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Sentenza

Sentenza n. 3150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso, liquidando le spese del primo grado in 500 euro oltre oneri di legge

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appellante)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta meramente simbolica, non conforme al decoro della professione e considerevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’asserita inderogabilità dei minimi tariffari e richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Ha inoltre prospettato la violazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., lamentando il difetto assoluto di motivazione e la lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. In particolare, ha contestato che la serialità della controversia potesse giustificare la liquidazione di soli 500 euro e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di 1.189 euro oltre oneri di legge.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado. Ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, sussista un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente. L’unico limite normativo è rappresentato dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non consone al decoro della professione. Nel caso concreto, tuttavia, la liquidazione di 500 euro era stata motivata soltanto mediante il richiamo al carattere seriale della controversia, senza illustrare i criteri di quantificazione né giustificare adeguatamente lo scostamento dai parametri. Il Collegio ha ritenuto che tale motivazione fosse insufficiente, anche in rapporto al principio di effettività della tutela giurisdizionale, e ha proceduto direttamente a una nuova liquidazione equitativa, determinando le spese del primo grado in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate, in ragione del parziale accoglimento e del fatto che la somma riconosciuta era inferiore a quella richiesta.

Norme richiamate

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione

    Costituisce l’unico limite legale individuato dal Collegio alla libertà di discostarsi dai parametri ministeriali e impedisce la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate

    I parametri ministeriali devono essere presi in considerazione nella liquidazione delle spese, ma non configurano minimi tariffari inderogabili; uno scostamento rilevante deve essere motivato.

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare

    Individua i parametri generali che il giudice deve considerare nella determinazione delle spese processuali.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia

    Costituisce la base legislativa del sistema dei parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale del compenso professionale.

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico

    Ha eliminato il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale può essere compromesso da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e priva di adeguata motivazione.

  • art. 47 CDFUE

    Rafforza il principio di effettività della tutela giurisdizionale, rilevante nella valutazione della congruità della liquidazione delle spese.

  • art. 26 c.p.a.

    Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo e costituisce il fondamento processuale della liquidazione.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione sulle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato quale regola generale sulla condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 9 l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe professionali e impedisce di configurare i parametri ministeriali come minimi inderogabili.

  • art. 13 l. n. 247/2012

    Prevede il riferimento ai parametri ministeriali quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri stabiliti dai decreti ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi tariffari inderogabili: il giudice può discostarsene, purché motivi in modo adeguato in rapporto alle caratteristiche concrete della controversia e dell’attività difensiva.
  • La liquidazione giudiziale delle spese processuali non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o non consone al decoro della professione, poiché l’art. 2233, comma 2, c.c. costituisce un limite legale alla discrezionalità del giudice.
  • Quando il giudice liquida le spese in misura significativamente inferiore ai valori risultanti dai parametri ministeriali, deve indicare i criteri concreti che giustificano lo scostamento; il mero richiamo alla serialità della controversia non è sufficiente.
  • La serialità del contenzioso non giustifica automaticamente una riduzione delle spese processuali e, quando derivi dalla reiterazione da parte dell’Amministrazione di una condotta già riconosciuta illegittima, può persino risultare incompatibile con una diminuzione immotivata del ristoro spettante alla parte vittoriosa.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e priva di adeguata motivazione può incidere sul principio di effettività della tutela giurisdizionale, tutelato dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
  • In appello, il giudice amministrativo, in forza dell’effetto devolutivo, può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado quando riformi la statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela del terzoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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