Sentenza n. 114/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione del Comune di Chieti - III Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Attività Produttive _ SUAP, Commercio e Sanità, notificata il 17.11.2025, Prot. n. Ge. 2025/0075973.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Comune di Chieti - III Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Attività Produttive, SUAP, Commercio e Sanità, notificata il 17 novembre 2025
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale notificata il 17 novembre 2025, chiedendone l'annullamento. Il testo della sentenza non espone i motivi di ricorso. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato una nuova determinazione, in data 10 febbraio 2026, con la quale ha annullato d'ufficio in autotutela l'atto impugnato. All'udienza camerale fissata per la domanda cautelare, il Collegio ha verificato la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e ha avvisato le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza semplificata.
La decisione
Il TAR, ritenendo che l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato avesse fatto venir meno la materia del contendere, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. La decisione è stata adottata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., in sede di esame della domanda cautelare, dopo l'avviso alle parti ex art. 73 c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente alla richiesta concorde delle parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento dell'amministrazione idoneo a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente; nel caso concreto, il TAR ha ritenuto rilevante l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, quando il Collegio ritenga completa l'istruttoria e il contraddittorio, previo avviso alle parti.
art. 73 c.p.a.
Impone l'avviso alle parti della possibile definizione della controversia con una decisione adottata sulla base di una questione rilevata d'ufficio; nel caso concreto, l'avviso è stato dato in udienza e riportato a verbale.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla d'ufficio l'atto impugnato e tale sopravvenienza soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi sulla legittimità originaria dell'atto.
- La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare quando il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e le parti siano state previamente avvisate della possibile definizione ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate quando ciò sia richiesto concordemente dalle parti.
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