Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 885/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia nella conclusione del procedimento di VIA relativo a un impianto agrifotovoltaico e nota ministeriale interlocutoria del 12 dicembre 2025

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha presentato il 26 maggio 2023 un’istanza di VIA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrifotovoltaico. Dopo la pubblicazione dell’avviso al pubblico, una richiesta di integrazioni e una seconda consultazione pubblica, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non aveva ancora emesso il parere di competenza. La società ha quindi diffidato l’Amministrazione il 21 novembre 2025 e ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere. Ha dedotto la scadenza dei termini normativi per il rilascio del parere e per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA, nonché il carattere meramente soprassessorio della nota ministeriale del 12 dicembre 2025. In via subordinata ha chiesto l’annullamento di tale nota. Il Ministero ha eccepito la tardività dell’azione avverso il silenzio e l’inammissibilità, per carenza di interesse, dell’impugnazione della nota, ritenuta interlocutoria e non immediatamente lesiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile la domanda avverso il silenzio. La stessa ricorrente aveva individuato nel 1° ottobre 2024 la scadenza del termine per la conclusione del procedimento; considerando la sospensione feriale, il termine annuale per proporre l’azione ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a. è scaduto il 1° novembre 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 24 dicembre 2025. La diffida del 21 novembre 2025 non ha riaperto il termine, poiché aveva contenuto meramente sollecitatorio e non integrava una nuova istanza di riapertura del procedimento. Una diffida successiva alla scadenza del termine annuale può valere come nuova istanza soltanto se contiene una richiesta sostanziale di avvio di un nuovo procedimento, non se sollecita la conclusione di quello originario. Il TAR ha inoltre rilevato che, anche qualificando la diffida come nuova istanza, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perché il nuovo termine per provvedere non era ancora scaduto né alla data di proposizione del ricorso né alla data della decisione. La domanda subordinata di annullamento della nota ministeriale è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse: la nota si limitava a comunicare il sollecito rivolto agli organi competenti e il completamento dell’istruttoria, senza esprimere una determinazione finale, senza arrestare il procedimento e senza produrre una lesione immediata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento per la presentazione dell’istanza di VIA relativa al progetto.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della condanna dell’Amministrazione a provvedere sulla domanda di VIA.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    Prevede il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio, decorrente dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, facendo salva la riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione.

  • art. 29 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della domanda subordinata di annullamento della nota ministeriale.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare irricevibile, per tardività, la domanda avverso il silenzio.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare inammissibile per carenza di interesse la domanda di annullamento della nota interlocutoria.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento; una diffida meramente sollecitatoria inviata dopo tale scadenza non riapre né proroga il termine processuale.
  • Affinché una diffida formalmente qualificata come tale possa valere come nuova istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., deve contenere una richiesta sostanziale di riapertura o di avvio di un nuovo procedimento e non il semplice invito a concludere il procedimento originario.
  • Quando una comunicazione dell’Amministrazione è qualificabile come nuova istanza, essa fa decorrere ex novo il termine per provvedere; l’azione avverso il silenzio proposta prima della scadenza di tale nuovo termine è inammissibile.
  • Gli atti endoprocedimentali o interlocutori non sono autonomamente impugnabili se non manifestano una determinazione finale o una lesione immediata. Un atto soprassessorio è immediatamente lesivo soltanto quando rinvia il soddisfacimento dell’interesse pretensivo a un evento futuro e incerto e determina un effettivo arresto del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.