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Sentenza

Sentenza n. 887/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sull’istanza di VIA, nonché nota ministeriale di riscontro alla diffida del 5 dicembre 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 117 c.p.a., un’azione avverso l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC rispetto all’istanza di VIA presentata il 9 giugno 2023 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra, connesso alla rete elettrica, della potenza di 58,917 MW, nel Comune di Costa di Rovigo. Ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere. In via subordinata, ha chiesto l’accertamento della natura soprassessoria, ovvero l’annullamento ai sensi dell’art. 29 c.p.a., della nota ministeriale del 5 dicembre 2025, con cui l’amministrazione aveva comunicato di avere trasmesso la documentazione alla Commissione competente e di voler adottare il provvedimento finale dopo il completamento dell’istruttoria tecnica. Era stata inoltre formulata una domanda di condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 25 del codice dell’ambiente. Il TAR aveva rilevato d’ufficio un possibile profilo di irricevibilità dell’azione avverso il silenzio e un possibile profilo di inammissibilità, per carenza di interesse, della domanda subordinata di annullamento, disponendo la conversione del rito. Prima della decisione, tuttavia, la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha ritenuto effettivamente sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione nel merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei profili di irricevibilità dell’azione avverso il silenzio né della prospettata inammissibilità della domanda subordinata di annullamento della nota ministeriale. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della natura della decisione.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’azione di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento subordinato della domanda di annullamento della nota ministeriale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per la rilevazione d’ufficio dei possibili profili di irricevibilità e inammissibilità.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato in relazione alla fissazione della camera di consiglio per la possibile immediata definizione del ricorso.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Indicato quale base normativa dell’istanza di VIA presentata dalla società ricorrente.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell’amministrazione a provvedere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara e il giudice accerta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame nel merito delle domande proposte.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente può determinare l’improcedibilità anche di un ricorso che cumuli un’azione avverso il silenzio e una domanda subordinata di annullamento di un atto amministrativo.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate quando la natura della decisione lo giustifica.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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