Sentenza n. 204/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n.44 del 3 novembre 2015 di sospensione immediata dei lavori e abbattimento delle opere abusive realizzate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di sospensione immediata dei lavori e demolizione di un manufatto abusivo realizzato senza titolo edilizio e paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 44 del 3 novembre 2015, con cui il Comune di Minturno aveva ordinato la sospensione dei lavori e la demolizione, entro novanta giorni, di un manufatto con struttura in profilati di ferro zincato, ancorato al suolo, chiuso su tre lati con pannelli coibentati e di dimensioni pari a circa 8 x 9 metri, con altezza di circa 3,50 metri. L’opera insisteva su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale e archeologico ed era stata accertata dalla Polizia Municipale come realizzata in assenza di titolo abilitativo. Il ricorrente ha dedotto: carenza assoluta di motivazione; violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere per errore di fatto, sostenendo che si trattasse di manutenzione straordinaria e non della realizzazione dell’intero manufatto; eccesso di potere per erroneo presupposto, assumendo che la presenza di altre abitazioni nell’area escludesse un pregiudizio ambientale; violazione di legge ed eccesso di potere per la contestuale adozione dell’ordine di sospensione dei lavori e dell’ordine di demolizione, senza la necessaria scansione temporale; carenza di pubblico interesse e violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, per omessa ponderazione dell’interesse pubblico e di quello privato.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai motivi relativi alla motivazione, alla mancanza di interesse pubblico concreto e attuale e alla contestuale adozione degli ordini di sospensione e demolizione, il Collegio ha affermato che l’ordinanza di demolizione è un atto vincolato e doveroso, rispetto al quale l’amministrazione non dispone di margini di discrezionalità né deve comparare l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso con l’interesse privato alla conservazione dell’opera. L’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica è in re ipsa e la motivazione è sufficiente quando descrive le opere abusive e consente di ricostruire i presupposti di fatto dell’intervento. È stata inoltre esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata e sanzionatoria. Anche l’eventuale contestuale adozione dell’ordine di sospensione e dell’ordine di demolizione non determina l’illegittimità dell’atto, rilevando comunque l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Nel merito, il ricorrente non ha provato la preesistenza del manufatto né la sua qualificazione come mera manutenzione straordinaria. Per dimensioni, struttura e ancoraggio al suolo, l’opera è stata qualificata come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001. Poiché realizzata sine titulo in area sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico, essa ha determinato un’alterazione rilevante dello stato dei luoghi. L’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 rende doverosa la demolizione d’ufficio degli interventi edilizi privi di titolo realizzati in area vincolata, anche se non consistenti in opere formalmente soggette a permesso di costruire. Il Comune non si è costituito; il TAR ha quindi disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’ordine di demolizione quando l’attività repressiva dell’abuso è vincolata e non richiede valutazioni discrezionali sull’interesse pubblico.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Un manufatto di rilevanti dimensioni, con struttura stabile e ancoraggio al suolo, è riconducibile a un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
I vizi meramente formali non conducono all’annullamento quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 27 d.P.R. 380/2001
In presenza di opere edilizie realizzate sine titulo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la demolizione d’ufficio costituisce attività doverosa e può riguardare tutti gli interventi abusivi, non soltanto quelli privi di permesso di costruire.
artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001
La repressione degli abusi edilizi mediante demolizione è esercizio di potere vincolato e doveroso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato mediante udienza da remoto.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione di un’opera edilizia abusiva è un provvedimento vincolato e doveroso: l’amministrazione non deve effettuare una specifica comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità e l’interesse privato alla conservazione del manufatto, poiché l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa.
- L’obbligo di motivazione dell’ordinanza di demolizione è soddisfatto mediante l’indicazione dei presupposti di fatto, della descrizione delle opere e della loro abusività, purché tali elementi consentano di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione.
- L’ordine di demolizione, quale atto vincolato conseguente all’accertamento dell’abuso edilizio, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990.
- In presenza di un’attività repressiva vincolata, eventuali vizi meramente formali o procedurali non determinano l’annullamento del provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
- Un manufatto di rilevanti dimensioni, stabilmente ancorato al suolo e idoneo ad alterare l’assetto territoriale, costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire; la sua realizzazione senza titolo in area paesaggisticamente vincolata giustifica la demolizione anche quando il privato lo qualifichi come manutenzione straordinaria o pertinenza.
- L’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 impone la demolizione d’ufficio degli interventi edilizi realizzati sine titulo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza che la presenza di altre costruzioni nella zona escluda l’alterazione dello stato dei luoghi o l’interesse al ripristino.
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