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Sentenza

Sentenza n. 886/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 15 gennaio 2026, notificato il 19 febbraio 2026, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente il 20 giugno 2023; nonché per la condanna dell’Amministrazione medesima a provvedere al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo entro un termine perentorio.

Giustizia amministrativa202600562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per asserita insufficienza del reddito personale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e stabilmente residente in Italia dal 2016, ha impugnato il diniego con cui la Questura ha respinto la domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione ha ritenuto insussistente il requisito reddituale, escludendo la rilevanza dei redditi dei familiari conviventi. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE e dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, nonché difetto di istruttoria, sostenendo che i redditi stabili e regolari dei cinque figli conviventi erano idonei a garantire il sostentamento dell’intero nucleo familiare. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al rilascio del titolo. Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inutilizzabilità della memoria dell’Avvocatura erariale e dell’istanza di passaggio in decisione depositate tardivamente, in violazione del termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato il diniego. Ha ritenuto che il requisito delle risorse economiche previsto dall’art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE richieda risorse stabili, regolari e sufficienti, senza imporre che esse siano formalmente intestate al richiedente. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, possono essere considerate anche le risorse messe a disposizione da terzi, inclusi i familiari, purché idonee a garantire stabilmente il sostentamento. La medesima interpretazione deve essere applicata all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, letto in coerenza con il diritto dell’Unione e con l’art. 29, comma 3, lett. b), del medesimo decreto, nonché con l’art. 16, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 394/1999. L’Amministrazione, avendo escluso in radice i redditi dei familiari conviventi e omesso una valutazione complessiva e concreta della situazione economica del nucleo, è incorsa in difetto di istruttoria e motivazione, oltre che in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Collegio ha valorizzato anche la circostanza che i figli conviventi avevano già ottenuto il medesimo titolo di soggiorno, ravvisando un profilo di contraddittorietà nell’operato amministrativo. È stata invece respinta la domanda di condanna al rilascio diretto del permesso, poiché il potere amministrativo non è vincolato e richiede una rinnovata istruttoria e valutazione da parte della Questura. Il ritardo nella definizione dell’istanza non è stato considerato autonomo vizio di legittimità del diniego, potendo eventualmente rilevare sul piano della responsabilità risarcitoria. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 5, par. 1, lett. a), direttiva 2003/109/CE

    risorse stabili, regolari e sufficienti

    Il requisito economico è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e non consente di limitare la provenienza delle risorse al solo reddito personale del richiedente; possono rilevare anche risorse messe a disposizione da terzi, inclusi i familiari, se stabili e idonee al sostentamento.

  • art. 9 d.lgs. n. 286/1998

    dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale

    La disponibilità del reddito deve essere valutata in coerenza con il diritto dell’Unione e con riferimento alla situazione economica complessiva del nucleo familiare convivente, senza richiedere necessariamente la titolarità personale delle risorse.

  • art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente

    La norma conferma la rilevanza dei redditi dei familiari conviventi nella determinazione della sufficienza reddituale.

  • art. 16, comma 4, lett. c), d.P.R. n. 394/1999

    reddito richiesto per le finalità di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico

    Nel documentare il requisito reddituale devono essere considerati anche i redditi dei familiari e conviventi non a carico.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio

    Il deposito oltre il termine, calcolato escludendo il giorno festivo intermedio, rende la memoria e l’atto avente natura sostanziale di memoria inutilizzabili ai fini della decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ricorrendo le condizioni previste e previo avviso alle parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il requisito delle risorse stabili, regolari e sufficienti non impone che il reddito sia formalmente intestato al richiedente: possono essere considerate anche le risorse messe a disposizione da familiari conviventi o da altri terzi, purché idonee a garantire concretamente e continuativamente il suo sostentamento.
  • L’Amministrazione, nel verificare il requisito reddituale per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deve effettuare una valutazione complessiva e concreta della situazione economica del nucleo familiare convivente e non può escludere automaticamente i redditi familiari sulla base della loro mancata intestazione al richiedente.
  • Il diniego fondato esclusivamente sull’insufficienza del reddito personale, senza considerare risorse stabili e regolari dei familiari conviventi, è viziato da difetto di istruttoria e motivazione e può violare i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
  • L’annullamento del diniego di permesso di soggiorno non comporta necessariamente la condanna dell’Amministrazione al rilascio del titolo quando residui un’attività istruttoria e valutativa non vincolata; in tal caso l’Amministrazione deve rinnovare la valutazione nel rispetto dei principi affermati dal giudice.
  • Il ritardo nella conclusione del procedimento, pur potendo rilevare ai fini della responsabilità dell’Amministrazione, non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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