censura fondata sulla mancata analitica individuazione dell'area è stata respinta.
Richiamato nell'intestazione della sentenza in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, l'individuazione dell'area mediante l'indicazione della particella e del mappale catastale può essere sufficiente quando consenta di identificare con precisione il manufatto e il terreno interessati.
- Il preventivo frazionamento catastale non costituisce una condizione necessaria per la produzione dell'effetto acquisitivo previsto dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001, ma è richiesto per la successiva trascrizione dell'acquisizione.
- La mancata prova documentale del perfezionamento della notificazione del ricorso alla parte resistente può determinare l'inammissibilità del ricorso; tale esito non impedisce al giudice di rilevare, in via subordinata, l'infondatezza delle censure di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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