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Sentenza

Sentenza n. 206/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento della delibera della giunta municipale n. 196 del 6 luglio 2016, con la quale è stata approvata una variante interna al piano di zona “Acqualonga” per diversa ubicazione del lotto n. 4, assegnato alla società ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa201600783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia agli atti, ai sensi delle disposizioni processuali richiamate, senza esaminare il merito della legittimità della delibera impugnata. Le spese di giudizio sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.

TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Giunta municipale di approvazione di una variante interna al piano di zona "Acqualonga" per la diversa ubicazione del lotto assegnato alla società ricorrente

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la delibera della Giunta municipale n. 196 del 6 luglio 2016, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo della sentenza non sono specificati i singoli motivi di ricorso. Nel corso del giudizio, con dichiarazione notificata e depositata il 22 gennaio 2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante estinzione.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla rinuncia agli atti del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato con riguardo alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente notificata e depositata, determina l'estinzione del processo amministrativo quando il giudice ne prende atto con sentenza, senza necessità di esaminare le censure dedotte contro l'atto impugnato.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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