Sentenza n. 890/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del provvedimento del Comune di Piove di Sacco n. 34 del 16 gennaio 2026, recante l’autorizzazione per la realizzazione della “infrastruttura Inwit S.p.a. ‘I613PD – PNRR NIN50511 Piove di Sacco’ in Piove di Sacco Via Trento – Ditta Inwit S.p.a. – Vodafone Italia S.p.a.”, della relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento in data 16 gennaio 2026, del nulla osta del Responsabile del procedimento, prot. n. 0011089 del 17 marzo 2026, dell’autorizzazione del Comune di Piove di Sacco n. 002/2026 del 9 gennaio 2026 per il mantenimento di un passo carrabile, nonché per la condanna al risarcimento dei danni o al pagamento di un indennizzo; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato in data 30 marzo 2026 dalla società Infrastrutture Wireless Italiane – Inwit S.P.A., per l’annullamento: della delibera del Consiglio del Comune di Piove di Sacco n. 26 del 29 maggio 2025, avente ad oggetto “Approvazione aggiornamento del Piano di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili a seguito di trasmissione del Piano di sviluppo INWIT S.p.A.”; della delibera del Consiglio del Comune di Piove di Sacco n. 4 del 23 febbraio 2024, avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento – anno 2024 – del Piano di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili”; della delibera del Consiglio del Comune di Piove di Sacco n. 37 del 25 settembre 2020, avente ad oggetto “Approvazione del Piano di Localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili”; del Regolamento del Comune di Piove di Sacco per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, approvato con delibere del Consiglio comunale di Piove di Sacco n. 37 del 25 settembre 2020 e n. 26 del 29 maggio 2025, con particolare riferimento agli articoli 4, 9 e 10; dell’Allegato A – Mappa delle Localizzazioni, da ultimo approvata con delibera del Consiglio comunale di Piove di Sacco n. 26 del 29 maggio 2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione comunale alla realizzazione di un'infrastruttura per telecomunicazioni 5G, nonché atti istruttori, nulla osta e autorizzazione al mantenimento di un passo carrabile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione comunale per la realizzazione, su un fondo agricolo confinante con la sua proprietà e a circa 12 metri dalla sua abitazione, di un palo metallico destinato a infrastruttura 5G nell'ambito del Piano Italia 5G finanziato dal PNRR. Ha dedotto: il contrasto dell'intervento con il Piano comunale di localizzazione delle stazioni radio base, poiché l'impianto sarebbe esterno all'area di ricerca individuata dalla Mappa delle localizzazioni; il difetto di istruttoria e di motivazione, per la mancata spiegazione delle ragioni dello scostamento dal Piano antenne e per la tardiva protocollazione del nulla osta; la mancata convocazione della conferenza di servizi prevista dall'art. 44 d.lgs. 259/2003; l'omessa valutazione dell'impatto dell'impianto sulla qualità della vita, sulla salute e sul valore economico dell'immobile. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni o il pagamento di un indennizzo. Inwit ha proposto ricorso incidentale condizionato, impugnando il Piano antenne, il relativo regolamento e la Mappa delle localizzazioni, sostenendo che, ove ritenuti ostativi all'intervento, sarebbero illegittimi perché introdurrebbero un divieto generalizzato, imporrebbero oneri procedimentali ulteriori e sarebbero recessivi rispetto alla disciplina speciale del Piano Italia 5G. Le parti resistenti hanno sollevato, tra l'altro, eccezioni di carenza di interesse, omessa impugnazione di atti presupposti e, quanto al ricorso incidentale, tardività, acquiescenza e carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso principale, assorbendo le eccezioni processuali. Ha ritenuto applicabile l'art. 4, comma 7-bis, d.l. 60/2024, secondo cui, fino al 31 dicembre 2026, la localizzazione degli impianti del Piano Italia 5G nelle aree bianche può avvenire anche in deroga ai regolamenti comunali, sulla base della posizione dei pixel indicati dal bando di gara. Poiché l'impianto ricadeva nel pixel del Piano Italia 5G, non era necessario che fosse compreso nella Mappa comunale delle localizzazioni né che fossero previamente dimostrate l'assenza di siti alternativi o l'impossibilità di localizzarlo nelle aree preferenziali. Non era inoltre necessaria una modifica consiliare della Mappa, poiché la previsione regolamentare sull'aggiornamento della pianificazione riguarda la revisione ordinaria d'insieme e non il singolo titolo autorizzativo soggetto alla disciplina derogatoria speciale. È stata esclusa anche la carenza di motivazione e di istruttoria: non occorreva una motivazione rafforzata sulla deroga, mentre l'Amministrazione aveva comunque acquisito il parere tecnico di Polab, il parere dell'Autorità di Bacino e il parere radioprotezionistico favorevole di ARPAV. La tardiva protocollazione del nulla osta non evidenziava un vizio, poiché il Comune aveva dimostrato che la relazione istruttoria e la proposta erano state sottoscritte digitalmente il 16 gennaio 2026 e che la protocollazione del 17 marzo 2026 riguardava la successiva consegna alla ricorrente nell'ambito dell'accesso agli atti. La mancata convocazione della conferenza di servizi non è stata ritenuta invalidante, avendo il Comune acquisito tempestivamente i pareri necessari e favorevoli; la conferenza è uno strumento acceleratorio e semplificatorio e, secondo il regolamento edilizio comunale, la sua indizione era facoltativa. È stata respinta anche la censura relativa all'impatto elettromagnetico e patrimoniale: la verifica tecnica di Polab e il parere favorevole di ARPAV escludevano ulteriori obblighi istruttori comunali, mentre la valutazione dei rischi elettromagnetici spettava all'ARPAV. La vicinanza dell'impianto all'abitazione non imponeva un aggravamento specifico della motivazione. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'assenza di illegittimità dell'azione amministrativa; la domanda di indennizzo è stata ritenuta priva di base normativa, non configurandosi espropriazione o asservimento del fondo della ricorrente. In ogni caso, non era stato provato un concreto pregiudizio economico né il nesso causale tra antenna e diminuzione del valore dell'immobile. Il ricorso incidentale di Inwit è stato dichiarato improcedibile perché proposto in via condizionata e non più necessario dopo il rigetto del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate complessivamente in 3.000 euro oltre accessori, in favore del Comune e delle controinteressate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 4, comma 7-bis, d.l. 60/2024
la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara
Per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche, fino al 31 dicembre 2026, la localizzazione può derogare ai regolamenti e ai piani comunali delle antenne quando corrisponde alla posizione dei pixel indicati dal bando; non sono richieste l'inclusione nella mappa comunale o la previa dimostrazione dell'assenza di siti alternativi.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36
È la base normativa dei regolamenti comunali relativi alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, rispetto ai quali opera la deroga speciale prevista per il Piano Italia 5G.
art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003
prima ancora della scadenza del termine di cinque giorni previsto dall’art. 44, comma 7, per l’indizione della conferenza
La tempestiva acquisizione dei pareri necessari può rendere inutile la convocazione della conferenza di servizi quando gli enti competenti siano stati comunque coinvolti e abbiano espresso parere favorevole.
art. 28, comma 4, Regolamento Edilizio Comunale
La conferenza di servizi è prevista come facoltà, non come obbligo, dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione di nuove infrastrutture del Piano Italia 5G nelle aree bianche, la localizzazione può avvenire anche in deroga ai regolamenti e ai piani comunali adottati ai sensi dell'art. 8, comma 6, l. 36/2001, purché l'impianto ricada nella posizione dei pixel indicata dal relativo bando di gara.
- La disciplina speciale del Piano Italia 5G non subordina l'autorizzazione dell'impianto alla previa inclusione del sito nella mappa comunale delle localizzazioni, alla modifica consiliare della mappa o alla dimostrazione dell'assenza di siti alternativi.
- La previsione regolamentare che subordina l'aggiornamento della mappa delle localizzazioni all'approvazione del Consiglio comunale riguarda la revisione ordinaria della pianificazione complessiva e non impedisce il rilascio del singolo titolo autorizzativo soggetto alla disciplina speciale derogatoria.
- La mancata convocazione della conferenza di servizi non determina l'illegittimità del titolo quando i pareri degli enti competenti siano stati acquisiti tempestivamente e favorevolmente, poiché la conferenza costituisce uno strumento di coordinamento, accelerazione e semplificazione e non un adempimento fine a sé stesso, salvo che la normativa applicabile ne imponga inderogabilmente l'indizione.
- La verifica dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici spetta all'autorità tecnica competente, che deve esprimere il parere radioprotezionistico e monitorare il rispetto dei limiti normativi; acquisito tale parere favorevole, la prossimità dell'impianto a un'abitazione non impone di per sé ulteriori approfondimenti comunali o una motivazione rafforzata.
- Il proprietario di un fondo confinante con l'area dell'infrastruttura non ha diritto a un indennizzo per la mera posa dell'impianto sul fondo altrui, in assenza di espropriazione o asservimento della sua proprietà e di una specifica base normativa; la pretesa risarcitoria o indennitaria per la perdita di valore dell'immobile richiede comunque la prova concreta del pregiudizio e del nesso causale.
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