Sentenza n. 889/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento: - della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 122 2025 90019784 70/000” intestata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione competente per la provincia di Verona, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella raccomandata a.r. ricevuta il 21 febbraio 2025, nella parte in cui è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dal ricevimento, della somma di euro 924.534,55- su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019”, per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento: - alla Cartella AGEA n. 12220207150007501000 notificata il 10.04.2015, per i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008; - alla Cartella AGEA n. 12220207180096132000 notificata il 10.12.2018, per i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1999/2000, 2002/2003; - alla Cartella AGEA n. 12220207280242269000 notificata il 03.11.2008, per i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente, compreso l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base delle cartelle di pagamento indicate nell’intimazione impugnata, e le cartelle stesse, non conosciute e non allegate, nonché il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per euro 924.534,55 relativa a prelievi supplementari sul latte, interessi e oneri di riscossione, fondata su tre cartelle di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (produttore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo: la mancata o invalida notifica degli atti presupposti e delle cartelle; la prescrizione dei crediti; l'illegittimità della pretesa relativa alla campagna 2007/2008, asseritamente annullata da una sentenza del TAR Lazio; la violazione del diritto dell'Unione europea e la necessità di disapplicare gli atti applicativi del regime delle quote latte, anche alla luce di sentenze della Corte di giustizia; la decadenza dal recupero ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973; la duplicazione del ruolo; la non debenza degli interessi; la nullità della cartella del novembre 2008 per carenza di potere di AGEA; il difetto di motivazione dell'intimazione; l'applicazione di tassi di mora asseritamente errati; la violazione del divieto di anatocismo; la mancata indicazione della data di esecutività del ruolo. È stato inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE. Il TAR ha disposto istruttoria sulla notifica della cartella del dicembre 2018.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo necessaria la partecipazione sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, poiché erano dedotti tanto vizi della pretesa creditoria quanto vizi propri dell'intimazione. Ha poi affermato che l'intimazione di pagamento è atto autonomo, impugnabile per vizi propri, mentre non possono essere dedotti per la prima volta i vizi delle cartelle, dei ruoli o degli atti di accertamento ormai definitivi. Sono stati quindi dichiarati inammissibili i motivi riguardanti la violazione del diritto unionale riferita agli atti presupposti, la duplicazione del ruolo, la non debenza originaria degli interessi, la mancata notifica degli atti di accertamento, l'applicazione dei tassi di mora e l'eventuale anatocismo. È stata invece esaminata la validità delle notifiche delle cartelle. La cartella del dicembre 2018 è risultata validamente notificata tramite PEC sulla base delle ricevute depositate da AGEA. Quanto alla cartella dell'aprile 2015, non sono emersi elementi idonei a determinare l'annullamento dell'intimazione. Per la cartella del novembre 2008 il TAR ha ritenuto inammissibile, perché avrebbe dovuto essere dedotta contro una precedente intimazione già impugnata e definita con giudicato, la censura relativa alla consegna a un familiare convivente; tuttavia ha ritenuto la notifica comunque invalida sotto il profilo accertato in giudizio, con conseguente annullamento dell'intimazione limitatamente ai crediti portati da tale cartella. Il motivo sulla prescrizione è stato respinto: per il capitale si applica il termine decennale, per gli interessi quello quinquennale; i giudizi promossi dal debitore interrompono e sospendono la prescrizione, e devono computarsi anche le sospensioni legali del 2019 e del periodo emergenziale COVID-19. Il motivo relativo alla campagna 2007/2008 è stato respinto perché la sentenza del TAR Lazio invocata era stata riformata dal Consiglio di Stato, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo, sicché il titolo esecutivo era rimasto efficace. Il TAR ha escluso la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ritenendo che il prelievo supplementare non abbia natura tributaria e sia soggetto alla prescrizione ordinaria, non al termine decadenziale previsto per imposte dirette e IVA. Ha dichiarato assorbita la censura sulla carenza di potere di AGEA quanto alla cartella del novembre 2008, in ragione dell'annullamento dell'intimazione per il difetto di valida notificazione. Ha respinto la censura relativa agli interessi delle campagne anteriori, poiché l'esonero era subordinato all'adesione alla rateizzazione prevista dalla legge e il ricorrente non vi aveva aderito. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'intimazione per relationem alle cartelle presupposte. Non ha disposto il rinvio pregiudiziale, reputando le questioni già definite dalla giurisprudenza e comunque manifestamente infondate, in quanto il diritto UE non consente di rimettere in discussione atti amministrativi o giudicati divenuti definitivi. Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento costituisce modalità speciale e alternativa alla notificazione tramite ufficiale giudiziario; si applicano le regole del servizio postale ordinario e non è necessaria la raccomandata informativa prevista dalla l. n. 890/1982.
art. 2946 c.c.
Il capitale relativo ai prelievi supplementari è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Gli interessi relativi ai prelievi supplementari sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione.
artt. 2943 e 2945, commi 1 e 2, c.c.
La notificazione del ricorso promosso dal debitore interrompe la prescrizione e la pendenza del giudizio ne sospende il corso, poiché l'amministrazione, chiedendo il rigetto, esercita una pretesa di accertamento del proprio credito.
art. 8-quinquies, comma 10, l. n. 33/2009
Ha previsto la sospensione legale della prescrizione dal 1° aprile al 15 luglio 2019.
art. 68 d.l. n. 18/2020
Ha determinato la sospensione legale della prescrizione nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
Il termine decadenziale previsto dalla norma riguarda le imposte dirette e l'IVA e non si applica ai prelievi supplementari sul latte, che non hanno natura tributaria.
art. 7, comma 1, l. n. 212/2000
Il richiamo alle cartelle presupposte e alle relative date di notifica può concorrere, insieme alla motivazione per relationem, a rendere conoscibili le ragioni della pretesa.
art. 3 l. n. 241/1990
L'obbligo di motivazione dell'intimazione è assolto quando essa richiama cartelle già notificate e idonee a rendere comprensibili titolo, annate, capitale, interessi e oneri.
art. 10, comma 34, l. n. 119/2003
L'esonero dagli interessi per le campagne indicate dalla norma spettava soltanto ai produttori che avessero aderito alla rateizzazione prevista dalla disciplina; in mancanza, gli interessi restano dovuti.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando le questioni interpretative siano già definite da orientamento consolidato o risultino manifestamente infondate.
art. 133 c.p.a.
La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa anche nella fase relativa alla riscossione mediante ruolo dei prelievi supplementari.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento è un atto autonomo rispetto alla cartella presupposta e può essere impugnata per vizi propri; i vizi della cartella, del ruolo o degli atti di accertamento devono essere dedotti nei termini contro gli atti che li incorporano e non possono essere fatti valere per la prima volta contro l'intimazione successiva, salvo i profili incidenti sull'esistenza o sulla validità della notificazione del titolo esecutivo.
- Il consolidamento per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti impedisce di rimettere in discussione il loro contenuto anche invocando successive pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, quando il vizio dedotto incide sull'an o sul quantum della pretesa già definitivamente accertata. Il principio di certezza del diritto tutela la stabilità degli atti amministrativi e dei giudicati.
- La notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 segue il modello del servizio postale ordinario; non è richiesta la raccomandata informativa prevista dalla l. n. 890/1982 e la consegna a persona di famiglia convivente perfeziona la notificazione, salvo prova dell'assoluta estraneità del consegnatario mediante querela di falso.
- I prelievi supplementari sul latte, pur riscossi mediante gli strumenti della riscossione coattiva tributaria, non hanno natura tributaria e non sono soggetti al termine decadenziale previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per le imposte dirette e l'IVA; per il capitale opera la prescrizione ordinaria decennale, mentre per gli interessi opera il termine quinquennale.
- Il ricorso giurisdizionale promosso dal debitore contro gli atti di accertamento del credito può interrompere la prescrizione e la pendenza del giudizio può sospenderne il decorso, poiché la richiesta dell'amministrazione di rigetto del ricorso equivale a un atto di esercizio della pretesa creditoria; devono inoltre essere computati i periodi di sospensione legale previsti dalla normativa speciale.
- L'intimazione di pagamento può motivare per relationem mediante il richiamo a cartelle già notificate, purché queste consentano al destinatario di comprendere il titolo della pretesa, il periodo di riferimento, il capitale, gli interessi e gli oneri richiesti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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