Sentenza del 30/09/2015 n. 19422 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava l’accertamento relativo al reddito d’impresa per il 1998, conseguente alla vendita del 9 agosto 1998 di un terreno edificabile in agro di (OMISSIS), stimato dall’Agenzia del Territorio di Ragusa in lire 435.660.000. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Roma e la conferma della decisione da parte della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in Cassazione ha dedotto cinque motivi: nullità della sentenza d’appello perché manoscritta e asseritamente illeggibile; tardività dell’accertamento e illegittimità della proroga prevista dalla L. n. 289 del 2002; incompatibilità della proroga con il diritto comunitario; illegittimità dell’accertamento per mancanza dei presupposti e delle presunzioni richieste; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per non avere considerato un costo, di pari importo al ricavo, previsto dal contratto per prestazioni dell’acquirente-appaltatore.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il MEF, perché, dopo l’appello proposto contro l’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate, il Ministero era stato implicitamente estromesso e non aveva legittimazione passiva. Ha respinto il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate: il primo motivo è infondato, poiché la redazione manoscritta non determina nullità se la motivazione è comprensibile; il secondo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non indicando l’anno d’imposta e la data di notifica, ed è inoltre ricordato che la proroga dell’art. 10 della L. n. 289 del 2002 era stata ritenuta costituzionalmente legittima; il terzo è inammissibile perché introduce per la prima volta in Cassazione una questione di contrasto con il diritto comunitario e non indica quando sarebbe stata sollevata nei gradi precedenti; il quarto è inammissibile perché pone per la prima volta la contestazione sui presupposti dell’accertamento; il quinto è inammissibile per la commistione di censure eterogenee di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La contribuente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 119, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
in mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurarle alcuna nullità della sentenza nel caso in cui il testo originale, anzichè formato dal cancelliere, in caratteri chiari e facilmente leggibili, mediante copiatura dalla minuta redatta dal giudice, risulti pubblicato direttamente nell'originale minuta scritta di pugno dal giudice, ancorchè con grafia non facilmente leggibile
La violazione delle regole sulla formazione e copiatura della sentenza manoscritta costituisce, di per sé, una mera irregolarità. La nullità ricorre soltanto se il provvedimento è incomprensibile, non quando è semplicemente difficile da leggere.
Art. 10 della L. n. 289 del 2002
la ratio della disposizione che provvede a prorogare gli ordinari termini previsti per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria non veste natura punitiva, bensì è rivolta a consentire agli uffici una migliore organizzazione del lavoro in vista dell'esame delle istanze di definizione, al fine di evitare intuibili ritardi e disservizi dell'ordinario disbrigo delle pratiche.
La proroga dei termini di accertamento per i contribuenti che non aderiscono alle procedure di condono è giustificata dall’esigenza organizzativa di consentire agli uffici di esaminare le istanze di definizione; la Corte richiama anche la pronuncia della Corte costituzionale che ha escluso l’illegittimità costituzionale della disposizione.
Art. 3, comma 3, della L. n. 212 del 2000
La contribuente invocava questa disposizione contro la proroga dei termini di accertamento, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza; la sentenza non ne svolge un’autonoma interpretazione.
Art. 57 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Invero in tutti i casi in cui l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia stato proposto soltanto da o - come nel caso di specie - contro l'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate (succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze, nel corso del giudizio di secondo grado ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 con effetto dal 1 gennaio 2001 ai sensi del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), deve ritenersi verificata, sia pure per implicito, l'estromissione del dante causa Ministero dell'Economia e delle Finanze
Quando nel giudizio d’appello la controversia prosegue esclusivamente con l’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate, il Ministero, dante causa, deve ritenersi implicitamente estromesso e non è legittimato a resistere al successivo ricorso per cassazione.
Art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000
La disposizione è richiamata per individuare dal 1° gennaio 2001 l’efficacia della successione dell’Agenzia delle Entrate nel diritto controverso; sulla base di tale successione, la Corte riconosce la legittimazione passiva dell’Agenzia e non del Ministero.
Art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
La contribuente lo invocava per sostenere la tardività della notifica dell’accertamento. La censura non è stata esaminata nel merito, perché il ricorso non indicava l’anno d’imposta e la data di notifica, dati indispensabili per verificare il rispetto dei termini.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
in tema di ricorso per cassazione sia inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, "non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro".
I vizi motivazionali devono essere dedotti in modo specifico e coerente con il tipo di vizio invocato. Non è ammissibile sovrapporre omissione, insufficienza e contraddittorietà senza identificare distintamente i relativi presupposti e le parti della decisione contestate.
Massime di principio
- Per contestare la leggibilità di una sentenza non basta che sia manoscritta o di difficile lettura: occorre che la motivazione sia sostanzialmente incomprensibile, al punto da non consentire di ricostruire con ragionevole certezza le ragioni della decisione.
- Un ricorso per cassazione che deduce la tardività di un accertamento deve indicare almeno il periodo d’imposta e la data di notifica dell’atto, così da permettere il controllo concreto del termine applicabile.
- Le questioni nuove, non sottoposte ai giudici di merito e non rilevabili d’ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione. Chi sostiene di averle già sollevate deve indicare lo specifico atto processuale in cui lo ha fatto.
- Ogni motivo di ricorso per cassazione deve individuare chiaramente la censura e confrontarsi con la decisione impugnata; formulazioni cumulative che affidano alla Corte il compito di selezionare e qualificare le doglianze possono comportarne l’inammissibilità.
- Quando nel giudizio d’appello la controversia prosegue soltanto nei confronti dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Finanze o dell’Economia può risultare implicitamente estromesso; il ricorso successivo va quindi rivolto al soggetto che è stato parte nel grado d’appello.
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