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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25470/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui, a seguito di pvc della Guardia di finanza e di indagini penali su una società ritenuta cartiera, l'Ufficio aveva contestato l'indebita deduzione di costi ai fini delle imposte dirette e la detrazione dell'IVA in relazione a otto fatture emesse da tale società per operazioni qualificate come soggettivamente inesistenti nel settore dei rottami ferrosi, in regime di reverse charge. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente confermando, quanto all'IVA, la non detraibilità dell'imposta. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in sintesi: (1) violazione della disciplina IVA e del regime di inversione contabile, sostenendo che, avendo correttamente registrato le fatture nel reverse charge, non potesse essergli negata la detrazione; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente sul punto dell'applicabilità dell'art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972 anche nel reverse charge; (3) violazione delle regole in tema di presunzioni e di onere della prova, assumendo che la regolare registrazione delle fatture e dei pagamenti bastasse a escludere la sua partecipazione alla frode e a dimostrare la buona fede; (4) ulteriore nullità per motivazione apparente, poiché la CTR avrebbe ritenuto non provata la buona fede nonostante la produzione dei mezzi di pagamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata esponeva in modo sufficiente le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. Ha poi ritenuto corretta la soluzione della CTR nel negare la detrazione IVA, perché in caso di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in un meccanismo fraudolento e anche nel regime di reverse charge il diritto alla detrazione è escluso quando il cessionario abbia consapevolmente indicato in fattura un fornitore fittizio, oppure avrebbe dovuto accorgersene usando l'ordinaria diligenza, e non abbia fornito la prova contraria della propria buona fede e dell'effettiva esistenza dell'operazione. Nel caso concreto, gli indizi valorizzati dall'Ufficio e recepiti dalla CTR erano stati ritenuti gravi, precisi e concordanti; la mera regolarità formale della contabilizzazione e la produzione dei mezzi di pagamento non bastavano a vincere la presunzione di partecipazione o consapevolezza della frode. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Sono stati invocati per denunciare sia violazioni di legge sia nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ribadisce che la motivazione è nulla solo se non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 1 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina IVA.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente in tema di diritto alla detrazione IVA.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    La Corte ne conferma l'applicabilità anche nell'ambito delle operazioni in reverse charge quando la fattura indichi un fornitore fittizio e manchi la corrispondenza tra fattura e operazione reale.

  • art. 74 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale disposizione che, nel reverse charge, impone l'indicazione che l'operazione è effettuata senza addebito d'imposta in rivalsa.

  • artt. 10 e 23 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di contrasto con la disciplina e i principi costituzionali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare il governo delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e degli indizi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: all'Amministrazione spetta provare la consapevolezza o conoscibilità della frode, al contribuente la prova contraria della propria buona fede.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova presuntiva.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la gravità, precisione e concordanza degli indizi va valutata globalmente e non in modo atomistico, e che il controllo di legittimità interviene se il giudice di merito viola tali criteri.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Direttiva 2006/112/CE

    Interpretata in senso conforme alla giurisprudenza UE: il diritto alla detrazione può essere negato se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione o se ha indicato consapevolmente un fornitore fittizio.

Massime di principio

  • In tema di IVA, anche nel regime di reverse charge il diritto alla detrazione non spetta quando l'operazione fatturata sia solo soggettivamente esistente e la fattura indichi consapevolmente un fornitore fittizio o comunque un soggetto di cui il cessionario avrebbe dovuto percepire la fittizietà usando l'ordinaria diligenza.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta una frode IVA basata su operazioni soggettivamente inesistenti, può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati unitariamente e risultino gravi, precisi e concordanti.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi oggettivi idonei a far presumere la consapevolezza del contribuente circa la frode o la fittizietà del fornitore, grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell'adozione della massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • La regolarità formale della contabilità, la corretta registrazione delle fatture e la mera produzione di mezzi di pagamento non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l'effettività dell'operazione né a fondare il diritto alla detrazione se manca la corrispondenza tra fattura e operazione reale.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, soltanto quando non consente di ricostruire il fondamento logico-giuridico della decisione; non ricorre il vizio quando la sentenza espone, pur sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto decisivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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